COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 1194 sez. 5 del 26 maggio 2015
PROCESSO TRIBUTARIO – GIURISDIZIONE – IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – CRITERI
La F.lli D.L. M. di R.D.L. & C. Snc impugnava dinanzi alla CPT di Bari il verbale di pignoramento mobiliare eseguito da Equitalia Sud Spa, con l’assistenza dei militari della Guardia di Finanza, in data 29 gennaio 2013.
La società chiedeva fosse dichiarata la nullità e/o l’illegittimità del pignoramento e delle cartelle di pagamento presupposte, eccependo:
– l’omessa notifica dei titoli esecutivi (cartelle di pagamento e/o intimazione di pagamento) in violazione dell’articolo 479 c.p.c.;
– la nullità e/o illegittimità dell’intimazione delle cartelle presupposte per mancata notifica della stessa e per decorrenza dei termini di riscossione avvenuta in violazione dell’articolo 6, legge 212/2000 e dell’articolo 25 del d.p.r. n. 602/73;
– la violazione dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
– la nullità e/o illegittimità dell’esecuzione forzata per violazione dell’articolo 50 del d.p.r. n. 602/73.
Si costituiva in giudizio l’Agente per la riscossione che sollevava, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto l’impugnazione riguardava un pignoramento, atto dell’esecuzione forzata, che, come tale, non rientrava nella competenza del Giudice Tributario ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 546/92. Sempre in via preliminare Equitalia Sud Spa eccepiva il parziale difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria in relazione ai carichi di natura non tributaria oggetto del pignoramento. Nel merito, ritenendo infondata, in fatto ed in diritto, ogni doglianza di controparte, chiedeva fosse riconosciuta la legittimità del pignoramento impugnato, in quanto conforme al disposto legislativo; il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza n. 161/11/13 del 5-11-2013, accogliendo la pregiudiziale formulata da Equitalia Sud Spa, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, compensando le spese di lite.
La sentenza è ora impugnata dalla contribuente, la quale, ribadendo con più ampie motivazioni le doglianze già sollevate dinanzi al primo Giudice, lamenta, in aggiunta, l’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza medesima nella parte in cui è declinata la competenza della CTP. Chiede, per tali motivi, la sua riforma, con il conseguente annullamento della pretesa tributaria e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio.
Resiste con proprie controdeduzioni Equitalia Sud spa, la quale ribadisce la legittimità del proprio operato contrastando punto per punto le eccezioni di controparte e conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in via preliminare, statuire sulla competenza delle Commissioni Tributarie a decidere sulla materia, stante la declinata giurisdizione di queste ultime pronunciata dal primo Giudice.
Vero è – come dedotto da Equitalia Sud Spa – che l’art. 2, primo comma, del D.Lgs. n. 546/92 dispone, per la parte che qui interessa, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; vero è anche che, ai sensi dell’art. 19 dello stesso D.P.R., il pignoramento non è menzionato tra gli atti impugnabili.
Ma come ha evidenziato recentemente la Suprema Corte (Cass., 18 febbraio 2014, n. 3773), ai fini della delimitazione dell’ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dal citato art. 2 (nelle formulazioni succedutesi nel tempo, anche a seguito di pronunce della Corte Costituzionale), norma espressamente dedicata a definire l’oggetto della giurisdizione tributaria, senza che tale disciplina possa essere, ai fini suddetti, in qualche modo condizionata (in senso limitativo) dal dettato dell’art. 19, il quale, agendo su un piano distinto, elenca gli atti che possono – e debbono – essere oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice Tributario.
Per completare il quadro normativo di riferimento, occorre considerare che la nonna di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 602/73, come modificata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 46/99, esclude la proponibilità di alcune delle opposizioni esecutive previste dal codice di procedura civile (in particolare: quelle regolate dall’art. 615, ad eccezione di quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e quelle regolate dall’art. 617 relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo): norma (art. 16 D.P.R. n. 46/99) che, secondo la relazione governativa, “reca disposizioni fortemente innovative, che sopprimono l’istituto del ricorso amministrativo contro gli atti esecutivi del concessionario e, fatta eccezione per gli aspetti connessi alla regolarità formale ed alla notifica del titolo esecutivo, rientranti nella competenza delle commissioni tributarie, riconducono integralmente sotto la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la disciplina di tali ricorsi”.
Limitandosi, comunque, al contenuto dei citati art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 ed art. 57 del D.P.R. n. 602/73, sembrerebbe, prima facie, che la giurisdizione delle Commissioni tributarie non possa ricomprendere il pignoramento di cui si discute. Tuttavia, si deve rilevare che l’oggetto della controversia non è costituito da un atto dell’esecuzione, bensì dalla contestata fondatezza del titolo esecutivo, cioè delle cartelle di pagamento mediante le quali i diversi enti creditori avevano esercitato la pretesa tributaria che la contribuente ritiene non le siano state notificate.
Ed infatti, la contribuente, a fondamento del ricorso – premessa l’affermazione della giurisdizione del Giudice Tributario a conoscere della presente controversia – ha dedotto che «il pignoramento mobiliare opposto è nullo e/o illegittimo e pertanto di nessun effetto, poiché la notifica di detto atto non è stata preceduta dalla notifica dei titoli esecutivi propedeutici, ossia le cartelle di pagamento e i successivi avvisi di intimazione»; donde la nullità dello stesso per l’omissione della notifica degli atti presupposti.
Sulla base di tanto, si deve rilevare che il sistema delineato dalle norme in precedenza esaminate prevede che, in caso di riscossione di crediti tributari, gli atti preliminari all’inizio dell’esecuzione fiscale, i quali, in realtà, non possono farsi rientrare nel novero degli atti esecutivi, non sono impugnabili dinanzi al G.E., ma solo davanti al Giudice Tributario (a norma dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/92), mentre sono sottratte alla giurisdizione di quest’ultimo le controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata. In sostanza, quindi, mentre l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione – quali la cartella di pagamento, l’avviso di mora o l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/73 – è devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario, le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi sono state ricondotte integralmente sotto la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, sia pur nei limiti di cui all’art. 57 del D.P.R. n. 602/73.
Nell’ipotesi in cui, quindi, si contesti la notifica di una o più cartelle di pagamento e/o di intimazioni di pagamento – sia per totale omissione delle notifiche, sia per irregolarità di qualsiasi genere – ne consegue che il primo atto di manifestazione esterna della pretesa tributaria iscritta a ruolo diventa un atto correlato alla fase di esecuzione, quale, nella fattispecie, un pignoramento mobiliare. È evidente che quest’ultimo è un atto che, nel rispetto del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Carta Costituzionale, deve essere necessariamente ricorribile davanti ad un Giudice.
Al riguardo, sono in astratto possibili due soluzioni: a) quella della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, dinanzi alle quali peraltro si pone il sollevato problema dei limiti posti dall’art. 2, primo comma, del D.Lgs. n. 546/92; b) quella del Giudice dell’Esecuzione, ove ci si fermi al dato formale che l’atto di cui si afferma la nullità è un atto dell’esecuzione, quale il pignoramento.
Su tali presupposti è necessario rilevare che se è vero che nel caso di specie la contestazione della contribuente ha riguardato un pignoramento – cioè un atto dell’esecuzione che, a norma dell’art. 2 più volte citato, sarebbe escluso dalla giurisdizione del Giudice Tributario – è altresì vero che l’oggetto sostanziale della controversia è costituito dalle asserite e contestate nullità (od omissioni) delle notifiche delle cartelle di pagamento con le quali i diversi enti hanno azionato il loro diritto di credito; laddove, quindi, con la proposta opposizione la ricorrente faccia valere i vizi della cartella tali da rendere illegittimo l’eseguito pignoramento, ne consegue un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge.
In altri termini, la controversia attiene alla regolarità o meno della notifica e, quindi, all’efficacia del titolo esecutivo costituito dalle cartelle di pagamento.
Ed allora, così come costantemente ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., SS.UU., 17 aprile 2012, n. 5994), tale controversia non può che rientrare nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, atteso che il controllo delle cartelle di pagamento – configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata – spetta a quel Giudice quando le cartelle riguardino tributi.
T La stessa Suprema Corte (Cass., SS.UU., 5 luglio 2011, n. 14667) ha affermato il principio secondo il quale la giurisdizione del Giudice Tributario include anche la controversia relativa ad una opposizione all’esecuzione – nella specie attuata con un pignoramento presso terzi, promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche – quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo.
Ed a conclusione non diversa deve giungersi, ad avviso di questa Commissione e per quanto sin qui si è osservato, allorquando sia stata contestata l’inesistenza e/o la nullità – per omessa o illegittima notifica – del titolo esecutivo dal quale ne discende l’atto di cui è controversia (a tali risultati giunge anche la recentissima sentenza n. 1590 del 17 aprile 2015, resa dalla CTR Lombardia, sezione XLII).
Giunti a tale conclusione, si deve rilevare come, anche nell’atto di appello, la contribuente ha lamentato che «i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo erroneamente che la materia del contendere non fosse di propria giurisdizione, hanno omesso qualsivoglia pronuncia in ordine a quanto dedotto dalla società appellante nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie illustrative, negando, di fatto, il diritto alla difesa. Infatti, per le ragioni sopraesposte, se i giudici di prime cure non avessero dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e di conseguenza esaminato tutti i motivi di ricorso si sarebbero sicuramente orientati verso un pieno accoglimento del ricorso medesimo».
È quindi evidente che, pur non rientrando esplicitamente nelle richieste riportate nelle conclusioni dell’appello, la contribuente lamenta che i Giudici di prime cure abbiano declinato la propria giurisdizione mentre, per quanto sinora illustrato, deve ritenersi che essi avrebbero dovuto esaminare le doglianze dell’appellante e pronunziarsi su di esse, eventualmente anche declinando il difetto di giurisdizione solo su una parte (quella riguardante crediti non tributari).
A mente del contenuto dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 546/92, la Commissione Tributaria Regionale deve rimettere la causa alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata proprio nel caso in cui venga dichiarata la competenza declinata o la giurisdizione negata, per cui se deve concludere che è necessario rimettere la causa dinanzi alla CPT al fine che questa valuti singolarmente le eccezioni riguardanti le cartelle poste a base del pignoramento di cui è causa, stabilisca se esse siano state almeno correttamente notificate, precisando, eventualmente, anche se solo per alcune di esse, la competenza di altro Giudice in relazione al contenuto non tributario del credito azionato e portato dalle cartelle medesime.
In tale occasione, deciderà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, visto l’articolo 59, primo comma, lettera a), del D.Lgs. n. 546/92, rimette la causa dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari che deciderà anche in ordine alle spese di giudizio.
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