COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BARI – Sentenza 18 settembre 2013, n. 212

Tributi – Accertamento induttivo per la riscossione del credito IVA

Svolgimento del processo

In data 3.10.2010, Equitalia ETR SPA, inviava alla (…) srl, intimazione di pagamento per un importo di €.256.941,99-di cui:

– €.194.191,94, a fronte della cartella di pagamento n. 02420070007725479000 non pagata;

– €. 19.308,55 a titolo di compenso riscossione e altre spese fino al 2.8.2010;

– € 43.441,50 a titolo di interessi di mora fino ai 2.8.2010.

Avverso detto atto di riscossione proponeva ricorso l’A.B. deducendo la “legittimità dell’operato dell’Ufficio per avere omesso di utilizzare gli strumenti (nel caso di specie accertamento induttivo) per la riscossione del credito.

Precisava, inoltre, l’A.B., che la pretesa tributaria derivava dal fatto che per l’anno di imposta 2002 era stato trasmesso il Modello Unico privo della dichiarazione IVA con un credito di €. 144.074,00= e che nel Modello Unico dell’anno successivo (2003) nella dichiarazione IVA, era stato riportato il credito predetto proveniente dall’anno precedente, di talché a seguito di notifica della cartella di pagamento aveva chiesto, con regolare istanza di autotutela che si procedesse ad accertamento induttivo con il riconoscimento del credito IVA di cui sopra.

Si costituiva in giudizio l’ufficio insistendo per la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con decisione n.15.3.2011 la Commissione Provinciale di Brindisi — Sezione Quarta – rigettava i! ricorso e condannava l’A.B. al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in €, 350,00=.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’(…) srl, affidandolo a quattro motivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate di Brindisi e Equitalia Sud SpA.

Motivi della decisione

1) Occorre esaminare preliminarmente il motivo n. 5 (lettera E) dell’atto di appello), con il quale l’appellante deduce, per la prima volta, nel presente grado di giudizio la “inesistenza della notifica dell’atto impugnato”, chiedendo, in forza di tale vizio, la nullità e illegittimità di tutti gli atti consequenziali e collegati.

Per vero tale censura costituisce domanda nuova e, pertanto, inammissibile non essendo stato il vizio dedotto in primo grado.

Ma trattandosi, per quanto si dirà appresso, di “inesistenza” della notificazione esso può essere rilevato di ufficio.

Ciò detto e passando ad esaminare il vizio dedotto si osserva: Non è contestato dalle parti che la cartella esattoriale è stata notificata ad istanza della Equitalia al contribuente, a mezzo del servizio postale.

Ordunque, l’art. 26 del DPR n. 602/73, che non lascia dubbi interpretativi, recita testualmente: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abituati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli agenti della Polizia Municipale. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento….”.

E’ di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli “Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario”.

Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta.

Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma.

Non è fuor di luogo rilevare che in tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale.

E poiché la notificazione a mezzo posta è, dal legislatore, riservata, esclusivamente agli uffici che esercitano potestà impositiva con esclusione degli agenti della riscossione che sono invece preposti alla fase riscossiva, la notificazione in questione deve considerarsi inesistente.

Da tanto consegue la nullità degli atti connessi e consequenziali alla cartella esattoriale impugnata.

Gli altri motivi di gravame rimangono assorbiti.

Pertanto l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione e annullata la gravata sentenza.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Accoglie l’appello proposto dal contribuente ed in riforma della impugnata sentenza dichiara la inesistenza della notificazione della cartella esattoriale che annulla.

Spese compensate.