COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AQUILA – Sentenza 13 dicembre 2016, n. 1182

ICI – Accertamento fiscale – Immobile adibito a casa di riposo

La Casa di Riposo De B. impugnava avviso di accertamento n. 10382 del 05/11/2010 per mancato pagamento ICI per il periodo 2004-2009, emesso da Comune di Teramo, in relazione ad un immobile adibito a casa di riposo. Secondo il Comune l’ICI era dovuta poiché l’attività svolta prevedeva il pagamento di una retta da parte dei soggetti ospiti della struttura e dimostrava la sua finalità di lucro e non di assistenza, ai sensi degli artt. 1 e 7, c.l. lett. I, D.Lgs. 504/1992. La CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata in grado di appello dalla CTR dell’Abruzzo n. 52/VI/2013. Secondo al CTR difettava il requisito oggettivo previsto in materia di ICI per l’applicazione del tributo, trattandosi d’immobile adibito ad attività non esclusivamente commerciale, come risultava dalla convenzione conclusa con la Regione e la ASL di Teramo e i bilanci non registravano utili. Lo stesso Comune di Teramo aveva riconosciuto l’essenza di scopo di lucro dell’attività svolta esonerando la contribuente dal pagamento della TARSU La CTR rigettava, inoltre, l’appello incidentale della Casa di Riposo De B., relativo all’inammissibilità dell’appello, non risultando necessaria la delibera autorizzativa della Giunta per la proposizione dell’impugnazione, spettando al Sindaco il potere di nomina del procuratore ad litem. Il Comune di Teramo ricorreva in Cassazione: con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 1 e 7, c.l. lett. I, D.Lgs. 504/1992; con il secondo si deduceva un vizio di motivazione della sentenza non avendo la CTR motivato sulla eccepita mancata produzione di bilanci necessari ai fini dell’attestazione della natura non lucrativa dell’attività. Il ricorso incidentale della Casa di Riposo De B. concerne l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Teramo, per mancanza della delibera autorizzativa della Giunta Comunale.

La Corte di Cassazione accoglieva, per quanto di ragione, il primo motivo principale, riteneva inammissibile il secondo. Accoglieva il ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Riteneva la censura del Comune fondata limitatamente agli anni d’imposta 2004-2005, avendo la CTR disatteso il principio giurisprudenziale con riferimento alla disciplina anteriore le modifiche di fine anno 2005, all’atto di riconoscere l’esenzione in relazione al bene destinato ad attività non esclusivamente commerciale, senza, invece, considerare che l’art. 7, c. l. ricordato, impone la destinazione esclusiva allo svolgimento di attività assistenziali. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sulla base della considerazione che non trattasi di omessa motivazione, sebbene di omessa pronunzia su eccezioni o omesso esame di tesi difensive. Il ricorso incidentale è fondato poiché lo statuto del Comune di Teramo attribuisce alla Giunta ” … la materia delle liti attive e passive, delle rinunce, e delle transazioni, previo parere motivato del dirigente responsabile del servizio”, pur riconoscendo al Sindaco il potere di rappresentanza dell’ente Comunale art. 28.

L’Azienda Pubblica di Servizi alla persona – ASP n. 1, della Provincia di Teramo – “Gestione I.P.A.B. Casa di Riposo” G. De B.”, subentrato alla Casa di Riposo, nel ricorso in riassunzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 1184 e n. 1195 del 04/11/2015, chiede: 1) che venga rigettato il gravame proposto dal Comune d Teramo siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto, e di conseguenza confermare in ogni sua parte la sentenza n. 283/2011 emessa in data 11/07/2011 dalla CTP di Teramo sez. 1; 2) In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Casa di Riposo e in riforma della sentenza n. 283 e n. 284 della CTP di Teramo, dichiarare la nullità e/o l’inammissibilità della costituzione in giudizio e del ricorso in appello del Comune, con conseguente passato in giudicato della sentenza impugnata e accogliere integralmente le conclusioni della Casa di Riposo ovvero: a) di dichiarare inammissibile, nullo o comunque annullare o dichiarare inefficace il provvedimento impugnato, anche con specifico riferimento agli anni d’imposta 2004-2005; a) in via subordinata di dichiarare inammissibile, nullo o comunque annullare l’impugnato provvedimento per le causali di cui al punto b) del ricorso introduttivo in primo grado, anche con specifico riferimento agli ani d’imposta 2004-2005; c) in via subordinata di dichiarare inammissibile, nullo o comunque annullare l’impugnato provvedimento limitatamente all’anno 2004 per le causali di cui al punto 3) del ricorso introduttivo in primo grado; dichiarare inammissibile, nullo o dichiarare inefficace l’impugnato provvedimento per gli anni 2005-2009, ovvero per il solo anno 2005, per le causali di ci al punto 4) del ricorso introduttivo; d) in via ulteriormente subordinata rideterminare la sanzione complessiva con riferimento agli anni 2004-2005; 3) Condannare il Comune di Teramo alla rifusione delle spese anche con riferimento alla giudizio di legittimità. Sottolinea che per effetto del giudizio di legittimità alcune statuizioni contenute nella sentenza n. 5/IV72013 della Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila sono passate in giudicato. Pertanto si dovrà statuire solo sulle seguenti domande ed eccezioni: 1) impugnazione dell’atto di accertamento per omessa dichiarazione ed evasione dell’ICI, limitatamente agli anni 2004- 2005; 2) nullità delle procura conferita al Sindaco di Teramo. Rileva che per gli anni d’imposta successivi al 2005 Patto di accertamento è stato posto nel nulla. Ribadisce che al Sindaco cosi come indica l’art. 26 dello Statuto del Comune, doveva essere conferita procura alla lite da delibera di Giunta, che non c’è stata e che l’Amministrazione avrebbe dovuto integrare la procura con la prima replica del giudizio, nel corso dell’udienza o chiedendo un termine per produrre il documento, con ricorso in appello, ma ciò non si è verificato. Circa l’omessa dichiarazione, la CTR ha ritenuto sussistere il requisito oggettivo per l’esenzione perché l’immobile de quo è destinato esclusivamente allo svolgimento di un’attività socio-assistenziale. Mette in risalto che il Comune non ha mai contestato che nell’immobile siano state espletate in via esclusiva le attività istituzionali dell’Ente né ha contestato la valenza probatoria dei documenti presentati. Ribadisce che i bilanci della Casa di Riposo si sono chiusi tutti in pareggio, senza conseguimento di utile. Fa presente che sono nuovamente formulati i motivi di doglianza illustrati nel ricorso introduttivo e riproposti nella memoria difensiva in appello. Censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 12 D. Lgs. 18/121997, n. 472, poiché qualora si contestino una pluralità di violazioni della stessa indole commesse in temi diversi, con diversi avvisi notificati contemporaneamente, trova applicazione l’istituto della continuazione con conseguente irrogabilità delle sanzioni sulla base dei criteri di calcolo previsti dall’art. 12, c. 5, D. Lgs. N, 472/97 e successive modificazioni.

Il Comune di Teramo riassume la sentenza della Corte di Cassazione n. 118 del 04/11/2015 e chiede alla CTR di rigettare le domande, infondate e non provate, della riassuntrice con conferma dell’atto accertativo, delle annualità n 2004/2005 e quelle 2006/2009, con vittoria di spese dell’intero giudizio. Dopo aver richiamato i fatti e la procedura fin qui seguita, il Comune ritiene che erroneamente il riassuntore correla il vizio della costituzione in primo grado del Comune anche al grado di appello chiedendo la declarazione di nullità e inammissibilità del giudizio di appello per difetto di valida procura alle liti in ragione dell’assenza di deliberazione delle giunta municipale autorizzativa in primo grado. Rileva che il giudizio di appello è stato introdotto con delibera della Giunta n. 107 del 08/08/2012 di cui la ricorrente non dice nulla, pertanto tale richiesta è priva di fondamento. Circa la pronuncia sull’esenzione dell’imposta relativamente alle annualità 2004/2005, stante l’accoglimento della Suprema Corte del motivo di censura sul punto, erroneamente il riassuntore chiede la conferma della decisione di primo grado, rendendo la richiesta inammissibile. Sulle annualità 2006/2009 erroneamente la riassuntrice esclude dalla valutazione del giudice del rinvio l’analisi e la pronuncia sull’esenzione di queste annualità. La Casa di Riposo non ha fornito alcuna prova sull’esistenza in concreto dei requisiti di esenzione, cui l’immobile è destinato, non rilevando le autorizzazioni e le convenzioni regionali della ASL, che sono rilasciate anche a chi opera in regime di concorrenza., come non ha rilevanza la dichiarazione del Dr. Luca Giustino. Ritiene irrilevante l’assunto che i bilanci si siano chiusi in pareggio, il che non prova il carattere non commerciale dell’attività svolta. Circa il profilo oggettivo rileva che è stato fatto riferimento alla dichiarazione DOGFA presentata dal contribuente dal quale risulta che la struttura era accatastata nella categoria D/4, ossia”Case di cura e ospedali con fini di lucro”, diversa dalla categoria B/2 “senza fini di lucro”. Non considera rilevante la ritenuta inammissibilità per difetto di motivazione della decisione della CTR. Osserva che la reiterazione sulla non motivazione dell’accertamento è gratuita perché risulta astratta, mentre l’atto impositivo reca tutti gli elementi materiali e giuridici di cui la pretesa fiscale è correlata. Quanto alla prescrizione dell’annualità 2004 poiché nella fattispecie di omessa dichiarazione l’avviso di accertamenti andava notificato entro il 31 dicembre del quinto armo successivo a quello nel quale la dichiarazione o la denuncia doveva essere presentata, art, 11, c. 2, ultimo periodo, D. Lgs. 504/92. Sottolinea che è incomprensibile la censura sulla determinazione dell’imposta poiché è stata determinata annualmente e l’identicità del dovuto è conseguenza dell’inesistenza di variazioni della rendita e dell’aliquota. Sulle sanzioni ritiene non possa farsi luogo alla non applicazione, ai sensi dell’’art. 10, c. 1, D. Lgs. 504/92, che indica il cumulo nella sola ipotesi in cui le infrazioni siano unificabili a titolo di concorso o di progressività, che nella fattispecie non si riscontrano.

L’Azienda Pubblica di Servizi alla persona – ASP n. 1, della Provincia di Teramo – Gestione I.P.A.B. Casa di Riposo” G. De B.”, subentrato alla Casa di Riposo, nelle memorie difensive chiede: 1) che vengano rigettate integralmente il gravame proposto dal Comune di Teramo con ricorso in appello siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto per le causali di cui alla narrativa della memoria difensiva in grado di appello e del presente ricorso in riassunzione, con riferimento agli anni d’imposta 2004 e 2005, e confermare le statuizioni esplicitate nella sentenza n. 283/2011 emessa in data 11/07/2011 dalla CTP di Teramo sez. 1; 2) in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Casa di Riposo di dichiarare la nullità e/o l’inammissibilità della costituzione in giudizio in primo grado e in appello del Comune di Teramo, con conseguente passato in giudicato della sentenza impugnata e accogliere le conclusioni rassegnate dalla Casa di Riposo. Ribadisce quanto già esposto nell’atto di riassunzione e nelle memorie difensive nei due gradi precedenti.

All’odierna udienza la Commissione Tributaria Regionale, in esito allo scioglimento della riserva, deliberava sul gravame nei termini di cui in dispositivo sulla scorta delle seguenti considerazioni. La Commissione ritiene che il ricorso incidentale presentato dalla Gestione I.P.A B. Casa di Riposo” G. De B.”, sull’autorizzazione a stare in giudizio, è infondato vista la delibera della Giunta Comunale di Teramo dell’08/03/2012 n. 107, che autorizza alla costituzione in giudizio, verso la sentenza n. 383/2011, Casa di Riposo De B.. Tale autorizzazione può intervenire anche nel corso del giudizio, sanando le irregolarità (Cass. n. 2210/2012). Il Comune di Teramo, inoltre, ha prodotto lo Statuto che all’art. 26 , che attribuisce alla Giunta la competenza la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni, previo motivato parere del responsabile del servizio”, pur riconoscendo al Sindaco il potere di rappresentanza dell’Ente comunale, art. 28.

Nel merito ritiene fondata la censura del Comune di Teramo, limitatamente agli anni d’imposta 2004/2005, in considerazione dell’art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992. Talea norma veniva modificata e l’esenzione è stata estesa alle attività indicate nell’art. 7, ” a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse”, e poi al quelle “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”, L. 04/08//2006, n. 248. La Gestione I.P.A B. Casa di Riposo G. De B. ha dimostrato, con elementi documentali (Convezioni con Enti locali, Statuto), l’esistenza in concreto dei requisiti di esenzione a mezzo della prova che l’attività cui l’immobile è destinato, rientrando tra quelle esenti, siccome di natura sanitaria e assistenziale, non è svolta con le modalità di un’attività commerciale. Come si deduce dalla documentazione in atti, le attività svolte dalla società sono esercitate in modo da escludere che queste, svolte negli immobili, sono di fatto sottratte, anche in base al reimpiego dei proventi, alla pura realizzazione del profitto, e sono esercitate per rispondere a bisogni socialmente rilevanti non sempre suscettibili di essere soddisfatti dalle strutture pubbliche. Alla luce di quanto argomentato la Commissione accoglie il ricorso della Gestione I.P A B. Casa di Riposo G. De B., limitatamente alle annualità 2006-2009. Circa le sanzioni alla luce dell’ art. 10, c. 1. D. Lgs 504/92 la Commissione ritiene non possa farsi luogo alla non applicazione, poiché il cumulo è previsto nella sola ipotesi in cui le infrazioni siano unificabili a titolo di concorso o di progressività, che non si riscontrano nella fattispecie in esame.

L’obiettiva controvertibilità della questione trattata costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Teramo, avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila, e sui ricorsi in riassunzione della sentenza della Corte di Cassazione n 1184 e n. 1195 del 04/11/2015 da parte della “Gestione I.P.A.B. Casa di Riposo” G. De B.” e del Comune di Teramo, ogni diversa istanza respinta, a scioglimento della riserva così provvede: 1) Accoglie in parte; 2) Le spese sono compensate.