COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ABRUZZO – Sentenza 05 dicembre 2017, n. 1098

Accertamento fiscale – Accertamento di maggior reddito di partecipazione – Decadenza per mancato rispetto del termine quinquennale

Esposizione del fatto e dei motivi della decisione

L’ufficio proponeva tempestivo e rituale appello avverso la decisione di prima istanza con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente riguardante l’accertamento di maggior reddito di partecipazione a seguito di accertamento nei confronti della società, avendo rilevato la decadenza per mancato rispetto del termine quinquennale non potendosi ritenere applicabile al socio il raddoppio del termine per la denuncia penale a carico della società.

Nei motivi della proposta impugnazione l’ufficio lamentava in via pregiudiziale che i primi giudici, in violazione dell’art. 112 c.p.c., avevano deciso su una eccezione mai proposta dalla ricorrente, omettendo invece di statuire nel merito della questione oggetto del contendere e cioè l’attribuibilità al socio di maggiori redditi di partecipazione per utili accertati in capo alla società e non contabilizzati in bilancio. L’appellata non si costituiva nel giudizio di secondo grado, nonostante rituale notificazione dell’atto di impugnazione.

L’appello appare meritevole di accoglimento.

La Commissione Provinciale erroneamente ha rilevato un vizio dell’atto di accertamento, e cioè la pretesa tardività, non denunciato dalla ricorrente nell’atto introduttivo della lite né in corso del giudizio di primo grado (anche a voler ritenere ammissibile una integrazione del genere), ritenendolo assorbente su ogni altra questione.

Si tratta di una palese violazione del divieto di “ultra petita” imposto dall’art. 112 c.p.c. e sicuramente applicabile anche al rito tributario, dal momento che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte cass. 18868/2015 e succ. conformi) il potere-dovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti oggetto della controversia incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, e il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni proposte dalle parti ma non oltre i limiti della domanda mentre non può decidere di ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

E’ evidente peraltro (da ultimo cass. 16803/2017) che la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento non è rilevabile di ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte e non può neanche essere eccepita dal contribuente in motivi aggiunti all’iniziale ricorso. E nel ricorso nulla si eccepiva né sulla tempestività dell’accertamento nei confronti del socio né sulla legittimità ed esattezza dell’accertamento di utili extrabilancio a carico della società; si contestava solo la presunzione di distribuzione di tali utili al socio di società di capitali, la proporzione di detta distribuzione e l’attribuzione al periodo fiscale di riferimento, e si richiedeva la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. In attesa del giudicato sul ricorso intentato dalla società.

Su dette questioni, ignorate nella sentenza di primo grado, il ricorso della contribuente va rigettato. Come ampiamente illustrato nelle memorie dell’ufficio in prima istanza e nei motivi di appello, per le società di capitali, pur in assenza di presunzione legale di distribuzione degli utili extracontabili come per le società di persone, si può comunque presumere detta distribuzione -salvo il diritto dell’interessato a fornire prova contraria- in ipotesi di società a ristretta base sociale o costituita da persone legate da vincoli di parentela che fanno ritenere sussistente una forma di complicità o almeno di controllo e consapevolezza nella gestione dell’attività della società stessa. Nel caso in esame si trattava di tre soci, e la ricorrente era socia di maggioranza e amministratrice, e d’altra parte non ha neanche prospettato oltre che fornito dimostrazione di elementi contrari alla presunta distribuzione degli utili occulti.

Per il resto, esattamente la proporzione degli utili attribuiti alla ricorrente è stata indicata nell’avviso di accertamento come corrispondente alla quota di partecipazione, in assenza di elementi diversi, e la distribuzione deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo di imposta in cui gli utili sono stati conseguiti trattandosi di utili extrabilancio per i quali la distribuzione non necessita di previa approvazione dell’assemblea o qualsivoglia deliberazione ufficiale (cass, 25468/2015 ed altre),

Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio in pendenza di controversia pregiudiziale sull’accertamento nei confronti della società, è vero che per le società di capitali va applicato l’art. 295 c.p.c. non potendosi ritenere sussistente l’ipotesi di litisconsorzio necessario come per le società di persone, ma è necessario che la parte fornisca espressamente gli elementi fattuali da cui desumere la relazione di dipendenza tra le controversie (cass. 17937/2004) e dimostri la pendenza attuale della controversia pregiudiziale (cass. 18026/2012). Nel caso in esame la ricorrente, pur dovendo esserne sicuramente a conoscenza nella qualità di amministratrice, non ha indicato nessun elemento del genere.

Le spese anche del presente grado del giudizio vanno compensate tra le parti, per la particolarità delle questioni trattate e la incompleta decisione del primo giudice.

P.Q.M.

Accoglie l’appello dell’ufficio e dichiara compensate le spese.