COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Roma – Sentenza n. 1836 sez. 26 del 27 gennaio 2017
IMPOSTA DI DONAZIONE – SRL DIVENTA UN TRUST – ARRICCHIMENTO PATRIMONIALE A TITOLO DI LIBERALITA’ – NON CONFIGURABILITA’
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il dr. F.C., in qualità di Trustee del Trust A. di seguito “Trustee” – ha agito per l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione sanzioni n. (…), relativo all’atto del 5/6/12 n. R 1048/00654, emesso dall’Agenzia delle entrate Roma 4 Collatino.
In particolare, a seguito della trasformazione ex art. 2498 e ss. c.c. della A. da società a responsabilità limitata a Trust irrevocabile per beneficiari, l’Agenzia delle entrate ha notificato in prima battuta al notaio rogante formale riliquidazione “dell’imposta principale postuma”, riqualificando l’atto e sottoponendolo al tributo successorio, nella convinzione “che si trattasse di conferimento di beni in trust e non di trasformazione eterogenea con conservazione del medesimo soggetto in altra veste giuridica”.
Il notaio ha, inoltre, presentato istanza di annullamento in autotutela all’Amministrazione delle entrate; tale istanza è stata accolta dall’Agenzia, seppure investendo della questione il livello gerarchico superiore dell’Amministrazione “anche al fine della corretta difesa erariale nella fattispecie de quo”.
Successivamente l’Agenzia ha riproposto il pagamento dell’imposta di successione e donazione al Trustee, ritornando, re melius perpensa, sui suoi passi, con l’atto impugnato.
Avverso l’avviso di liquidazione il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, tra l’altro, la carenza di motivazione, la violazione del contraddittorio e l’erroneità dei presupposti.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per resistere al gravame concludendo per la relazione del ricorso. L’Amministrazione ha sostenuto, in particolare, che l’atto di donazione patrimoniale di un trust deve essere assoggettato all’imposta delle successioni e donazioni, al momento della segregazione del patrimonio.
All’udienza del 26 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Il Collegio evidenzia che l’atto, di trasformazione della A. in Trust integra, una trasformazione eterogenea, in cui la modifica soggettiva della titolarità dei beni e dei rapporti giuridici non determina l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità che costituisce il fondamento dell’imposta di successione e donazione, ma solo una regressione del soggetto giuridico proprietario dei beni (il “beneficiario”), senza che vi sia un trasferimento a terzi.
Nel caso che ne occupa, infatti, viene in rilievo la trasformazione da ente commerciale ad ente non commerciale con prosecuzione, giusta la previsione dell’art. 2498 c.c., di tutti l rapporti dell’ente che ha effettuato la trasformazione e consolidamento dell’efficacia, della trasformazione stessa stante l’assenza di opposizione da parte dei creditori ai sensi dell’art. 2500 novies c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: “L’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente – trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale” (sentenza n. 21614/2016).
Nella prefata sentenza, peraltro, viene evidenziato che l’Agenzia delle entrate, “pur riconoscendo anche nelle sue circolari che quella applicabile al trust è l’imposta sulle donazioni e sulle successioni che ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, tanto che la stessa non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l’imposta fissa di registro – sostiene l’erroneo convincimento che il conferimento di beni nel trust dia luogo a un reale trasferimento imponibile”.
Per completezza di analisi, il Collegio ritiene anche di rilevare che, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, l’Agenzia si è limitata anche in giudizio ad affermazioni generiche del tutto avulse dalle specificità della fattispecie, avendo omesso, dunque, di sviluppare argomentazioni pertinenti alla luce delle caratteristiche e della natura dell’operazione posta in essere.
Le lacune nei giustificativi addotti dall’amministrazione rendono del tutto imperscrutabile l’operato dell’ente oltre che contraddittorio, alla luce delle diverse determinazioni adottate sia in relazione a fattispecie analoghe sia quanto all’annullamento in autotutela dell’avviso notificato al notaio rogante in qualità di responsabile di imposta.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto, con assorbimento delle residue deduzioni e per l’effetto l’atto impugnato va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
LA COMMISSIONE
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
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