COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Roma – Sentenza n. 10689 sez. 22 del 2 maggio 2017
DECRETO INGIUNTIVO – SOLIDARIETA’ PASSIVA TRA PARTI IN CAUSA – OPPOSIZIONE – CONDIZIONI
IN FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate, Roma 1, in persona del direttore pro-tempore, L.V., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. M.S.M. e M.T., giusta procura in calce all’atto introduttivo, chiedeva che questa Commissione Tributaria Provinciale, previa sospensione dell’atto impugnato, annullasse l’avviso di liquidazione n. (omissis) con riferimento al decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso dal Tribunale Civile di Roma il 16.11.2009 su ricorso della stessa L. nei confronti di T.S. per l’importo complessivo di € 39.270,00, con determinazione dell’imposta di registro nella misura di € 1.210,75.
Contestava la ricorrente la pretesa impositiva sul rilievo che l’imposta avrebbe dovuto gravare in misura eguale sulle parti processuali ed eccepiva, ad ogni buon conto, l’intervenuta decadenza o prescrizione della stessa pretesa.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia Entrate Roma I, come legalmente rappresentata, che resisteva al ricorso, sostenendone l’infondatezza.
2. Disattesa l’istanza di inibitoria, all’odierna udienza la causa era trattenuta per la decisione.
IN DIRITTO
1. È, di certo, infondata la preliminare eccezione di decadenza o prescrizione della pretesa impositiva.
Ed invero, nel caso di specie risulta pienamente rispettato il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, comma 2, lett. a), riguardante l’esercizio del potere impositivo in materia d’imposta di registro. Ed infatti, emesso il 26.11.2009, il provvedimento monitorio è stato munito di formula esecutiva il 26.3.2012 (come da affermazione della stessa ricorrente) e trasmesso all’Ufficio finanziario il 30.3.2012, secondo incontestata affermazione di parte resistente, sicché l’avviso di liquidazione, notificato il 6.3.2015, risulta tempestivamente inoltrato. Non par dubbio, del resto, che il termine di decadenza debba decorrere non già dalla data di emissione del provvedimento monitorio, ma dal momento in cui, decorso inutilmente il termine per l’opposizione, lo stesso decreto – non più impugnabile – abbia assunto carattere di definitività, come previsto dall’art. 37 dpr n. 131/1986 ed acquisito efficacia esecutiva. E quanto alla prescrizione, il termine decennale di cui all’art. 78 del dpr n. n. 131 del 1986, non era evidentemente decorso all’atto della notifica.
2. Del pari infondata è l’eccezione di merito che sostanzia l’impugnativa.
Destituita di fondamento è, infatti, la pretesa della ricorrente volta ad ottenere un’equa ripartizione del carico tributario.
Non ha pregio neppure il rilievo contestativo dell’Amministrazione convenuta, che fa leva sul principio di solidarietà passiva di cui al citato art. 37, secondo cui le “parti in causa”, ovvero sia i soggetti del rapporto processuale controverso, sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta.
Ed infatti, nel caso di specie, – trattandosi di decreto ingiuntivo non opposto – l’imposta di registro deve ricadere sul soggetto che ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio, potendosi ipotizzare una solidarietà passiva tra le “parti in causa” solo ove il destinatario del decreto ingiuntivo abbia proposto opposizione, che, notoriamente, ha l’effetto di dar luogo a parti invertite, ad un autonomo giudizio di cognizione.
L’affermazione che precede è, del resto, conforme al principio già in precedenza enunciato dalla giurisprudenza tributaria (cfr., tra le altre, C.T.P. Verona – Sez. 05, n. X del 9.7.2010), secondo cui in tema di imposta di registro dovuta in relazione alla concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non possono essere considerati obbligati all’adempimento dell’anzidetta imposta i destinatari del provvedimento monitorio, poiché ad essi non è riferibile la norma dell’art. 57 del DPR n. 131 del 1986 nella parte in cui menziona “coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli art. 633 … cpc” ovvero nella parte in cui menziona “le parti in causa”, norma che va invece interpretata nel senso che unico obbligato sia il “richiedente” del provvedimento monitorio, salvo il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti del debitore).
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, nei termini di cui in dispositivo.
Per il principio della soccombenza le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente e liquidate nella misura che si reputa congruo ed equo liquidare come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00.