COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ABRUZZO – Sentenza 07 giugno 2018, n. 621
Tributi – IVA – Credito esposto in dichiarazione – Assenza di contestazione del credito – Rimborso – Necessità di apposita istanza su modello VR – Esclusione – Termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i contribuenti, a seguito della sentenza n. 15794/17 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione in data 24.05/23.06.17, riassumevano innanzi a questa Commissione e nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Teramo il processo in appello avverso la sentenza n. 176/01/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo Sez. 1, già impugnata dall’anzidetto ufficio, con la quale era stato accolto il loro ricorso avverso il silienzo-diniego formatosi sull’istanza di rimborso IVA-ALTRO, anno 2006.
I medesimi, non senza rammentare le ragioni in base alle quali la Suprema Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva ritenuto legittimo l’opposto diniego in difetto di redazione, entro il biennio dal verificarsi del presupposto, del modello “VR”, altresì riproposte, alla luce degli enunciati principi, le loro doglianze avverso il già impugnato atto impositivo, concludevano perché, rigettato il già interposto appello, fosse stata confermata la sentenza di primo grado e conseguentemente condannata l’A.F. ad operare il richiesto rimborso, vinte le spese afferenti a tutti i precedenti gradi di giudizio.
Da parte sua, l’ufficio, nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio, pur prendendo atto dei principi affermati nella sentenza di rinvio, tornava a rimarcare come la mancata presentazione del ridetto modello fosse di ostacolo alla valutazione dell’effettiva spettanza del richiesto rimborso e/o comunque all’esatta quantificazione dello stesso, concludendo così perché, in via principale, fosse nuovamente accolto lo spiegato suo appello o, in via subordinata e diversamente pronunciando, fossero compensate le spese di lite.
Il ricorso veniva trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 19.04.18.
Osservato in diritto
Il gravame, qui indirettamente riproposto, non si appalesa meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
La Corte regolatrice, invero, con la sentenza a cui qui si dà seguito, ha enunciato il principio, secondo cui, in tema di IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’A.F., non è all’uopo necessaria alcuna istanza di rimborso con la conseguenza che non trova in proposito applicazione il termine biennale di decadenza, bensì solo quello decennale di prescrizione.
Orbene, poiché nel caso che ci occupa il credito in questione risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi; lo stesso non risulta contestato; come ritenuto dalla Suprema Corte non v’è al riguardo necessità di apposita istanza (i.e.: Mod. VR); la richiesta di rimborso risulta avanzata entro il termine prescrizionale ordinario, ne consegue che il silenzio-rifiuto formatosi in proposito deve giudicarsi totalmente illegittimo e lo stesso va rimosso con il riconoscimento del diritto dei contribuenti ad ottenere il rimborso di quanto richiesto in restituzione.
La tassazione delle spese segue la soccombenza e le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello qui indirettamente riassunto lo respinge, confermando la sentenza impugnata. Condanna l’ufficio a rimborsare ai contribuenti le spese del primo giudizio di appello che liquida in € 2.000,00, del giudizio per cassazione che liquida in € 2.500,00 e del presente grado di rinvio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.