COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 516 sez. 11 del 12 marzo 2015
CONTENZIOSO – IMPUGNAZIONI – APPELLO – MANCATO DEPOSITO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL RICORSO NON NOTIFICATO DALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO – VALIDITA’ – ESCLUSIONE
FATTO
La Sig.ra R.C., esercente l’attività professionale di “studi medici e poliambulatori specialistici”, avverso l’avviso di accertamento n. …/2012 notificato dall’Agenzia delle Entrate, D.P. di Bari-Ufficio Controlli, con cui detto Ufficio, a seguito di indagini bancarie e finanziarie, ritualmente previamente autorizzate dalla Direzione Regionale dell’Agenzia Regionale della Puglia, accertava ai sensi dell’art. 39, co. 1 lett. d) e dell’art. 41-bis del DPR 600/73, un maggiore reddito da lavoro autonomo di Euro 57.618,00, con conseguente maggiore IRPEF di Euro 24.008,00, Add. Reg. di Euro 807,00, Add.Com. di Euro 289,00 ed IRAP di Euro 2.777,00, oltre interessi e sanzioni per l’anno d’imposta 2008, dopo aver ricevuto la documentazione bancaria giustificativa delle relative operazioni nei conti della Banca Monte dei Paschi di Siena e dell’Unicredit s.p.a., proponeva ricorso alla C.T.P. di Bari eccependo: 1) la nullità dell’avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art. 29 del D.L. 78/2010 per inesistenza giuridica della notifica; 2) la nullità dell’atto impugnato in conseguenza dell’inesistenza giuridica dello stesso; 3) la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di legittimazione attiva, per non essere stato sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui designato; 4) la nullità dell’atto impugnato riveniente dalla nullità del precetto per incerta determinazione delle somme indicate nel titolo esecutivo; 5) la nullità dell’atto per mancata o inesatta indicazione del responsabile del procedimento; 6) la nullità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 12, commi 4 e 7 della L. 212/2000 e dell’art. 24 della Cost.; 7) la omessa redazione del PVC in violazione dell’art. 12, co. 7 della L. 212/2000, nonché la infondatezza nel merito della maggiore pretesa impositiva e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l’U.F. eccependo la pretestuosità ed infondatezza dei motivi di ricorso, sottolineando in particolare che il funzionario risultava munito di delega alla firma giusta o.d.s. n. 110/2012, che il contraddittorio fra le parti vi era stato ed era durato ben sette mesi e concludeva per il rigetto del ricorso, la conferma del proprio operato, con vittoria di spese di giudizio.
La C.T.P. di Bari, con sentenza n. 67/11/14, depositata il 4.1.2014, accoglieva il ricorso, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello a questa C.T.R. la contribuente, per mancato riconoscimento delle spese di giudizio, in violazione del principio di soccombenza ed appello incidentale l’U.F. eccependo l’errata determinazione dei giudici di Prime Cure, ribadendo tutto quanto ivi eccepito e dedotto e concludeva per la riforma della sentenza impugnata, la conferma del proprio operato, con vittoria di spese di giustizia.
All’udienza di discussione la difesa della contribuente ricorrente dichiarava di non aver provveduto al deposito della copia dell’atto di appello alla C.T.P. di Bari; il rappresentante dell’Ufficio dichiarava di non essersi accorto prima di tale inadempienza, né di essersi surrogato all’appellante principale con il deposito della copia dell’appello incidentale proposto presso la segreteria del giudice di Prime Cure.
DIRITTO
Gli appelli proposti avverso la sentenza n. 67/11/14, depositata il 4.1.14 della C.T.P. di Bari, sia quello principale della contribuente, che quello incidentale dell’U.F., risultano inammissibili e vanno pertanto rigettati.
Osserva il Collegio che sia dalla documentazione versata in atti, che per stessa ammissione delle parti, estrinsecata in data odierna, all’udienza di trattazione, né la difesa della contribuente, né l’U.F. in surroga della stessa, hanno provveduto a depositare presso la segreteria della C.T.P. di Bari, la copia dell’appello con un inevitabile vulnus del processo. La legge infatti stabilisce che “… ove il ricorso non sia notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’Ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata” (DPR 546/1992, art. 53, co. 2).
Tale adempimento risulta omesso con la inevitabile conseguenza dell’inammissibilità dell’appello proposto, stante la comminatoria prevista dalla legge, con estensione d’inammissibilità anche all’appellante incidentale per non essersi surrogato al principale in tale ineludibile adempimento, così come del resto ultimamente affermato, in caso analogo, dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con sentenza 23 marzo 2012, n. 4679, le cui conclusioni condivide e fa proprie questo Collegio ed alle quali si riporta. Nulla per le spese di giudizio che dichiara interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità degli appelli proposti. Nulla per le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4884 - Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7258 - L’art. 15, comma 3, l. fall., come novellato dall’art. 17, comma 1, lett. a) del d.l n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012, nel prevedere tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2022, n. 1446 - Il deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, quale requisito di ammissibilità del gravame non notificato a mezzo di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 luglio 2019, n. 17963 - In tema di contenzioso, la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all'Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l'originale,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…