COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TRIESTE – Ordinanza 28 maggio 2019
Imposte e tasse – Riscossione mediante ruoli – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – Omessa estensione dell’applicazione della procedura ai carichi affidati anteriormente al 2000 – Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2016, n. 225
Con atto ritualmente depositato D. R. R. proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego della domanda di agevolazione agevolata presentata ai sensi dell’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016 di un carico di ruolo iscritto a suo nome e derivante dalla cartella di pagamento n. 114 19973000022574000 notificata nell’anno 1997.
Il ricorrente premetteva che la domanda era stata respinta con la motivazione che l’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 così come modificato nella legge n. 225/2016 ha introdotto lo strumento della definizione agevolata per i soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e, nel caso in questione, il documento prodotto era relativo ad un carico tributario antecedente a quello previsto dalla norma e precisamente nel 1997.
Il ricorrente, pur premettendo che l’operato dall’Agenzia era conforme alla legge, eccepiva la rilevanza e non manifesta infondatezza della norma di cui all’art 6 citato nella parte in cui stabilisce un termine iniziale per l’individuazione del periodo a cui è attribuibile la definizione agevolata.
Si costituiva l’Agenzia delle entrate – riscossione contestando il ricorso e, dopo avere ribadito la fondatezza nel merito della pretesa tributaria, contestava la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Questa Commissione, viceversa, ritiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016.
In primo luogo deve osservarsi che la dedotta questione è certamente rilevante per la decisione della presente controversia.
Va evidenziato che il ricorrente ha invocato l’applicazione della predetta norma, richiedendo di poter accedere alla definizione agevolata e detta richiesta (cfr doc n. 1 della documentazione prodotta dal ricorrente) è stata rigettata dall’Ufficio sulla base del tenore testuale della norma.
Il presente procedimento afferisce precisamente il predetto diniego comunicato via pec in data 28 luglio 2017 (cfr doc n. 2 della documentazione prodotta dal ricorrente).
Nella presente controversia la parte ricorrente richiede proprio di poter accedere all’istituto della definizione agevolata, previsto dall’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016, ritenendo irragionevole ed incostituzionale la limitazione all’accesso a tale definizione ai soli carichi tributari affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
Questa Commissione si trova pertanto a dovere decidere se sia o meno legittimo il rifiuto opposto da parte dell’Agenzia provinciale delle entrate di Trieste o, per meglio dire, se la norma sulla base della quale l’Agenzia ha opposto il rifiuto sia o meno conforme alla Costituzione ed in particolare all’art. 3 ed all’art. 53 della Costituzione.
Si pone pertanto una questione circa la portata applicativa dell’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016 ai carichi tributari affidati all’agente della riscossione in data anteriore rispetto a quanto previsto dalla norma.
E’ quindi innegabile come la sollevata questione sia rilevante per la definizione della presente controversia.
Nel contempo, deve essere affermata la non manifesta infondatezza della dedotta questione.
Ad avviso di questa Commissione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, sia nel testo originario che nel testo attuale, si palesa non manifestamente infondata con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Il testo normativo prevede – nel testo modificato a seguito della legge di conversione – che relativamente ai carichi, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi etc.
Detta norma pertanto, consente lo strumento della definizione agevolata per i soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
Quindi il testo normativo dell’art. 6 che disciplina l’accesso alla definizione agevolata, prevede sia un termine iniziale che un termine finale per la delimitazione del periodo cui è riferibile la definizione.
In particolare detta norma impedisce di accedere alla definizione agevolata ai debitori i cui carichi siano stati affidati agli agenti della riscossione anteriormente al 2000 e posteriormente al 2016.
Ciò premesso, si deve osservare che mentre la previsione di un termine finale del periodo in cui si possa accedere alla definizione agevolata può essere ritenuta coerente e giustificata, viceversa la previsione di un termine iniziale, laddove determina la impossibilità ad accedere alla definizione agevolata per i carichi tributari affidati anteriormente al 2000, ad avviso di questa Commissione, pone seri problemi di legittimità costituzionale.
Ad avviso di questa Commissione, il primo periodo dell’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016, nel testo richiamato, si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, laddove pone una disciplina che diversifica il trattamento tra i contribuenti il cui ruolo sia stato affidato all’agente della riscossione, consentendo l’accesso alla definizione agevolata ai soli crediti affidati dal 2000 in poi ed escludendolo per i contribuenti il cui debito tributario sia stato affidato anteriormente al 2000.
Intesa in questi termini detta norma prevede una chiara discriminazione e determina una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento condizionando l’accesso alla definizione agevolata ad una evento, l’affidamento del debito tributario all’agente delle riscossione, il cui realizzarsi può dipendere da circostanze casuali.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 sia nel testo dell’originario decreto-legge, sia nel testo derivante dalla legge di conversione, si palesa quindi non manifestamente infondata con riferimento ai parametri interni dell’articolo posto che la norma consente lo strumento della definizione agevolata per i soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 senza che possa darsi una spiegazione di detta discriminazione normativa.
Infatti, prevedere solo per alcuni contribuenti un requisito ulteriore per accedere alla definizione agevolata senza addurre a fondamento di tale scelta alcuna ratio logica o giuridica, significa determinare una irragionevole disparità di trattamento, in spregio a quanto disposto dall’art. 3 della Carta costituzionale, a mente del quale si rigetta ogni tipo di discriminazione, essendo chiamata ad assicurare sempre ed attivamente agii individui medesimi punti di partenza e analoghe possibilità, in un’ottica di eguaglianza sostanziale.
Quindi, se per «uguaglianza», in senso giuridico costituzionale, deve intendersi il divieto di imporre arbitrariamente condizioni che implichino diversità di trattamento tra i cittadini, la previsione di un termine iniziale, riferito all’affidamento del carico tributario all’agente della riscossione costituisce una scelta legislativa che può ben essere qualificata come arbitraria e non giustificata posto che, a tacere di ogni altra considerazione, la diversa tempistica dell’affidamento di un carico tributario all’agente della riscossione può dipendere da diversa cause contingenti nemmeno ascrivibili al contribuente medesimo.
In secondo luogo, sempre ad avviso di questa Commissione, la norma di cui all’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 così come modificato nella legge n. 225/2016 si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione atteso che diversifica il trattamento tributario di contribuenti in posizioni similari, condizionando l’applicazione dell’istituto della definizione agevolata al semplice fatto che l’affidamento del debito tributario sia stato affidato dopo una determinata data, senza che detto affidamento sia collegato con la capacità contributiva dei diversi contribuenti.
Né, per altro verso, si può ritenere la ragionevolezza della formulazione della norma censurata laddove stabilisce un termine iniziale o richiamando la disciplina della prescrizione dei debiti tributari.
Sotto tale profilo, va ricordato che sussiste sempre la possibilità di eventi interruttivi della stessa prescrizione per i carichi di ruolo anteriori all’anno 2000.
Infine, per completezza, deve osservarsi che il testo normativo è chiaro e tale che non possa darsi luogo ad una diversa interpretazione da quella fatta propria dall’Agenzia delle entrate di Trieste e che determina gli esposti problemi di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, decreto-legge n. 193/2016 così come modificato nella legge n. 225/2016 nella parte in cui esclude lo strumento della definizione agevolata per i soli carichi tributari affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e non a quelli affidati anteriormente ritenendo le suddette disposizioni in violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione nei termini di cui in motivazione;
dispone la sospensione del presente giudizio;
ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
ordina, altresì, che l’ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai presidenti delle due Camere del Parlamento;
dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.