COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI – Sentenza 04 giugno 2013, n. 155
Processo tributario – Giudicato esterno – Potenziale capacità espansiva in altro giudizio tra le stesse parti – Condizioni
Fatto e diritto
L’Agenzia delle Entrate di Brindisi il 29/10/2001 notificava a I.M. (in qualità di socio al 24,50% nella srl I.) un avviso d’accertamento in materia di Irpef -SSNN-CSE per l’esercizio d’imposta 1996. Il maggior reddito derivava da un accertamento eseguito a carico della srl I.. Il contribuente impugnava l’atto eccependo il difetto di motivazione (per relationem) e l’illegittimità dell’atto fondato su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Chiedeva l’accoglimento delle proprie richieste. L’Ufficio si costituiva confermando integralmente la legittimità del proprio lavoro ritenendo privi di fondamento i motivi del ricorso, ne chiedeva il rigetto.
I primi giudici con sentenza n. 134/5/05 del 09/06/2005 depositata il 27/10/2005, avvalendosi della perizia del CTU depositata il 17/01/2005 accoglievano il ricorso in maniera parziale determinando il maggiore imponibile ai fini Irpef -CSSNN € 576,88.
Rigettava nel resto il ricorso.
Spese di lite compensate.
La sentenza è stata appellata. Osserva che oltre al riconoscimento della ristretta base azionaria è stato confermato l’operato dell’Ufficio e riconosciuta la presunzione di distribuzione di maggior reddito al singolo socio. Tuttavia, la Commissione ha determinato il maggiore imponibile da attribuire al contribuente solo sulla base delle statuizioni di cui alla sentenza n. 137/05/05 (regolarmente appellata) relativa alla società per l’anno 1996.
Chiede la riforma della sentenza, confermando ravviso di accertamento. Spese di lite vinte, relative al doppio grado di giudizio. L’appellato contro deduce il 27/06/2008 proponendo in toto tutte le eccezioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare pone in rilievo che per il periodo d’imposta 1997 la CTP di Brindisi Sez. 5 con sentenza n. 139/05/2005(IRPEG-ILOR 1997) e n.136/05/2005(IVA 1997), pronunciate entrambe in data 09/06/2005 e depositate il 27/10/2005, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla srl, ha ridotto considerevolmente il maggior imponibile accertato dall’Ufficio ai fini IRPEG-ILOR ed IVA.
Lo stesso, dicasi per la sentenza n. 133/05/05 con la quale la CTP di Brindisi, periodo d’imposta 1997, ha ridotto il maggior reddito imponibile accertato dall’Ufficio nei confronti di I.G.. In assenza di tempestivo appello da parte dell’Ufficio le sentenze evidenziate sono ormai divenute definitive. Ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
Con vittoria di spese di lite.
La Commissione Osserva
L’appello dell’Ufficio non è meritevole di accoglimento. La Suprema Corte di Cassazione più volte si è pronunciata sul giudicato esterno sia in materia civile che in campo tributario- per la prima volta- (sentenza n. 22036 del 13/12/2006)
Secondo le sezioni unite, il giudicato che si forma nel processo tributario non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato, possedendo, qualora ratto non venga annullato per vizi formali o per vizi di motivazione, una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti. Perciò, resistenza di disposizioni che statuiscono, in particolare per i tributi periodici, l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce che il giudicato relativo a un periodo d’imposta faccia stato anche per gli altri, qualora vada a incidere su elementi che siano rilevanti per più periodi d’imposta. Sono da considerarsi tali quegli elementi costitutivi della fattispecie a carattere permanente, in quanto, entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi d’imposta. Ciò si è verificato nel caso di specie. Il contenzioso già concluso con sentenza passata in giudicato per analoga controversia 1997, tra le stesse parti, vale anche per il 1996. La statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame degli stessi punti di diritto accertati e risolti. Ogni altra eccezione resta assorbita.. In deroga al principio della soccombenza.
Il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza.
Spese di lite compensate.
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