COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI – Sentenza 11 giugno 2013, n. 57
Disposizioni tributarie di carattere generale Statuto del contribuente – Tutela dell’affidamento e della buona fede – Presupposti – Apparente legittimità e coerenza dell’attività amministrativa – Invito all’adesione da parte del concessionario della riscossione – Sottoscrizione dell’atto di adesione e pagamento da parte del contribuente.
Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso
Con sentenza n. 176/12/11 pronunciata il 15/11/2011 e depositata in Segreteria il 5/12/2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari – Sez. XII – ha accolto il ricorso presentato dal Sig. A. R., avverso il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo avente ad oggetto tasse automobilistiche anno di imposta 1994, ex art. 12 della legge n. 289/2002 (rottamazione dei ruoli) notificato dall’Agenzia delle Entrate il 13/04/2010. Il ricorrente eccepiva:
– la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 24 della Cost. e quindi il difetto di motivazione dell’atto impugnato;
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289/2002, in quanto tale norma prevede la possibilità di definizione dei carichi di ruolo pregressi relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali;
– la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate e l’eccesso e sviamento di potere, in quanto la definizione riguarda comunque un tributo della Regione Puglia ed è evidente che il soggetto legittimato ad emettere un provvedimento di diniego debba essere tale ente, nella sua qualità di creditore;
– la violazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000 il quale prevede che “I rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”: nel caso di specie il contribuente è stato indotto, mediante l’invito previsto dall’art. 12 della legge n. 289/2002, alla definizione di un carico tributario e a tal fine ha sottoscritto un apposito atto;
– la prescrizione del credito perché relativo all’anno 1994.
Chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto per illegittimità.
Nelle controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate osservava che dal 1°.01.1993 l’intera tassa automobilistica è stata attribuita alle regioni a statuto ordinario e pertanto potevano usufruire del condono delle violazioni alla tassa automobilistica erariale tutti coloro che avevano commesso la violazione de qua fino al 31.12.1992, mentre nel caso di specie, non rientrando più tra le tasse erariali, ma fra quelle regionali, l’annualità non era condonabile e ciò anche in considerazione dell’art. 13 della predetta legge che prevede una diversa modalità di definizione dei tributi locali. Contesta inoltre l’eccepita prescrizione e conclude per il rigetto del ricorso.
I primi giudici hanno ritenuto fondate le doglianze del contribuente in quanto l’art. 12 della legge n. 289/2002 consentiva di definire in maniera agevolata tutti i ruoli emessi da “uffici statali” e consegnati al concessionario della riscossione entro il 31.12.2000, mentre la Regione Puglia, alla data di estinzione del debito da parte del ricorrente, non risultava aver adottato alcun provvedimento Commissione Tributaria Regionale di Bari – Udienza 22 marzo 2013 – Sezione VIII – R. G.A. n. 1826/12 in relazione al condono.
Ha proposto appello l’Ufficio con il quale ribadisce quanto già ampiamente dedotto in primo grado, osservando che la Commissione Provinciale ha errato nel ritenere la tassa auto di natura erariale e conseguentemente ha errato nel considerare legittima l’adesione al condono ex art. 12 della legge n. 289/2002.
In relazione alla eccepita prescrizione del credito, ritenuta fondata dai primi giudici, l’appellante rileva che lo stesso era stato richiesto con la notifica della cartella di pagamento avvenuta tempestivamente nel 2001 e divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Contesta infine l’Ufficio anche la condanna alle spese per € 200,00 atteso che i giudici di primo grado, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., hanno la facoltà di dichiarare le spese compensate in tutto o in parte ove ricorrano dei giusti motivi rimessi alla loro valutazione.
Conclude per l’integrale conferma della legittimità ed efficacia del provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo per cui è causa, con spese secondo giustizia.
Il contribuente ha presentato controdeduzioni in data 17/07/2012 con le quali preliminarmente eccepisce il giudicato esterno sulla base della norma di cui all’art. 2909 c.c. in quanto in relazione alla medesima questione, ma relativa all’anno di imposta 1993, si è ottenuta sentenza definitiva della Commissione Provinciale per mancata impugnazione.
Per il resto il contribuente appellato ribadisce quanto già ampiamente dedotto in primo grado e, dopo aver contestato l’impugnazione della condanna alle spese, conclude per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
OSSERVA LA COMMISSIONE L’appello dell’Ufficio non appare fondato e merita pertanto di essere rigettato come da dispositivo. Preliminarmente va rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale aveva già avuto modo di pronunciarsi, con la sentenza n. 279/10/2010 pronunciata il 14.10.2010 e depositata in Segreteria il 27.10.2010, su analoga controversia instaurata dal contribuente per l’anno di imposta 1993, contenente pertanto le stesse contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria: anche in tale occasione i primi giudici hanno accolto le doglianze del Sig. R. avverso il diniego della definizione dei carichi di ruolo per tasse automobilistiche 1993, annullando l’atto impugnato; detta sentenza di primo grado non è stata appellata, divenendo in tal modo definitiva. Tale pronuncia fa stato fra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. e pertanto correttamente l’odierno appellato invoca, in conseguenza della definitività della stessa, il riconoscimento del cd. giudicato esterno.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte infatti “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con Commissione Tributaria Regionale di Bari – Udienza 22 marzo 2013 – Sezione VIII – R. G.A. n. 1826/12 sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto” (in tal senso Cass. Civ. SS.UU. 16/06/2006 n. 13916, ma si vedano anche per tutte Cass. Civ. Sez. V 22/04/2009 n. 9512 e infine Cass. Civ. Sez. V 29/07/0/2011 n. 16675).
La decisione su tale eccezione, peraltro rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, risulta assorbente in relazione alle questioni di merito riguardanti la controversia de qua e pur tuttavia non sembra inutile soffermarsi su alcuni punti salienti delle stesse.
Il Concessionario per la riscossione aveva formalmente comunicato al contribuente la possibilità di estinguere il proprio debito sulla base dell’art. 12 della legge n. 289/2002, attraverso il pagamento del 25% delle somme dovute e la sottoscrizione di un apposito atto di adesione.
Il contribuente provvedeva a inviare tale dichiarazione nei termini e a pagare l’importo indicato.
Dal susseguirsi delle circostanze, così come descritte, emerge chiaramente che il contribuente ha provveduto ad effettuare nei termini il pagamento delle somme che lo stesso Concessionario per la riscossione aveva indicato, salvo poi ricevere in data 13/04/2010 la notifica del provvedimento di diniego del condono.
In tali condizioni è palese la condizione di buona fede del contribuente, tutelabile ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), “… anche con riguardo alla successiva pretesa fiscale di pagamento della tassa nella misura intera che l’ente impositore avanzi in conseguenza della ritenuta “non condonabilità” della tassa in questione.” (in tal senso Comm. Trib. Prov. di Bari 27.10.2010 n. 253).
Nella fattispecie per cui è causa si configura infatti il principio di affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 2 della legge n. 212/2000, il quale dà luogo – secondo l’orientamento della Suprema Corte – ad una situazione tutelabile quando sia caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono (in tal senso Cass. Civ. Sez. V 10.12.2002 n. 17576; Cass. Civ. Sez. V 19.01.2007 n. 1231).
La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che i casi di tutela espressamente enunciati dall’art. 10 comma 2 (attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi), riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non Commissione Tributaria Regionale di Bari – Udienza 22 marzo 2013 – Sezione VIII-R.G.A. n. 1826/12 limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (sentenza n. 17576/2002 surrichiamata).
Orbene nel caso di specie, pur trattandosi di importi non condonabili in quanto aventi ad oggetto tasse automobilistiche e quindi tributi non erariali, si configura tuttavia l’affidamento incolpevole del contribuente, il cui comportamento scaturisce dalla piena consapevolezza di agire secundum legem, in assoluta buona fede, ponendo in essere una situazione tutelabile caratterizzata dai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano sentenze prima indicate).
E infatti il requisito della «apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente» si riscontra nell’invio, effettuato dal Concessionario al Sig. R., della cd. Comunicazione relativa alla facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289), mentre il requisito della «buonafede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo» scaturisce dalla condotta del contribuente che, su impulso dell’Amministrazione Finanziaria, dapprima – come richiesto – ha accolto l’invito del Concessionario, inoltrando di conseguenza la dichiarazione di adesione alla cd. «rottamazione dei ruoli», e poi ha pagato le rate secondo gli importi e le modalità indicate nella predetta comunicazione, avvalendosi così della disposizione di condono.
Questa Commissione, pur avendo in passato, decisioni assunto un contrario orientamento in relazione a controversie analoghe a quella oggetto dell’odierna discussione, ritiene tuttavia di rigettare le richieste dell’appellante in considerazione della necessità di tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente.
La complessità della materia trattata, caratterizzata da diversi interventi giurisprudenziali, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
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