COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  di Roma – Sentenza n. 10689 sez. 22 del 2 maggio 2017 – Qualora il decreto ingiuntivo non sia opposto, l’imposta di registro deve ricadere sul soggetto che ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio, potendosi ipotizzare una solidarietà passiva tra le “parti in causa” solo ove il destinatario del decreto ingiuntivo abbia proposto opposizione, che, notoriamente, ha l’effetto di dar luogo a parti invertite, ad un autonomo giudizio di cognizione