COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Ancona sentenza n. 329 sez. 2 del 23 maggio 2016
ACCERTAMENTO – DEDUCIBILI EX LEGE I VERSAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
FATTO
La società “M. di S. M. & C. s.n.c.” ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n. 938/02/14, depositata in data 16 dicembre 2014, con cui è stato respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento TQ— – 2013, relativo al periodo di imposta 2009, instando per l’integrale riforma della sentenza, con conseguente accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.
Va premesso che in data 26 luglio 2013 l’Agenzia della Entrate di Ascoli Piceno richiedeva al contribuente la documentazione relativa alle spese di pubblicità e di sponsorizzazione dedotte nel periodo di imposta 2009; e, pertanto, la società esibiva materiale vario (maglie e cappelli muniti di logo, riviste, foto e calendari dell’epoca) nonché la documentazione fiscale attestante l’avvenuta esecuzione del contratto di sponsorizzazione (fatture, ricevute di pagamento e mastrino di contabilità da cui si evincevano modalità e tracciabilità dei pagamenti), il tutto a dimostrazione dell’effettiva realizzazione di quanto esposto nelle fatture di sponsorizzazione emesse dalla Associazione Sportiva Dilettantistica F.R. (—) e di quanto previsto nel contratto suddetto. A fronte di tale documentazione – a detta dell’appellante esaustiva ed ampiamente probatoria – l’Ufficio, in data 3 ottobre 2013, emetteva un avviso di accertamento in cui evidenzia la necessità di riscontrare dalla documentazione esibita i requisiti di certezza, determinabilità, competenza, inerenza e congruità delle spese di pubblicità sostenute. L’appellante, quindi, in data 27 novembre 2013, presentava istanza di accertamento con adesione, depositando memorie utili al contraddittorio e chiedeva l’annullamento della pretesa tributaria, evidenziando di essere titolare di una attività di vendita al minuto di pizza al taglio sotto l’insegna “P.A.”, il cui negozio era ubicato a poche centinaia di metri sia dal campo sportivo, in cui si svolgevano le partite della “F.R.”, che dallo stadio, in cui si svolgevano le partite della più blasonata squadra di calcio della città; ed anche la sede della F.R. era a pochi metri dalla pizzeria, che era punto di ritrovo di gran parte della tifoseria cittadina ed era frequentata costantemente dai calciatori di ambedue le formazioni; evidenziava, inoltre, che la “P.A.” traeva vantaggio economico dalla maggiore risonanza cittadina o addirittura “di quartiere” che le derivava da una squadra meno importante ma più presente a livello locale. Ed all’eccezione dell’Ufficio che i costi sostenuti, di complessivi euro 15.000,0, erano “palesemente sproporzionati rispetto al valore dei servizi ricevuti” ed evidenziavano un “comportamento antieconomico” dell’imprenditore, replicava che il fatturato era aumentato proprio grazie alla sponsorizzazione effettuata, talchè la complessiva spesa di euro 15.000,00 appariva del tutto congrua. Alfine l’Ufficio notificava, in data 3 ottobre 2013, l’avviso di accertamento, con cui riconosceva quale limite annuale complessivo di deducibilità soltanto l’importo di euro 3.000,00, recuperando quale costo indebitamente dedotto l’importo di euro 12.000,00. In data 27 novembre 2013 la società presentava istanza di accertamento con adesione, con memoria e documentazione a sostegno del corretto comportamento di deducibilità delle spese in questione, chiedendo all’Ufficio, in primis, l’annullamento della pretesa tributaria ed in subordine, in base al principio della competenza rilevato dall’Ufficio, la compensazione delle imposte dovute sul recupero a tassazione dell’imponibile indeducibile pari al 50% per l’anno 2009 con l’imposta a credito che si sarebbe rilevata in seguito alla deducibilità dell’altro 50% nell’anno 2010. L’Ufficio non accettava tale proposta ed ammetteva in deduzione per l’anno 2009 l’ulteriore somma di euro 4.500,00 da aggiungere agli originali euro 3.000,00, per un totale indeducibile pari al 50% (euro 7.500,00).
Come premesso il ricorso proposto dalla società contribuente è stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno; l’appellante lamenta che le motivazioni del rigetto evidenziavano una lettura superficiale delle argomentazioni e della documentazione da egli prodotta, in quanto fondato sulla mancanza di inerenza “qualitativa” e “quantitativa” delle spese in questione e sull’assenza di elementi certi e probatori, che, invece, erano stati allegati al ricorso di primo grado, con produzione delle fotografie di tutti i cartelloni pubblicitari esposti nel campo di calcio dove si svolgevano le gare e di copia delle riviste che riportavano pubblicato lo sponsor oggetto delle fatture contestate. Pertanto l’appellante ripropone in questa sede le proprie argomentazioni e conclude per la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia con motivata memoria di controdeduzioni, contestando, in sintesi, l’inerenza quantitativa della spesa e concludendo come in epigrafe.
DIRITTO
L’appello è fondato per le ragioni che seguono.
Va premesso che l’Ufficio non contesta alcuna delle affermazioni del ricorrente, né che la sponsorizzazione – di cui all’esborso di euro 15.000,00 (IVA compresa) corrisposto nell’anno 2009 all’associazione sportiva dilettantistica sopra menzionata – sia stata realmente effettuata, nè che, effettivamente, come sostenuto ex adverso, la “P.A.” si trovava in prossimità del campo sportivo in cui si svolgevano le partite della squadra sponsorizzata, né che il locale era punto di ritrovo di gran parte della tifoseria cittadina anche contrapposta; pertanto, in fatto, devono ritenersi per vere tutte le suddette circostanze. Orbene rileva la Commissione che in tale contesto fattuale la motivazione dell’Ufficio che ha limitato la deducibilità delle spese in questione ad euro 3.000,00, escludendo il costo di euro 12.000,00 argomentando semplice sulla non inerenza di quella spesa complessiva – non è condivisibile in quanto non supportata da motivazioni o conteggi di tipo economico-finanziario. Al riguardo, pacifico essendo il contesto di fatto sopra esposto, valgono le seguenti considerazioni in diritto. L’art. 109 del T.U. delle imposte sui redditi dispone che concorrono a formare il reddito d’impresa i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi.
Più in particolare, con riferimento alla spesa in questione, dispone l’art. 90, comma ottavo, della Legge n. 289/2002 che “…. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società’, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè’ di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività’ nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità’, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività’ del beneficiano ….”.
Trattasi di una presunzione iuris et de iure, che seppure – come più volte precisato dalla Suprema Corte – non impedisce all’ente accertatore di valutare la congruità del costo, avrebbe, però, richiesto da parte dell’Ufficio – su cui gravava l’onere probatorio, avendo il contribuente dato prova sia dell’effettività della spesa che dell’esecuzione della pubblicità – un conteggio di tipo economico-finanziario a supporto della determinazione di decurtare a 1/5 il costo in questione.
Ed è sintomatico di quanto testè affermato che in sede di accertamento con adesione l’Ufficio si sia determinato ad ammettere in deduzione per l’anno 2009 l’ulteriore somma di euro 4.500,00 in aggiunta agli originali euro 3.000,00.
Orbene ritiene, invece, la Commissione che il giudizio di congruità del costo in questione (ripetesi, di euro 15.000,00) debba concludersi positivamente, atteso che l’imprenditore aveva dimostrato (e non è contestato ex adverso) che il fatturato della M. si era incrementato da euro 256.040,38 del 2008 ad euro 272.479,23 del 2009, con un aumento del 6,5%; e ciò non soltanto in raffronto al fatturato ma anche al reddito d’impresa, dichiarato in euro 36.626,00.
Aggiungasi che, in ogni caso, la Commissione non ritiene conferente l’affermazione dell’Ufficio circa la non inerenza quantitativa delle spese per sponsorizzazione, atteso che dette spese ed il loro ammontare si basano su valutazioni economiche di esclusiva pertinenza dell’imprenditore, cui non può sostituirsi una diversa discrezionale valutazione dell’Ufficio.
Infine, quanto all’altra questione relativa alla competenza, va rammentato che l’art. 108 del T.U. delle imposte sui redditi dispone, al secondo comma, che: ” …… Le spese di pubblicità’ e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi…”.
Pertanto, correttamente la società contribuente, che ne aveva facoltà, ha scelto di dedurre l’intera spese pubblicitaria in questione nell’anno 2009, in cui l’aveva sostenuta.
In conclusione l’appello deve essere accolto con totale riforma della sentenza appellata ed annullamento dell’avviso di accertamento impugnato. Ai sensi dell’art. 91 cod.proc.civ. conseguente la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello del contribuente ed annulla l’avviso dì accertamento impugnato. Condanna l’ufficio alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 2500,00.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5428 - Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche costituisce per il soggetto erogante,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19859 - Ai sensi dell’art. 1, legge 16 dicembre 1991, n. 398, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, un particolare regime agevolato «alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MARCHE - Sentenza 07 giugno 2021, n. 602 - L'art. 90 comma 8 Legge n. 289/2002 ha sancito una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di euro 200.000, qualora è sempre…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 novembre 2019, n. 29401 - Il regime fiscale agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991, che prevede modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'Iva, nonchè previsioni di favore in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15179 - Per le spese di sponsorizzazione di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche vige una presunzione legale assoluta, fino all'importo di…
- I versamenti eseguiti a favore delle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono presunzione assoluto di spese pubblicitarie fino al limite di 200.000 euro annui
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…