COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Savona – Sentenza n. 100 sez. 1 del 10 febbraio 2017
RISCOSSIONE – NOTIFICHE – CARTELLE E INTIMAZIONI DI PAGAMENTO A MEZZO PEC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso intimazione di pagamento emessa da Equitalia, stante la quale, la società ricorrente chiede l’annullamento di alcune cartelle richiamate nell’intimazione di pagamento asserendo che le medesime non sono mai state notificate.
Con memoria successiva la Società ricorrente invoca la nullità della intimazione di pagamento in quanto notificata via PEC.
A supporto di detta tesi produce una relazione tecnica che attesterebbe che la notifica via PEC non avrebbe garantito il valore di certezza e corrispondenza e sarebbe oltretutto mancante della firma digitale.
La precedente udienza è stata rinviata su richiesta della Società che avrebbe inoltrato domanda di transazione fiscale ai sensi del D.Lgs. 169/2007.
All’udienza del 15/11/2016 il Collegio si è riservato la decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONI
La Commissione esaminati gli atti ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.
Le cartelle esattoriali di cui si chiede l’annullamento, asserendo la mancata notifica delle medesime, in realtà, come dimostrato da Equitalia sono state regolarmente notificate tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 26 Dpr 602/73 o tramite PEC Detta eccezione deve pertanto essere rigettata.
Sull’annullamento dell’intimazione di pagamento, stante il fatto che la materia trattata è stata recentemente introdotta e non vi è giurisprudenza univoca a tal riguardo, questa Commissione ritiene che nel caso in esame la Società, abbia con una perizia tecnica seppur di parte, attestato che “dall’esame dei documenti inviati via PEC da Equitalia Nord spa, scrupolosamente analizzati, si conclude che gli stessi sono del tutto carenti di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale, e non rispondenti a criteri di univocità ed immodificabilità per cui non garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro confortato dall’attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate” per quanto concerne la firma digitale vedasi quanto previsto dalla Legge n. 59 del 1997, dal Decreto di attuazione n. 513 del 199 poi confluito nel Decreto n. 445 del 2000, dal Decreto Presidenziale del febbraio 1999 modificato ed integrato dal dpcm 13 gennaio 2004, nonché dalla Direttiva 1999/93/CE recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002 e dal regolamento di attuazione DPR n. 137 del 7 aprile 2003).
L’argomento relativo alla firma digitale e dei requisiti informatici è stato da ultimo ben dettagliato nella Deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009 da parte del Centro Nazionale informatica nella pubblica amministrazione nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio del 22 febbraio 2013.
Stante le conclusioni della relazione tecnica, avverso la quale Equitalia nulla eccepisce, si ritiene di annullare l’intimazione di pagamento per nullità della notifica. Stante la natura della controversia e la reciproca parziale soccombenza, si giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la sola intimazione di pagamento. Conferma nel resto. Spese compensate.
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