COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 217 sez. 23 del 29 febbraio 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CASSAZIONE – SOSPENSIONE IN CASO DI DANNO GRAVE E IRREPARABILE – SUSSISTE
Letti gli atti, udite le parti alla fissata odierna udienza camerale e sciogliendo la riserva formulata in esito; rilevato in fatto che, con istanza depositata l’8 febbraio 2016, il contribuente (…), dopo aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa C.T.R. n. 1831/23/14, depositata il 18 settembre 2014, e contro la AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale di Lecce, ha chiesto, in via principale, la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento all’origine della vertenza, e in via subordinata, la sospensione dell’esecutività della indicata sentenza di secondo grado, come consentito dal comma 1 dell’art. 62-bis del D.Lgs n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 2015, prospettando di poter subire, per effetto dei menzionati provvedimenti, un danno grave ed irreparabile, ed, in particolare, in conseguenza del primo, avendo ricevuto cartella di pagamento di € 176.854,69 quale importo dovuto a seguito della sentenza di primo grado;
– verificata la sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dal comma 6 dell’ora citata norma, che riproduce l’analoga disposizione di cui all’art. 131 bis disp. att. c.p.c.;
– ritenuto che, dovendo tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto della gravità ed irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall’esecuzione, per la valutazione della sua sussistenza non si deve porre mente alla fondatezza o meno dell’impugnazione, giudizio riservato alla Suprema Corte;
– rilevato, allora, che, pur ad una necessariamente rigorosa valutazione, alla luce delle prove documentali offerte, nel caso in esame ricorre certamente il suddetto presupposto, rettamente inteso quale pregiudizio di rilevante attuale gravità e concreto pericolo di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili, in considerazione del fatto che il contribuente, pur potendo fruire di un reddito complessivo annuo di circa 115.000,00 Euro (come da dichiarazione esibita dall’Agenzia e riferita all’anno 2014), si trova esposto verso la sua banca per oltre 25.000,00 Euro, e, più che altro, per la circostanza che, in conseguenza di pregressi debiti tributari divenuti definitivi, egli è tenuto a versare mensilmente all’agente della riscossione, per concesse rateizzazioni, la non indifferente somma di circa 8.700,00 Euro, quasi pari all’ammontare del suo dichiarato reddito mensile, sicché, ove a questo esborso (non eludibile, pena la decadenza dal beneficio della rateizzazione) dovesse aggiungersi quell’altro, pur eventualmente anch’esso rateizzato, pari a quanto dovuto dopo la sentenza di primo grado, il contribuente si troverebbe nell’impossibilità di adempiere, sicché si rende opportuno, allo stato, sospendere l’esecuzione del primigenio atto di accertamento n. RFH010100254/2009, senza che appaia necessario imporre la prestazione di idonea garanzia;
– ritenuto, infine, che, nonostante il disposto del novellato art. 15, comma 2 – quater, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per la natura meramente incidentale della presente procedura (dal momento che l’efficacia della relativa decisione è condizionata dalla pronuncia della Cassazione), spetta alla Suprema Corte liquidare le spese di questo procedimento, unitamente a quelle del giudizio di legittimità, sulla base della valutazione complessiva dell’esito della lite, come ancora ricordato da Cass. civ. 22 luglio 2011, n. 16121;
P.Q.M.
Dispone sospendersi l’esecuzione dell’atto di accertamento n. RFH010100254/ 2009 all’origine del procedimento tributario deciso, da ultimo, con la sentenza di questa C.T.R. n. 1831/23/14, depositata il 18 settembre 2014.
Nulla per le spese.