COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE – Sez. IX – Sentenza 20 maggio 2013, n. 42
Tributi locali – Tributo speciale per il deposito in discarica abusiva di rifiuti solidi – Ecotassa – Art. 3, comma 32, legge n. 549/95 ed art. 2, comma 3, legge regionale Puglia 5/97 – Responsabilità oggettiva Sussiste
Con ricorso del 14/11/2012 il signor R. C. proponeva opposizione ai seguenti atti emessi in suo danno dalla Regione Puglia – Servizio Finanze:
1°) atto di contestazione (Prot. A00 117/04/06/2012 n. 2572) di violazioni per abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 549/95 e consequenziale richiesta di pagamento del “tributo speciale per il deposito in discarica abusiva di rifiuti solido (cd. Ecotassa)”, atto notificato in data 4/6/2012;
2°) provvedimento definitivo (Prot. A00 117/04/09/2012 n. 3593) di irrogazione delle sanzioni, notificato in data 5/9/2012.
Di tali atti il ricorrenti chiedeva l’annullamento integrale, previa loro sospensiva in via cautelare, deducendo l’illegittimità delle opposte imposizioni.
In sintesi: nel corso di operazioni di polizia ambientale, in data 7/6/2007 la Guardia di Finanza di Bari individuava in agro di Capurso un’area di circa mq. 19.214, risultata di proprietà del R. C., all’interno della quale si constatava la presenza di rifiuti speciali, anche pericolosi, di varia natura in stato di abbandono.
Veniva redatto e comunicato al R. un apposito verbale di constatazione, cui il R. replicava con proprie memorie difensive, eccependo la sua mancanza di responsabilità in ordine agli addebiti contestatigli.
La Regione Puglia disattendeva le argomentazioni a discarico esposte dal R. e, quindi, procedeva all’emissione dei formali provvedimenti di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, meglio precisati in premessa.
Con il successivo consequenziale ricorso del 14/11/2012, il R. formulava una serie di eccezioni in ordine alla legittimità e fondatezza della pretesa opposta, deducendo in sintesi:
a) che i rifiuti rilevati dalla Guardia di Finanza all’atto dell’accertamento in data 7/6/2007 insistevano sull’area agricola di sua proprietà almeno dall’anno 2001, come risultava dalla fotocopia di una aerofotogrammetria realizzata nel detto anno 2001 e che, di conseguenza, nel 2007 era già spirato il termine di decadenza di cinque anni entro il quale poteva compiersi l’accertamento della Regione;
b) che, avendo il ricorrente acquistato l’area agricola in questione solo nel 2004, non poteva sussistere sua responsabilità per lo sversamento dei rifiuti effettuato in data antecedente (2001) all’acquisto della proprietà;
c) che non sussiste una responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell’area, posto che lo stato dei luoghi era già cristallizzato alla data del 2001 e, quindi, non poteva essergli addebitata alcuna colpevolezza per il fatto illecito, dato il suo acquisto in data successiva;
– che i volumi dei rifiuti accertati dalla Guardia di Finanza non erano stati correttamente misurati;
– che le sanzioni comminate non potevano riguardare il proprietario dell’area.
Si costituiva ritualmente la Regione Puglia, con proprie articolate deduzioni difensive e produzioni documentali, deducendo l’infondatezza di tutte le eccezioni formulate dal ricorrente ed insistendo, pertanto, nell’integrale rigetto del ricorso.
Concessa preliminarmente la sospensione cautelare degli atti opposti e discusso, poi, in pubblica udienza il ricorso, la Commissione riservava la decisione.
Motivi
A giudizio del Collegio il ricorso non presenta giuridico fondamento e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Per la corretta soluzione della particolare fattispecie oggetto della controversia è indispensabile la preliminare individuazione delle norme di legge regolatrici della particolare materia in tema ambientale.
Tali norme, nel caso di specie, sono quelle espresse dalla Legge n. 549/95 (art. 3 comma 32) e dalla Legge Regionale n. 5/97 (art. 2 comma 3: “L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza il proprietario dei terreni, sui quali insiste la discarica abusiva e tenuto in solido al pagamento del tributo ove non dimostri di avere presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura regionale prima della contestazione delle violazioni di legge.”).
Risultano evidenti le finalità e la ratio di tale quadro normativo ispirate alla tutela del territorio e dell’ambiente, richiamando i cittadini al rispetto di tali valori ed introducendo una responsabilità oggettiva che fortemente rafforzi la disposta tutela ambientale.
Nel caso di specie, non può assumere rilevanza l’assenza nel comportamento del R. dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, cioè della cosiddetta “colpevolezza”, rilevante ai fini della responsabilità penale, essendo diversa ed autonoma la responsabilità tributaria, regolata da norme proprie in relazione ai diversi presupposti ed ai diversi effetti.
Pertanto, la recente sentenza penale n. 1273/2013 resa dalla Corte d’Appello di Bari (depositata in copia dal ricorrente) di assoluzione del R. dal reato ascrittogli (discarica abusiva di rifiuti) “per non aver commesso il fatto”, non può in alcun modo interferire o influenzare la presente controversia tributaria, fondata – come si è innanzi precisato – su un’assoluta autonomia rispetto alla normativa penale, con particolare riferimento all’introduzione di una specifica ipotesi di responsabilità oggettiva ex lege, cioè di responsabilità senza colpa che – quindi – rispetto alla responsabilità penale non necessita dell’elemento volontaristico.
Tale è la prospettazione difensiva della Regione che il Collegio ritiene del tutto condivisibile in aderenza, altresì, all’analoga conclusione cui è pervenuta – con convincente motivazione – la recentissima decisione n. 23/08/2013 resa in uguale fattispecie dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari (testualmente ivi: “Quello che conta è la situazione fattuale riscontrata al momento della contestazione tributaria, sulla base della quale il responsabile è “‘l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva…”).
In conclusione, deve ragionevolmente applicarsi il principio secondo cui, ai fini tributari, assume esclusivo rilievo la presenza di rifiuti sul suolo, in assenza di precise autorizzazioni di legge, conseguendo che, nel caso di omessa denuncia da parte del proprietario del suolo, ricade sullo stesso – quale responsabile solidale – il pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie consequenziali, non rilevando l’assenza di sua colpevolezza in ordine al fatto contestato.
Questo profilo di infondatezza assorbe totalmente qualsiasi altra eccezione prospettata dal ricorrente, ininfluenti – a prescindere dalla loro incerta attendibilità – ai fini della decisione della controversia.
Quanto alle sanzioni, correttamente irrogate nell’atto di accertamento dell’Ufficio impositore e non già, come preteso dal ricorrente, nel precedente verbale di constatazione della Guardia di Finanza (limitato alla sola esplicitazione delle violazioni addebitate), esse sono state legittimamente erogate in forza della L.R. n. 5/97 nella misura prevista dalla Legge n. 549/1995 in tema di ecotassa, cui la Regione ha fatto formale rinvio.
Ritiene il Collegio di disporre l’integrale compensazione delle spese, malgrado la piena soccombenza, in considerazione della particolare e complessa natura della questione dibattuta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, con integrale compensazione delle spese del giudizio.
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