COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Aosta sentenza n. 15 del 29 maggio 2015
TRIBUTI – ACCERTAMENTO – CALCIATORE – COMPENSI NON DICHIARATI – PROSPETTI RINVENUTI DA UN CONTROLLO FISCALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ CALCISTICA – VALENZA PROBATORIA – PRESUNZIONE DOTATA DEI NECESSARI REQUISITI DI GRAVITA’, PRECISIONE E CONCORDANZA – SUSSISTE
Fatto
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Aosta, il signor M.M. ha impugnato l’avviso di accertamento n. T4A010200242/2012, notificatogli dalla Direzione regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate, con il quale era stato rilevato un maggior reddito di € 19.832,00 per il periodo di imposta 2007 e, in conseguenza, una maggiore imposta Irpef di € 5.884.00, oltre all’addizionale regionale di € 178,00 e addizionale comunale di € 59,00.
Tale atto era stato emesso all’esito di un controllo fiscale eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della Società calcistica Biellese 1902, presso la quale il signor M. aveva svolto la propria attività di calciatore nella stagione sportiva 2006/2007.
Il contribuente aveva dichiarato di aver percepito nell’anno 2007, per tale attività, la somma complessiva di € 10.168,00, importo corrispondente a quello indicato nel mod. 770 della Società sportiva.
Nel corso della verifica fiscale, però, il direttore sportivo della stessa Società aveva esibito prospetti dai quali emergeva che i compensi erogati al signor M. ammontavano alla somma complessiva di € 30.000,00.
Il contribuente presentava un’istanza di accertamento con adesione che non ha dato esito positivo e, successivamente, impugnava l’avviso di accertamento dinanzi al giudice di primo grado.
Con sentenza n. 15/02/14 del 6 dicembre 2013, la Seconda Sezione della Commissione tributaria provinciale di Aosta ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate nell’importo complessivo di € 1.900,00.
La sentenza è stata ritualmente impugnata dal contribuente.
I motivi di appello ripropongono sostanzialmente le censure del ricorso proposto al giudice di prime cure e possono essere così riassunti:
I) l’avviso di accertamento si fonda su un processo verbale di constatazione della guardia di finanza che, non contenendo alcuna contestazione, avrebbe impedito al contribuente di svolgere efficacemente le proprie difese; la sentenza di primo grado meriterebbe di essere riformata anche perché non si è soffermata su questa censura, sebbene espressamente sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio;
II) le prerogative difensive del contribuente sarebbero state compromesse anche in ragione del fatto che i menzionati prospetti del direttore sportivo non erano stati allegati al processo vergale di constatazione e all’avviso di accertamento, cosicché l’appellante ne ignora tuttora l’esatto contenuto; anche in questo caso, la sentenza di primo grado avrebbe omesso di affrontare la relativa censura;
III) in assenza di ulteriori riscontri, i prospetti redatti da un soggetto terzo, rinvenuti presso di lui, costituirebbero meri elementi indiziari, di per sé non idonei a fornire prova certa del maggior reddito accertato;
IV) la sentenza di primo grado merita di essere riformata anche perché non tiene conto dei contenuti della memoria difensiva che era stata depositata dal contribuente nel corso del giudizio;
V) la somma accertata dall’Ufficio non avrebbe potuto, in ogni caso, essere imputata per intero al periodo di imposta 2007, riferendosi ad una stagione calcistica svoltasi in parte nel precedente anno solare.
Si è costituita in giudizio la Direzione regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate, argomentando nel senso dell’infondatezza dei motivi di appello.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 15 maggio 2015 e ritenuta in decisione.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, l’appellante deduce che la sentenza di primo grado meriterebbe di essere riformata in quanto ha omesso di pronunciarsi in ordine alla censura di nullità dell’avviso di accertamento, siccome fondato su un processo verbale di constatazione che, non contenendo alcuna effettiva contestazione, aveva impedito al contribuente di svolgere efficacemente le proprie difese.
A confutazione della censura, l’Ufficio richiama i contenuti del processo verbale di Constatazione redatto in data 1° febbraio 2011, ma non ne produce copia.
Le doglianze dell’appellante non meritano comunque di essere condivise, poiché l’avviso di accertamento di cui si controverte non è motivato per relationem, vale a dire con semplice rinvio al prodromico processo verbale di constatazione, ma si fonda su un’autonoma e compiuta motivazione che risulta pienamente atta a rendere conto degli elementi essenziali della pretesa tributaria.
Considerando che l’avviso di accertamento fornisce anche notizia degli elementi probatori acquisiti nel corso della verifica della guardia di finanza, deve escludersi che si fosse verificata nella fattispecie alcuna compromissione delle prerogative difensive del contribuente il quale, come comprovano anche i verbali del contraddittorio svoltosi a seguito dell’istanza di accertamento con adesione, era a conoscenza di tutti gli elementi utili per contestare la legittimità della pretesa impositiva.
Ne consegue la diagnosi di infondatezza del motivo di appello.
2) Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui l’appellante sostiene che l’avviso di accertamento sarebbe stato viziato per carenza di motivazione, stante la mancata allegazione degli elementi documentali (i prospetti compilati dal direttore sportivo della Società calcistica Biellese 1902) che, secondo l’Ufficio, costituiscono prova del maggior reddito accertato.
Anche in questo caso, l’interessato lamenta che la mancata conoscenza della documentazione suddetta avrebbe compromesso la possibilità di apprestare un’efficace strategia difensiva.
L’Ufficio eccepisce che la documentazione in parola sarebbe già stata in possesso del contribuente, poiché allegata al processo verbale di constatazione sottoscritto dallo stesso e rilasciatogli in copia, ma, come già accennato, non comprova tali circostanze.
Nonostante ciò, non sussiste il vizio denunciato dall’appellante, poiché l’avviso di accertamento conteneva, alla pag. 3, puntuali riferimenti agli elementi di fatto emersi dalla verifica della guardia di finanza, tali da non consentire dubbi di sorta in ordine alle ragioni sottese alla contestata pretesa impositiva.
E’ appena il caso di rammentare, peraltro, come la mancata allegazione degli elementi documentali acquisiti nel corso dell’attività di controllo non possa costituire, di per sé, circostanza atta ad inficiare la legittimità dell’avviso di accertamento, qualora tale atto ne riproduca, come nel caso di specie, il contenuto essenziale.
3) La censura sollevata con il terzo motivo è intesa a contestare, sulla base di un supporto argomentativo alquanto articolato, la valenza probatoria degli elementi documentali indicati nell’avviso di accertamento.
Sostiene l’appellante che i più volte citati prospetti del direttore sportivo non costituirebbero prova certa dell’effettiva percezione del maggior reddito, trattandosi di meri elementi indiziari che, per l’intrinseca debolezza e l’assenza di riscontri oggettivi, non sono idonei ad esprimere una presunzione dotata dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Neppure questa prospettazione può essere condivisa.
Occorre rilevare preliminarmente come, nel quadro degli elementi indiziari che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito ulteriore rispetto al dichiarato, siano pienamente ammissibili anche le dichiarazioni rilasciate da terzi alla polizia tributaria e inserite nel processo verbale della guardia di finanza (cfr., ex multis, Cass., sez. trib., 16 febbraio 2010, n. 3573).
Ciò premesso, reputa il Collegio che – avendo riguardo alla funzione assolta con ogni evidenza dai prospetti in parola (costituenti una sorta di “contabilità in nero” della Società calcistica), all’attendibilità del soggetto che aveva provveduto alla formazione degli stessi (non potendosi dubitare che il direttore sportivo costituisse un organo di vertice della Società sportiva) e all’assenza di ragioni apparenti che avrebbero potuto indurre quest’ultimo ad annotare somme superiori a quelle effettivamente corrisposte al calciatore – gli elementi acquisiti nel caso di specie dalla guardia di finanza fossero idonei a fondare la presunzione del maggior reddito non dichiarato.
Non si comprende, peraltro, quali altri elementi oggettivi avrebbero potuto essere ricercati onde pervenire alla conferma di tali risultanze ovvero ad una definizione più puntuale e precisa delle somme effettivamente percepite dal contribuente.
L’onere di allegare elementi di fatto di segno opposto al contenuto della presunzione suddetta, pertanto, incombeva sul contribuente medesimo e il suo mancato assolvimento comporta la reiezione del motivo di appello.
4) Con il quarto motivo, si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine ai contenuti di una memoria difensiva depositata dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado.
La parte interessata riproduce integralmente la memoria suddetta, senza tuttavia indicare le questioni rilevanti a fini del decidere che sarebbero state trascurate dal primo giudice.
Detta memoria, in ogni caso, riproduceva gli argomenti posti a fondamento degli altri motivi di ricorso e sollevava questioni procedurali aventi rilievo circoscritto alla fase processuale ormai conclusa.
Il motivo, pertanto, non è idoneo a rivelare la sussistenza di eventuali profili di illegittimità.
5) Il quinto e ultimo motivo di ricorso è formulato in via sostanzialmente subordinata rispetto ai precedenti.
Premesso che le stagioni calcistiche non coincidono con l’anno solare, ma si articolano normalmente dal primo luglio al trenta giugno dell’anno successivo, sostiene l’appellante che il maggior reddito indicato nel prospetto del direttore sportivo avrebbe dovuto, in ipotesi, essere imputato pro quota alle due annualità (parte al 2006 e parte al 2007), anziché per intero al 2007.
Nello stesso ricorso in appello, però, viene riportato un ampio stralcio del processo verbale di constatazione, ove sono puntualmente esplicitate le ragioni sottese alla scelta di imputare l’intero reddito al periodo di imposta 2007, stante l’assenza di documenti che indicassero le somme effettivamente corrisposte al signor M. nella precedente stagione 2005/2006 (nella quale è incontestato che egli aveva militato presso la stessa Società Biellese 1902).
La riferita impostazione è stata fatta propria dall’organo accertatore che, con decisione immune da profili di illogicità, ha ritenuto di dover ascrivere l’intero maggior reddito accertato al 2007 e, in coerenza, non ha sollevato alcuna contestazione relativamente al periodo di imposta 2006.
Anche in quest’ultimo caso, pertanto, le doglianze di parte appellante non sono idonee a rivelare la sussistenza dei denunciati profili di illegittimità.
6) Il ricorso in appello, in conclusione, è infondato e deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta i motivi dì appello e, per l’effetto, conferma la decisione di primo grado.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che liquida nell’importo di € 1.000,00 (mille euro).
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