COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE – Sentenza 04 novembre 2013, n. 137
Tributi – Contenzioso tributario – Contributo unificato – Omesso o insufficiente versamento – Invito al pagamento – Ufficio presso cui è stato depositato il ricorso – Termine di 30 giorni – A pena di decadenza – Nessuna previsione normativa – Illegittimità recupero – Non sussiste – Indicazione responsabile del procedimento – Sottoscrizione dell’atto – Delega di firma
Fatto e diritto
In data 15/03/2012 veniva presentata alla Commissione tributaria copia del ricorso presentato dal sig. B. M., già notificato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese avverso la Cartella di Pagamento n. 11720110036788618, con l’omessa compilazione della Nota di Iscrizione a Ruolo (NIR). l’omessa indicazione della PEC, il mancato versamento del contributo unificato (C.U.) come previsto dalla circolare 1/DGT del Ministero Economia e Finanze . Nell’interesse dell’utente, ancor prima di provvedere all’iscrizione a ruolo dell’atto di cui si tratta, l’Ufficio, il 15/03/2012, scriveva con raccomandata al difensore del ricorrente per informarlo sulla necessità della regolarizzazione dell’atto presentato per conto del suo assistito.
Il difensore risultava sconosciuto all’indirizzo indicato nel ricorso, pertanto il 18/05/2012, medesima comunicazione veniva inoltrata direttamente pure al ricorrente.
Stante quanto sopra e vista la nota n. 14744 del 16/09/2011 emessa dal Ministero dell’Economia e Finanze Direzione della Giustizia Tributaria, si procedeva, in data 06/06/2012, alla registrazione di detto ricorso attribuendo il n. R.G. R. 659/12
L’ 11/05/2012 l’Agenzia delle Entrate depositava le proprie controdeduzioni chiedendo la cessata materia del contendere per avvenuto sgravio.
Con Decreto 73/12/12 depositato in data 26/09/2012 il Presidente della Sezione dodicesima dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs 546/92, compensando le spese di lite.
La Commissione prende atto di tutti tentativi fatti per reperire il contribuente al fine di definire la questione.
Risultati vani tutti i tentativi posti in essere e considerato l’ampio lasso di tempo concesso per l’adempimento delle omissioni riscontrate all’atto del deposito del ricorso, solo in data 7 agosto 2012, dopo oltre quattro mesi dal ricevimento del ricorso in Commissione Tributaria, si è spedito, con racc. 14148452743, l’invito al pagamento di € 2.250,00= per:
1) omesso versamento del contributo unificato;
2) mancata indicazione dell’importo della lite;
3) omissione della PEC del difensore.
L’invito al pagamento veniva restituito alla Commissione Tributaria per irreperibilità del difensore al domicilio indicato in ricorso.
Il 17/09/2012 si provvedeva all’inoltro di un secondo invito al pagamento all’indirizzo dello studio del difensore – reperito in internet – non già comunicato dall’interessato.
In data 8/04/2013 non essendo stati soddisfatti: neppure “gli inviti al pagamento”, veniva emessa l’irrogazione alla sanzione, come impartito dalla circolare 1/DF (200%dell’importo dovuto + spese di notifica, pari ad € 4.508,75=) notificando l’avviso direttamente al sig. B..
Il 29/05/2013 il sopra citato ricorrente, si costituiva in giudizio con un ricorso avverso l’irrogazione delle sanzioni, senza notificare alla segreteria di questa CTP il ricorso così come previsto dall’art. 21 del D.Lgs 546/92.
Il Ricorrente ritiene di evidenziare che il ricorso presentato presso la Commissione Tributaria di Varese, fu inviato il giorno 13/03/2012 per tutelare gli interessi del Sig.B. dato che l’Agenzia delle Entrate tardava nel procedere allo sgravio della cartella sopra citata. Lo stesso giorno dell’ invio del ricorso, l’Agenzia delle Entrate di Saronno procedeva allo sgravio della cartella di pagamento sopra citata.
Lo sgravio è stato elaborato diverse ore prima dalla competente Agenzia delle Entrate, pertanto, ha non solo creato l’effetto di far cessare la materia del contendere ma evidentemente creato anche degli effetti giuridici anche sul ricorso presentato.
Questi effetti, si ripercuotono sia sul pagamento richiesto del contributo unificato dovuto per le spese di giudizio, un giudizio di fatto non esistente,producendo effetti quindi, anche sulle ulteriori richieste di dati, nella fattispecie: l’indicazione della p.e.c. I e l’omessa dichiarazione del valore della lite.
Inoltre, vista la circolare n. 1/DF del 21/09/2011 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’ Economia e delle Finanze al punto 9.1: “Come già chiarito, l’art. 248 del TUSG (del D.P.R. 30/05/2002 n. 115) dispone che nei casi di omesso o, insufficiente versamento del contributo unificato”, entro trenta giorni dal deposito dell’ atto cui si allega il pagamento o nell’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione al ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L’invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o nel caso di mancata elezione del domicilio è depositato presso l’ufficio. Nell’ invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento.”
Sempre la parte ricorrente, inoltre osserva che si può notare dall’ invito allegato al presente ricorso spedito in data 13/03/2012 ed iscritto in data 06/06/2012, riporta il protocollo n. 1245/12 del 07/08/2012, ben oltre, quindi, i 30 giorni così come disposto dall’art. 248 del sopra riportato D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e in base a quanto ripreso dalla Circolare n.1/DF del 21/09/2011 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e nullo l’invito delle Finanze, rendendo di fatto di conseguenza invalida l’intimazione di pagamento.
In ultimo la parte ricorrente si premura di far notare che:
1) Per l’invito al pagamento il responsabile del procedimento è un funzionario, che non appone la sua firma all’ invito, che viene siglato da altro funzionario;
2) Per l’irrogazione delle sanzioni è il Direttore della Segreteria che appone la propria firma e viene citato quale responsabile del provvedimento altro funzionario, che oltre a non essere lo stesso dell’invito inviato in precedenza non sigla neppure l’atto.
Ovviamente tutto questo renderebbe, a parere di parte ricorrente, nulli gli atti inviati.
La Commissione in merito alla eccezione della mancata osservanza dell’art. 21 D.Lgs 546/92 come eccepita da parte attrice, appare necessario preliminarmente precisare quale sia l’oggetto del giudizio del presente procedimento: il contributo unificato. Pertanto, come recita l’art. 248 del TUGS, in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, l’Ufficio presso il quale è stato depositato il ricorso ‘introduttivo provvede a notificare alla parte l’invito al pagamento entro il termine di trenta giorni da tale deposito. Detto termine non può essere considerato di natura perentoria atteso che tale previsione non individua specifiche decadenze dall’azione di recupero del contributo unificato.
La Commissione ritiene che il termine di trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento di cui all’art. 248 TUGS non può definirsi perentorio ma ordinatorio in quanto non stabilito a pena di decadenza ma di prescrizione per il recupero dell’importo dovuto e non versato). Inoltre la Commissione rileva che la Legge 212/2000 art. 7 comma 2 lettera a) stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono
tassativamente indicare: “l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento” ma non stabilisce che lo stesso funzionario debba siglare l’atto.
Rileva sempre la stesso atto è stato firmato dai funzionario reggente in assenza del Direttore, delegato all’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ufficio e che tale delega è allegata al fascicolo di causa .. Infine non è necessario che il responsabile del procedimento per l’emissione dell’ irrogazione delle sanzioni, sia lo stesso funzionario responsabile dell’invito al pagamento.
P.Q.M.
Respinge il ricorso di B. M. e lo condanna al rimborso delle spese processuali liquidate al Ministero dell’Economia e Finanze in € 620,00.
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