COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIOANLE AOSTA – Sentenza 13 dicembre 2016, n. 39
Avvisi di accertamento ai fini IRES/IRPEF- Accertamento parziale – Accertamento induttivo – Definizione per adesione – Notifica ulteriore accertamento – Condizioni – Movimentazioni bancarie relative ai soci – Imputabilità alla società – Condizioni
Decisione
sul ricorso proposto da società <E. SrL> in persona del legale rappresentante T.G. e da T.G., T.S., T.A. contro Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Valle d’Aosta, avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, sez. Ia, n. 77 del 15 ottobre 2015
In fatto
La <E. SrL> è una società attiva nel settore delle costruzioni edili, le cui partecipazioni sono detenute nella misura del 25% cadauno dai quattro soci T.G., T.S., T.A. e T.R..
In data 23.11.2011 la Guardia di Finanza di Aosta, all’esito di una verifica fiscale, consegnava alla <E. SrL> il processo verbale di constatazione contenente i rilievi formulati per i periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011.
– In data 16.11.2011, la GdF di Aosta chiedeva, ed otteneva, l’autorizzazione a procedere con indagini finanziarie sui c/c della <E. SrL> e dei soci per i medesimi periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011.
In data 6.6.2012 e 5.2.2013 l’Ufficio, recependo i rilievi del PVC del 23.11.2011, notificava alla società due distinti avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010, definiti con due distinti atti di adesione rispettivamente del 3.12.2012 e del 18.6.2013.
In data 8.1.2013 la GdF notificava alla società un invito a presentarsi per un’ulteriore verifica basata sulle indagini finanziarie (iniziate il 16.11.2011) concernenti i c/c della società e dei soci per i periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011.
All’esito di tale verifica, la GdF contestava nel PVC del 21.6.2013 le movimentazioni finanziarie transitate sui conti dei soci.
L’ufficio, sulla base del PVC del 21.6.2013, notificava alla società tre distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2009-2010 e 2011, contestando per gli anni 2009 e 2010 maggiori redditi (per € 238.100,00 e per € 222.355,00) rispetto a quelli originariamente accertati e definiti in adesione, e, per il periodo d’imposta 2001, accertando maggiori redditi per € 55.650,00.
L’ufficio notificava altresì ai singoli soci gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009-2010 e 2011 imputando pro-quota (nella percentuale del 25%) l’utile extracontabile accertato in capo alla società.
La <E. SrL> ed i soci T.G., T.S. e T.A. impugnavano gli avvisi di accertamento dinanzi alla corte tributaria di primo grado. Nello specifico:
– la società contestava l’illegittimità degli stessi: (A) perché la definizione in adesione per i periodi d’imposta 2009 e 2010 aveva precluso l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice; (B) perché fondati su indagini finanziarie svolte senza che fosse allegata l’autorizzazione; (C) perché fondati su prospetti elaborati dalla GdF senza produzione della fondante documentazione bancaria; (D) per l’insussistenza di nuovi elementi sopravvenuti che avrebbero consentito di “riaprire” i periodi d’imposta 2009 e 2010, definiti in adesione; (E) perché non riguardano c/c intestati alla società bensì a terzi (i 4 soci e le loro famiglie) e non sussisteva la prova circa la sostanziale riferibilità dei c/c di tali terzi al contribuente verificato (società); (F) perché i soci erano titolari di partecipazioni in altre società, avevano un proprio patrimonio personale ed esercitavano altre attività, circostanze che escludevano qualsiasi nesso di interferenza tre le movimentazioni transitate sui loro c/c personali e la società <E. Srl>; (G) perché non sussisteva la prova in merito alla circostanza che le movimentazioni finanziarie (riferite a terzi) esprimevano un’effettiva capacità contributiva della società
– i soci lamentavano, in via preliminare, la illegittimità degli atti impostivi per i medesimi profili denunciati dalla società, nonché per: (H) la mancata allegazione dell’atto notificato alla società; (I) la mancata allegazione dell’autorizzazione dei dati bancari; (L) per l’effetto dell’illegittimità degli atti notificati alla società.
L’ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni, allegando la legittimità degli avvisi di accertamento notificati alla società ed ai soci.
I ricorrenti producevano memoria con repliche alle argomentazioni dell’ufficio, contestando altresì il difetto di sottoscrizione degli atti impugnati.
L’ufficio ribadiva con memoria di precisazione degli argomenti offerti a difesa del proprio operato.
La Corte territoriale di prima istanza, dopo aver riunito tutti i ricorsi (della società e dei soci), li respingeva: quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera (A) affermava la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore attività accertatrice previsti dall’art. 2, co. 4, DPR 218/1997; quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera (B), allegava che il giudice di legittimità aveva statuito l’irrilevanza della mancata allegazione; quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera (C) affermava che gli interessati avevano la disponibilità della relativa documentazione bancaria; quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera (D), statuiva che le movimentazioni finanziarie integravano il presupposto della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”; quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera affermava che la ristrettezza familiare della compagine societaria di per sé giustificava la riferibilità dei c/c dei soci alla società; quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera (F) allegava la non necessità di ulteriori riscontri probatori in quanto le movimentazioni finanziarie determinavano l’inversione dell’onere della prova; quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera, (H) affermava che gli atti notificati ai soci riproducevano integralmente l’atto notificato alla società; quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera (I), allegava che gli atti impugnati erano correttamente sottoscritti; quanto al motivo di ricorso di cui alla lettera (L) quanto alla contestazione circa la natura degli atti impugnati, affermava che trattavasi di questione “nuova”.
Avverso la predetta sentenza, la società ed i soci interponevano rituale appello, deducendo:
– quanto ai motivi comuni: (1) l’erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs 218/1997: l’intervenuta definizione in adesione dei periodi d’imposta 2009 e 2010 precludeva l’ulteriore azione accertatrice perché non sussisteva un maggior reddito “superiore al 50% del reddito definito”; (2) l’erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs 218/1997: l’intervenuta definizione in adesione dei periodi d’imposta 2009 e 2010 precludeva l’ulteriore azione accertatrice perché non sussisteva un maggior reddito “comunque non inferiore a € 77.468,53”; (3) l’erroneità della motivazione l’erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs 218/1997: l’intervenuta definizione in adesione dei periodi d’imposta 2009 e 2010 precludeva l’ulteriore azione accertatrice perché non sussisteva la condizione della “sopravvenuta” conoscenza di “nuovi” elementi; (4) l’erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/1972: le movimentazioni finanziarie non concernono la società e non hanno rilevanza reddituale nei suoi confronti; (5) l’erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 39 DPR 600/73 e 54 DPR 633/1972: le movimentazioni finanziarie sono assoggettate a tassazione (al lordo) senza riconoscere i costi presuntivamente necessari per produrre gli asseriti ricavi; (6) l’erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 32 e 7 legge 212/2000: l’omessa allegazione degli avvisi di accertamento dell’autorizzazione all’espletamento delle indagini finanziarie e della documentazione bancaria determina l’illegittimità della pretesa fiscale – quanto ai motivi concernenti i soci: (7) l’erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 53 Costituzione e 38 DPR 600/1973: l’utile extracontabile della società non rappresenta un indice di capacità contributiva in capo ai soci perché dipende da una ricostruzione induttiva dei ricavi; (8) l’erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 53 Costituzione e 38 DPR 600/1973: gli avvisi di accertamento violano il principio di capacità contributiva perché l’ufficio ha imputato ai soci l’intero utile extracontabile senza considerare le maggiori imposte e sanzioni già accertate nei confronti della società.
L’ufficio si costituiva in giudizio con controdeduzioni, evidenziando la infondatezza dei primi tre motivi di ricorso in quanto gli avvisi di accertamento oggetto di definizione erano parziali e come tali svincolati dai requisiti indicati dall’art. 2, co. 4, lett. a), D.Lgs 218/1997. Quanto al quarto motivo di appello, evidenziava che la prassi amministrativa e la giurisprudenza ammettono l’estensibilità delle indagini finanziarie ai conti di soggetti non interessati all’attività di controllo con la conseguenza che in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputabili al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia fornita dimostrazione (come nel caso di specie), anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore. Contestava altresì i restanti motivi di appello.
La controversia veniva trattata in pubblica udienza, come da separato verbale.
In diritto
I primi tre motivi appello, che vanno per trattati congiuntamente, risultano in parte fondati con le specificazioni appresso riportate.
La loro trattazione impone una digressione sulla distinzione tra accertamento parziale e accertamento ordinario.
– Accertamento parziale e accertamento ordinario. I primi e i secondi sono soggetti a regole procedimentali significativamente diversificate, giacché per i secondi (accertamenti ordinari) vale la regola della integrabilità o modificabilità in aumento solo in caso di “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”. Viceversa, gli accertamenti parziali, purché nell’ambito dell’ordinario termine di accertamento, possono essere modificati e integrati senza limite. Pur tenuto conto di questa non marginale differenza, l’ampia formula con la quale l’art. 41-bis individua le fattispecie che danno luogo ad accertamento parziale, ha ormai da tempo orientato i giudici ad escludere, in sostanza, una vera differenza fra i due tipi di accertamenti. La giurisprudenza di legittimità, non ritenendo in generale l’accertamento parziale fin «metodo di accertamento “autonomo”» (cass. 21984 del 2015), ormai ammette la possibilità di applicare il metodo induttivo in sede di accertamento parziale (Cass., n. 2761 del 2009 e Cass., ord. n. 16294 del 2014): “l ’accertamento parziale può essere emesso anche per contestare il maggior reddito in applicazione delle regole proprie dell’accertamento contabile – induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973”.
Del resto, la futura abrogazione dell’art. 5-bis del D.Lgs. 218 del 1997 farà venir meno uno degli elementi che differenziava l’accertamento ordinario da quello parziale, giacché solo i PVC che potevano dar luogo ad accertamenti parziali potevano formare oggetto di definizione ai sensi di tale norma. L’unica differenza significativa rimane, ormai, quella dei limiti alla possibilità di modifica in aumento o integrazione, a conferma del graduale e sempre più marcato superamento dei principi di unicità e di globalità dell’accertamento e della circostanza che la parcellizzazione dell’accertamento è una oggettiva tendenza normativa, prima che una prospettiva ricostruttiva del sistema dei procedimenti di accertamento dei tributi, colta in specie e proprio nell’evoluzione della disciplina dei presupposti dell’accertamento cd. parziale. L’accertamento parziale è un atto con il quale si intende accertare uno specifico reddito senza pregiudizio di una ulteriore azione di accertamento, visto che non presuppone una valutazione né una verifica globale della posizione del contribuente. Ricorrono all’accertamento parziale, di solito, gli uffici finanziari allo scopo di dimostrare la parziale o inesistente indicazione di redditi di lavoro autonomo, di redditi di capitale, di redditi fondiari, di redditi soggetti a tassazione separata o di redditi differenti. Tra i redditi di lavoro autonomo sono inclusi i compensi soggetti a ritenuta, mentre i redditi di capitale includono gli utili distribuiti e non dichiarati e i redditi provenienti dalla partecipazione ad associazioni o a società. Per quel che riguarda i redditi fondiari, il riferimento è a canoni di locazione non dichiarati, mentre i redditi differenti riguardano tutti quei compensi che sono stati corrisposti e assoggettati a ritenuta ma che il percettore non ha dichiarato. La caratteristica peculiare dell’accertamento parziale è quella per cui l’accertamento stesso viene eseguito solo nel momento in cui si è in presenza di elementi che permettano di individuare delle irregolarità tributarie autonome. In sostanza, l’accertamento parziale ha un contenuto limitato; proprio per questo motivo non è da escludere la possibilità che per la stessa annualità possano essere notificati diversi accertamenti. Gli uffici possono notificare nei confronti dello stesso contribuente più di un accertamento: la definizione con adesione a mezzo dell’accertamento, evidentemente, chiude unicamente quel determinato accertamento e non gli altri.
– disposizioni in materia di accertamento con adesione. L’art. 2, comma 4, D.Lgs 10.6.1997 n. 218 recita: «la definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all’accertamento delle imposte sui redditi, e dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’imposta sul valore aggiunto: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire; b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria; d) se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell’azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione».
Nella ipotesi di accertamento ordinario, in presenza di una definizione in adesione, la possibilità di notificare un ulteriore accertamento per le stesse annualità definite è prevista dalla lettera a) del comma 4, dell’articolo 2 del D.Lgs 218/97; nel caso di accertamento parziale, troverà applicazione la lettera b) del medesimo articolo.
– Avviso accertamento anno 2009. Tanto premesso, l’avviso di accertamento per il 2009, non riportando alcuna dicitura, è da qualificarsi come accertamento ordinario.
A mente del citato articolo 2, co. 4, lett. a) del D.Lgs 10.6.1997 n. 218, dopo un accertamento definito con adesione, l’Amministrazione finanziaria può esercitare una ulteriore azione accertatrice solo se sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile “accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente e dal Giudice di prime cure, i due requisiti previsti dalla norma si pongono in rapporto di concorrenza e non di alternatività. La definizione del periodo d’imposta per adesione è tombale e la previsione di due concorrenti soglie, una percentuale (maggior reddito superiore al 50% del reddito definito) ed una assoluta (comunque non inferiore ad € 77.468,43), rappresenta un contemperamento delle esigenze erariali (a recuperare a tassazione rilevanti evasioni non emerse al momento dell’adesione) con quelle del contribuente (a definire con certezza la propria posizione fiscale per un determinato periodo d’imposta) che ha già prestato adesione ad un precedente accertamento per lo stesso periodo d’imposta.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel sostenere che, se per effetto di nuovi elementi risulta un maggior reddito inferiore al 50% di quello definito, non è possibile effettuare un ulteriore accertamento perché il maggior reddito, pur superiore a 77.468,53 euro, è inferiore al 50% di quello definito, in quanto il maggior reddito accertato deve rispondere contestualmente ai due requisiti anzidetti. Sul punto, è fondato il motivo di appello, con la conseguenza che l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 è illegittimo.
Dunque, quanto all’anno 2009, la sentenza del giudice di prime cure deve essere riformata in quanto non era possibile riaprire il periodo d’imposta già definito in adesione in quanto il maggior reddito accertato era inferiore al 50% del reddito definito.
– Avviso accertamento anno 2010. L’avviso di accertamento per il 2010, riportando l’indicazione di essere stato emesso ex art. 41-bis DPR 600/1973, riveste natura di accertamento parziale.
A mente del citato articolo 2, co.4, lett. b) del D.Lgs 10.6.1997 n. 218, dopo un accertamento definito con adesione, l’Amministrazione finanziaria può esercitare una ulteriore azione accertatrice se sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile accertare un maggior reddito.
Contrariamente a quanto sostento dall’appellante nella memoria di replica alle controdeduzioni dell’ufficio, l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, ai fini reddituali, e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, ai fini Iva, né prevede limiti in relazione al metodo di accertamento induttivo, consentito, in linea di principio, anche in presenza di contabilità tenuta in modo regolare, quanto piuttosto una modalità procedurale che segue le stesse regole previste per gli accertamenti (v. ex multis, Cass. nn. 5977/07, 2761/2009, 25335/2010, 27323/2014, 25989/2014). L’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Cass. n. 23729/2013) che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta (Cass. n. 20496/2013). Pertanto a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, possono procedere con l’accertamento parziale che non è, dunque, circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 del T.U.I.R., né, del resto, è richiesto all’ufficio di fornire la “prova certa” del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale. Qualora “risultino elementi”, con l’accertamento parziale “possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili”, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica prova contraria, da sottoporre al vaglio del giudice di merito nella fase contenziosa (cfr. Cass. nn. 496/2013, 27323/2014).
Erra, altresì, l’appellante nel ritenere, nel terzo motivo di appello, l’insussistenza della condizione della “sopravvenuta” conoscenza di “nuovi” elementi. I risultati delle indagini bancarie/finanziarie sui c/c dei soci della <E. SrL>, autorizzati in data 16.11.2011, utilizzati dall’ufficio per fondare l’ulteriore azione accertatrice per il periodo d’imposta 2011 (il solo che rileva), sono da considerarsi elementi sopravvenuti e nuovi in quanto, pur provenendo da un organo interno all’amministrazione (Guardia di Finanza), non erano conosciuti dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’emissione dei primi avvisi di accertamento e al momento della definizione del periodo d’imposto per adesione.
L’ufficio è venuto a conoscenza dei dati finanziari solo in data 26 giugno 2013 con l’invio del PVC della Guardia di Finanza. In data 11 febbraio 2013, notificando l’avviso di accertamento fondato sulla prima verifica fiscale, l’ufficio non aveva a disposizione i predetti dati né poteva sapere del rilascio dell’autorizzazione, a favore della GdF, all’esecuzione di accertamenti finanziari sui c/c della società e dei soci.
Costituiscono elementi sopravvenuti non solo i dati conosciuti da altro ufficio fiscale e ignorati da quello che emette l’avviso di accertamento integrativo, ma anche i dati che siano già stati acquisiti come attinenti ad altro soggetto fiscale (nel caso di specie l’ufficio al momento dell’emanazione del primo avviso era in possesso di taluni elementi relativi alla società partecipata – soggetto fiscale diverso rispetto al socio – e solo con la successiva conclusione dell’accertamento sulla partecipata erano stati acquisiti i dati relativi ai soci e anche nei confronti di quest’ultimi era stato emesso un nuovo avviso di accertamento). «Il carattere della novità degli elementi giustificativi dell’integrazione o modificazione della rettifica o dell’accertamento, deriva dalla sopravvenienza della loro conoscenza, indipendentemente dalla loro preesistenza presso lo stesso ufficio che ha proceduto al primo accertamento, ovvero presso uffici diversi dell’Amministrazione finanziaria» (cass. 18014 del 2005).
Sul punto, immune da censure è la sentenza della Corte Territoriale di prima istanza.
– imputabilità dati finanziari del c/c dei soci alla società. Purtuttavia, va accolto il quarto motivo di appello formulato dalla società e dai soci. L’ufficio, dopo aver notificato alla società gli originari avvisi di accertamento definiti in adesione, notificava gli ulteriori avvisi di accertamento suffragandoli solo ed esclusivamente con le movimentazioni finanziarie transitate sui c/c intestati ai soci.
Contrariamente a quanto argomentato dal giudice di primo grado, le movimentazioni bancarie transitate sui c/c intestati ai soci non possono essere automaticamente trasposte in capo alla società per fondare una rettifica nei suoi confronti in assenza di alcuna dimostrazione circa la “sostanziale riferibilità” di quei movimenti bancari alla società.
L’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ne consegue in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio che una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta interpretazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 impone alla società contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa (così Cass. 20199/10, conformi, Cass. 15217/12, Cass. 12625/12). Compete dunque all’Ufficio l’onere di dimostrare, anche con presunzioni, la pertinenza alla società dei rapporti bancari intestati a terzi (Cass., ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2029)
L’esistenza di un vincolo familiare o societario consentono, dunque, all’ufficio di estendere la verifica anche sui c/c di soggetti terzi ma, affinché le movimentazioni di tali c/c intestati a terzi possano essere imputate al contribuente assoggettato a verifica, deve sussistere la prova della “sostanziale riferibilità” del c/c dei terzi al contribuente verificato. Il vincolo societario e/o familiare non dimostra di per sé l’asserita “riferibilità” alla società, dovendo essere fornita prova in merito alla circostanza che sui c/c dei soci, e dei loro coniugi, siano transitate operazioni della società.
L’Ufficio, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare preventivamente, anche mediante presunzioni, che le movimentazioni dei c/c dei terzi (soci) riportavano operazioni del contribuente verificato (sazietà). Nella specie, invece, ha automaticamente imputato alla società le movimentazioni dei c/c dei soci e dei loro coniugi senza fornire alcuna motivazione e prova, neppur tramite presunzioni, dell’asserita “riferibilità” alla società.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito è consolidata (cfr: cass. 16575/2013; cass. 5974/2014; cass. 7651/14; CTR Lombardia 5512/67/2015). Il principio è espressamente attestato anche dalla prassi ministeriale, secondo le quali l’ufficio ha l’onere di dimostrare «nel corso dell’istruttoria che le movimentazioni bancarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare ad un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all’attività svolta» (così CM 32/E del 2006).
In assenza di alcun elemento fornito dall’ufficio, le movimentazioni finanziarie transitate sui c/c intestati ai soci ed ai loro coniugi non potevano essere automaticamente trasposte in capo alla società, anche in ragione della circostanza che i soci ed i loro coniugi erano titolari di partecipazioni e cariche sociali in altre società (V. SrL, A. SrL, S.B. SrL, M.S., S.M.), come dagli stessi documentato. La circostanza che le altre società fossero in perdita e con reddito ridotto, all’uopo, è priva di rilievo.
Erroneamente la commissione provinciale ha ritenuto che la ristrettezza della compagine societaria consentiva l’immediata imputabilità ad essa delle movimentazioni finanziarie dei soci in quanto tali movimentazioni potevano parimenti riferirsi alle altre compagini sociali di cui erano soci.
L’avviso di accertamento relativi all’anno 2010 è, dunque, illegittimo.
Dunque, quanto all’anno 2010, la sentenza del giudice di prime cure deve essere riformata in quanto l’avviso di accertamento si fonda su indagini finanziarie operate su c/c intestati ai soci ed ai loro coniugi senza che l’ufficio abbia dimostrato, anche presuntivamente, la sostanziale riferibilità di tali movimentazioni alla società.
I restanti motivi di appello, comuni alla società ed ai soci e concernenti i soli soci, all’evidenza sono assorbiti dall’accoglimento del motivo di appello n. 4.
– Le spese. Il rigetto di parte dei motivi di appello (il primo, in parte, ed il terzo) impone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie i motivi di appello e, per l’effetto, riforma la decisione del giudice di primo grado. Compensa le spese di lite tra le parti.
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