COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ABRUZZO – Sentenza n. 303 depositata il 12 maggio 2022 – In tema di imposte dirette, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all’estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe