COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI – Sentenza 15 ottobre 2013, n. 98
Tributi – TARSU – Riscossione – Riscossione frazionata a seguito della sentenza di primo grado – Applicabilità – Sussiste
Svolgimento del processo
Il COMUNE di ACQUAVIVA delle FONTI proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Bari, depositata il 6 luglio 2012, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla O.A. srl contro la cartella di pagamento della somma complessiva di euro 4.998,74, notificata da E.E. spa il 14 gennaio 2010 a seguito di ruolo emesso da esso Comune per TARSU, sanzioni ed interessi, relativamente alle annualità 2005 e 2006. Tale decisione aveva ridotto il carico in riscossione portato dalla cartella alla misura di due terzi, previsti a dall’art. 68 del d.lgs. 1992 n. 546, essendo intervenuta sentenza da parte della CTP di Bari che aveva rigettato i ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi per le due annualità di detta tassa.
Avverso la cartella la società ricorrente aveva dedotto i seguenti motivi di impugnativa: 1) inesistenza della notifica della cartella di pagamento perché effettuata direttamente dall’agente di riscossione a mezzo del servizio postale; 2) illegittimità della cartella per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, avendo la deducente impugnato gli avvisi di accertamento avanti la CTP di Bari.
E.E. e il Comune di Acquaviva delle Fonti controdeducevano, eccependo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva. L’agente di riscossione richiamava, altresì, il disposto dell’art. 26 d.P.R. 1973 n. 602, che espressamente consente la notificazione della cartella “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, ed il Comune instava per l’inammissibilità del ricorso contro la cartella, impugnata “per questioni attinenti all’accertamento”, e non per vizi propri della stessa.
Con l’atto di appello il Comune di Acquaviva delle Fonti riproponeva le eccezioni formulate nel precedente grado, lamentando, altresì, che la sentenza impugnata, senza un’adeguata motivazione, aveva ritenuto applicabile la graduazione nell’attività di riscossione della TARSU, non prevista da alcuna disposizione di legge, tanto più che l’art. 72 del d.lgs. 1993 n. 507, non fa alcuna menzione dell’art. 15 del suddetto testo normativo, con la conseguenza che l’ente impositore poteva iscrivere a ruolo immediatamente la tassa ed accessori, anche se il relativo accertamento era stato impugnato e, pertanto, da non considerare definitivo.
Le controparti sono rimaste assenti.
Motivi della decisione
L’appello proposto dal Comune di Acquaviva delle Fonti è destituito di fondamento.
Quanto alle questioni poste in via pregiudiziale dai motivi di appello, si osserva che deve escludersi l’eccepito difetto di legittimazione del Comune dal momento che la società ha contestato la possibilità di porre in riscossione il credito portato dalla cartella, perché privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità e, quindi, la legittimità della iscrizione a ruolo della pretesa tributaria, che costituisce attività riferibile all’ente impositore e non certamente all’agente di riscossione. Peraltro anche in relazione ai vizi di notificazione della cartella, dalla giurisprudenza consolidata della S.C. è stata ritenuta la legittimazione a contraddire del concessionario nel relativo giudizio (in tema di tardività della notificazione: v. Cass. 2007/22939; 2009/369; 2011/14032; 2012/16990; 2013/10646).
Riguardo al merito della controversia, non vi è dubbio che l’ente impositore legittimamente ha proceduto alla iscrizione a ruolo ed alla riscossione del credito per TARSU anche in presenza di accertamenti non definitivi. Come richiamata dall’appellante, la S.C. ha statuito: “In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non includendo tra le disposizioni richiamate del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quella contenuta nell’art. 15, relativa alla misura delle iscrizioni a ruolo in caso di accertamenti non definitivi (norma, peraltro, il cui ambito applicativo è stato espressamente limitato alle sole imposte sui redditi dall’art. 19 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), consente l’immediata iscrizione integrale a ruolo, con soprattasse ed interessi, della tassa, pur se non definitivamente accertata. Né tale disciplina, avuto riguardo alla diversità di natura, soggetto impositore, modalità di commisurazione e rapporti fra gettito e costo di esercizio tra la tassa stessa e le imposte cui si applica il predetto art. 15, pone dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 464 del 1999)” (Cass. 2004/141; 2010/753; 2010/5759).
Del resto tale interpretazione dell’art. 72 citato è stata condivisa dallo stesso giudice di primo grado. E ciò in armonia con il principio generale, che informa di sé lo stesso processo tributario, secondo cui l’atto di imposizione, in quanto atto autoritativo, produce i suoi effetti anche se impugnato. E noto, infatti, che l’attitudine dei provvedimenti amministrativi di essere posti in esecuzione è qualità indipendente dal loro controllo di legittimità, fatto salvo il potere del giudice di sospenderne l’efficacia mediante un provvedimento ad hoc. Sul piano degli effetti, l’esecutività degli atti impositivi comporta, indipendentemente dalla loro impugnativa, la legittimazione dell’ente pubblico alla loro riscossione e, per converso, il corrispondente dovere del contribuente di provvedere al versamento di quanto richiesto, con conseguente facoltà per l’amministrazione di iscrizione a ruolo nel caso in cui tale dovere rimanga inadempiuto. Vero è che la potestà pubblica di riscossione dell’imposta, in caso di impugnativa dell’atto di accertamento, può essere dalla legge disciplinata in modo parziale e graduato in relazione alle vicende del processo (v., per le imposte dirette, la disciplina dettata dal d.P.R. 1973 n. 602, art. 15). Si tratta, tuttavia, non già di un effetto automatico, ricollegabile a principi generali in materia, ma di una disciplina positiva che, anzi, essendo in qualche modo derogatoria del principio di esecutività degli atti impositivi, non può essere estesa ad ogni tipo di tributo, ma rimane circoscritta alla materia per la quale è dettata.
Con specifico riferimento alla TARSU, può osservarsi, invece, che nessuna disposizione di legge prevede una graduazione nell’attività di riscossione dell’imposta nel caso in cui l’avviso di accertamento venga impugnato dinanzi al giudice tributario; all’opposto, esistono, come richiamati dalla massima sopra riportata, validi argomenti per ritenere che l’applicabilità di una siffatta disciplina sia stata intenzionalmente esclusa per l’imposta in oggetto.
Tuttavia, a seguito del rigetto dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento impugnati avanti la CTP di Bari (circostanza pacifica tra le parti), va confermata la riduzione della iscrizione a ruolo alla misura di due terzi in virtù del primo comma dell’art. 68 d.lgs. 1992 n. 546, secondo quanto statuito dalla S.C. sulla base di due argomentazioni portate a sostegno dell’applicazione di tale norma alla materia dei tributi locali, una di natura formale e l’altra di natura sostanziale. La prima riprende la rubrica del capo IV del d.lgs. 1992 n. 546 che reca come titolo “L’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie” e la rubrica dell’art. 68, prima disposizione del capo citato, intitolata “Pagamento del tributo in pendenza del processo”, che già di per sé rendono evidente che detta norma si applica in tutti i casi in cui il tributo sia stato oggetto di impugnazione, e sia intervenuta una sentenza che abbia pronunciato su di esso, attenendo alla esecuzione, totale o parziale, della sentenza stessa, non ancora definitiva. Con la conseguenza che la norma non può che applicarsi a tutti i tributi rientranti nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, ivi inclusi i tributi locali. Da un punto di vista sostanziale, si osserva che la interpretazione dell’appellante comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che abbiano impugnato atti impositivi (v. motivazione in Cass. 2010/7831).
Nessun contrasto è poi ravvisabile tra la disposizione dell’art. 72 del d.lgs. 1993 n. 507, art. 72, che regolala riscossione della TARSU e che non prevede alcun frazionamento in pendenza di giudizio tributario e quella di cui all’art. 68 citato, stante l’esecutività del provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione, che non è sospesa o interrotta dalla impugnazione dell’atto innanzi l’autorità giurisdizionale. Per il caso di pendenza del procedimento innanzi alla commissione tributaria (ove non sia già intervenuta una sentenza di merito) l’unico rimedio per il contribuente è il ricorso alla procedura di cui al d.lgs. 1992 n. 546, presentando istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Del resto l’istituto della riscossione frazionata dei tributi locali a seguito di sentenza tributaria di merito ha trovato piena conferma nella giurisprudenza della S.C. non soltanto in tema di TARSU (Cass. 2009/28091), ma anche in tema di imposta comunale sulla pubblicità (Cass. 2008/7758) e di ICI (Cass. 2010/7831).
Pertanto il ricorso va rigettato.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo gli appellati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto dal Comune di Acquaviva delle Fonti, confermando la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
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