COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TREVISO – Sentenza 15 gennaio 2018, n. 55 – L’atto notificato in forma cartacea reca la stampigliatura “firmato digitalmente” senza recare però alcuna sottoscrizione in originale di conseguenza lo stesso risulta essere giuridicamente inesistente o comunque illegittimo per carenza di sottoscrizione