COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA – Sentenza 24 ottobre 2017, n. 22734
Tributi – Cartella di pagamento – Difetto di motivazione – Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati – Nullità
Ritenuto in fatto
In data 01/02/2016 la società deposita il presente ricorso avverso la cartella in oggetto, notificatale in data 18/11/2015 e richiedente l’importo complessivo di € 45.937,79 per ritenute operate e non versate dell’anno d’imposta 2012. Si rivolge alla Commissione lamentando la carenza di motivazione e la mancanza di elementi essenziali. Nell’atto impugnato a fronte di un omesso versamento di ritenute vengono aggiunti compensi oltre interessi e sanzioni per complessivi € 13.111,09 senza che siano indicati gli importi, le percentuali applicate e i giorni sui quali sono stati calcolati gli interessi: la cartella è illegittima se il calcolo degli interessi non è chiaro, pertanto sarà nulla per difetto di motivazione (cita CTP di Como ed elenca altre sentenze).
Conclude chiedendo l’annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese e onorari di causa.
In data 12/05/2017 si costituisce l’Agente della Riscossione di Roma Equitalia Servizi di Riscossione spa richiedendo il rigetto delle domande avversarie, infondate in fatto e diritto, e sfornite di prova.
La trattazione è avvenuta in pubblica udienza.
Considerato in diritto
La Commissione esamina il fascicolo e la relativa documentazione. Nel caso in osservazione la ricorrente lamenta la nullità della cartella esattoriale per difetto di motivazione originato dalla mancanza di chiarezza nei contenuti e in particolare per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati. Il Collegio ritiene utile precisare che al momento in cui un contribuente riceve una cartella esattoriale potrebbe non essere in grado di comprenderne causali e voci indicate, ed è il caso degli interessi applicati. Sulle modalità di calcolo degli interessi si è pronunciata recentemente la Suprema Corte che, con la sentenza n. 24933/2016, ha dichiarato nulla la cartella per omessa indicazione delle modalità di calcolo. Il principio fondamentale è che il contenuto della cartella deve risultare intellegibile al contribuente; qualora non fosse chiara la modalità di calcolo, la conseguenza sarà l’annullamento. Ad una cartella esattoriale è solito applicare i tassi d’interesse legale, oltre agli interessi moratori in caso di pagamento oltre la scadenza dei sessanta giorni, senza contare che agli interessi che “maturano” dopo la notifica vanno aggiunti anche quelli che sono stati già applicati dall’Ente creditore all’atto della formazione del ruolo che è stato consegnato all’agente di riscossione. Tale omissione è in contrasto con il principio di trasparenza e il diritto di difesa del contribuente, e in- conflitto con l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 7 dello Statuto del Contribuente. Conformemente con l’orientamento della Corte di Cassazione e considerato che neanche in sede di costituzione in giudizio l’Agente della Riscossione fornisce alcuna motivazione per il calcolo degli interessi, la Commissione accoglie il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l’Agente della Riscossione al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori.
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