COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 2096 sez. 20 del 12 settembre 2016
ACCERTAMENTO – CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI – ACCERTAMENTO ANTICIPATO – GARANZIE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La G.d.F. di Maglie in data 17.11.2010 dava inizio ad una verifica fiscale, relativamente all’anno d’imposta 2006, nei confronti di alcune unità operative della Società Cooperativa C.S.S. R. a R.L. conclusasi in data 26.10.2011 con la redazione del PVC notificato in pari data al Signor G.C. nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa medesima.
Nel corso della operazioni si riscontravano delle violazioni ai fini della II.DD. e dell’IVA che venivano recepite dall’Agenzia delle Entrate di Lecce e formalizzate nell’avviso di accertamento (…) notificato alla Cooperativa in data 13.12.2011.
Con il detto provvedimento l’Agenzia delle Entrate procedeva alla rideterminazione del reddito d’impresa, con conseguente maggiore imposta Ires, pari ad E. 51.304,00, una maggiore imposta Irap pari ad E. 6.589,00, una maggiore Iva pari ad E. 19.364,00 oltre sanzioni per E. 76,956,00, sulla base dei seguenti rilievi:
“Rilievo n. 1”, con riguardo alle fatturazioni effettuate da impianti stradali di distribuzione e alle fatturazioni effettuate a seguito dell’utilizzo di carte di credito magnetiche si è rilevato che la parte Società Cooperativa ha dichiarato costi non deducibili per E. 31.034,73 ed Iva non detraibile per E. 46.207,03;
“Rilievo n. 2”, con riguardo alla Prestazione di servizio per la fornitura di pasti a domicilio e nelle mense per anziani ed alla Prestazione di servizio relativa al trasporto effettuate dalla Società Cooperativa nell’anno in argomento, in sede di emissione delle relative fatture ha erroneamente applicato l’aliquota IVA agevolata del 4% per una maggiore Iva di E.13.156,63;
“Rilievo n. 4”, a seguito dell’esame della voce passiva dello Stato Patrimoniale Debiti Diversi e dall’analisi di tutte le movimentazioni in dare ed in avere dei mastrini di sottoconto intestati Debiti Diversi, si è potuto rilevare una sopravvenienza attiva non dichiarata pari ad E. 124.000,00;
“Rilievo n. 8 con riguardo all’esame della voce passiva dello Stato Patrimoniale Fornitore – P.T. e dall’analisi delle relative movimentazioni in dare ed in avere, si è potuto rilevare una differenza tra gli importi corrisposti e le fatture ricevute per l’importo di E. 4.991,60 (E. 15.000,00-10008,40) e per una imposta sul valore aggiunto aliquota 20% pari ad E. 988,32. Da ciò consegue l’omessa regolarizzazione prevista dalla normativa e l’omesso versamento della relativa ritenuta a titolo d’acconto pari ad E. 998,32 (20%);
“Rilievo n. 9″, con specifico riferimento a quanto dettagliatamente descritto riguardo posizione fiscale della Società Cooperativa R. relativamente alla perdita delle agevolazioni fiscali, è risultato che la stessa Società Cooperativa ha omesso di dichiarare elementi positivi di reddito pariad E. 433,00, avendo esposto il predetto reddito conseguito tra quelli esenti e detassati”.
Proposto ricorso innanzi alla CTP di Lecce, cui la Società Cooperativa chiedeva dichiararsi l’illegittimità dell’opposto avviso di accertamento per plurimi motivi, l’adita Commissione, con sentenza n. 270/04/13 del 28.2.2013 lo rigettava condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la citata sentenza ha presentato appello la ” Cooperativa C.S.S. R. Società Coooperativa a RL” in persona del legale rappresentante Signor G.C. deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione della sentenza impugnata; 2) illegittimità della sentenza nella parte in cui, omettendo di pronunciarsi sull’eccepita violazione dell’art.12, c. 5, L. 27 agosto 2000, non ha disposto l’annullamento dell’impugnato avviso; 3) illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha disposto l’annullamento dell’impugnato avviso a fronte della violazione dell’art.12, co 7, L. 27 agosto 2000, n. 212; 4) manifesta illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di prova delle violazioni contestate; 5) illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui, omettendo ogni valutazione sulle prove offerte dalla contribuente, non ha disposto l’annullamento dell’atto impositivo per infondatezza nel merito e ripropone gli argomenti avversativi in ordine ai rilievi contestati; 6) illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la mancanza della colpevolezza. Conclude per l’annullamento totale dell’avviso di accertamento; in subordine chiede ridursi sensibilmente l’ammontare del maggior imponibile accertato e in estremo subordine non ritenere applicabili o ridurre sensibilmente le sanzioni; in ogni caso chiede disporsi nomina CTU, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni a mezzo delle quali contesta puntualmente le avverse ragioni e argomentazioni di cui ne chiede il rigetto con vittoria di spese.
Alla odierna udienza pubblica, la Commissione preliminarmente sentite le parti che nulla osservano, riunisce il presente procedimento a quello con RGA n. 2221/13 per connessione oggettiva e soggettiva totale.
I difensori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne chiedono l’accoglimento.
La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello della Società Cooperativa è fondato e, pertanto, merita l’ accoglimento.
Preliminarmente il Collegio ritiene, melius re perpensa, che non sussistano le ragioni giustificatrici della disposta riunione del presente procedimento RGA n. 2222/13 con quello con RGA n. 2221/13 e, pertanto, ne ordina la separazione.
In via prioritaria, per ragioni logico-giuridiche, va esaminata l’eccezione di cui al motivo n. 2 con il quale viene denunciata la violazione dell’art.12, c. 7, della L. 27 agosto 2000, n. 212 in quanto la notifica dell’avviso di accertamento sarebbe avvenuta prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale.
Il motivo è fondato.
Acclarato, anche per quieto riconoscimento di entrambe le parti, che la notifica dell’opposto avviso di accertamento è stata eseguita prima della scadenza dei prescritti 60 giorni di cui al richiamato art.12, c. 7 della L. n. 212 del 2000, rimane da stabilire se la notifica “precoce” di esso costituisce vizio invalidante il provvedimento così (intempestivamente) notificato.
La statuizione, sul punto, dei primi giudici secondo cui, “la notifica dell’avviso di accertamento – prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale – non ne determina la nullità, considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso”, non è condivisibile, posto che la inosservanza di detto termine di garanzia, privando il contribuente della facoltà – espressamente prevista dallo Statuto del contribuente – di comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste all’ufficio, onde possano essere valutate prima della emissione dell’avviso di accertamento, si risolve in una inammissibile violazione del diritto di difesa. La pretermissione di tale fase di contraddittorio preventivo, invero, costituisce – all’evidenza – una grave menomazione dei diritti del contribuente e una palese violazione del conclamato principio “di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente”.
In argomento, il pressoché consolidato orientamento della Corte di Cassazione è nei sensi di cui sopra: ” in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art.12 comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, una ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni- (nel caso de quo 17.11.2011) determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dell’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”. (Cass. Sez. Unite n. 18184/13, ribadito da ultimo con ordinanza n. 5361/2016).
L’accoglimento dell’assorbente motivo appena esaminato esime il Collegio dal valutare le restanti censure formulate con il proposto appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione, revocato preliminarmente il provvedimento di riunione adottato nella presente udienza, accoglie l’appello come proposto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di I grado, dichiara la illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato. Condanna l’Agenzia appellata al rimborso in favore dell’appellante della somma pagata per contributo unificato, nonché dei diritti e onorari del presente giudizio liquidati complessivamente in E. 5.000,00 oltre accessori di legge, con diretta attribuzione all’Avv. Maurizio Villani ai sensi dell’art.93 c.p.c..
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