COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 638 sez. 7 del 15 marzo 2016
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA FORMAZIONE O L’ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA – DECADENZA DAL BENEFICIO – MANCATA PRESENTAZIONE IN TEMPO UTILE, DEL CERTIFICATO DEFINITIVO RILASCIATO DALL’ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA
FATTO
L’Agenzia delle Entrate – Ufficio legale – Direzione Provinciale di Bari, ha proposto appello, depositato il 25 settembre 2014, avverso la sentenza n. 331/1/14 pronunciata il 27 settembre 2013 e depositata il 10 febbraio 2014, dalla Commissione Tributaria Provinciale – Sezione 1 – di Bari.
L’adita Commissione, con l’impugnata sentenza, ha accolto, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso proposto dal contribuente G.G. avverso l’avviso di liquidazione n. (…), notificato il 07 dicembre 2011, con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento del complessivo importo di Euro 6.006,53 per imposte di registro, ipotecarie e di bollo, oltre interessi.
La pretesa tributaria era motivata dall’intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali per gli atti posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, previste dalla L. n. 604 del 1954, a causa della mancata presentazione, nel termine di tre anni dalla registrazione del contratto di compravendita stipulato il 17 maggio 2007, del certificato definitivo rilasciato dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura attestante la sussistenza dei requisiti di legge.
Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo che la mancata presentazione del certificato all’Agenzia delle Entrate non possa determinare la decadenza dal beneficio, in quanto non espressamente prevista dalla norma.
Tanto sull’assunto che il ricorrente avrebbe dimostrato tramite certificazione definitiva, rilasciata nei termini di legge, confermativa dell’attestazione provvisoria allegata all’atto di compravendita, di possedere, alla data di registrazione del contratto di acquisto del terreno, i requisiti per fruire dell’agevolazione fiscale,
L’Agenzia delle Entrate, con l’appello all’odierno esame, con un unico motivo di gravame eccepisce la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della L. n. 604 del 1954.
L’Ufficio sostiene che, in base all’interpretazione letterale del combinato disposto dei predetti articoli, l’onere incombente sul contribuente di presentare l’attestazione non può essere differito oltre tre anni dalla registrazione del contratto e che, nel caso in esame, non ricorrerebbero i presupposti indicati dalla Suprema Corte di Cassazione dell’indebito ritardo nel rilascio del certificato da parte dell’Amministrazione pubblica e della diligenza del contribuente nel presentare, nel termine di legge, la certificazione all’Agenzia delle Entrate non ricorrendo nemmeno, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l’abrogazione di detto termine ad opera della L. n. 25 del 2010.
In conclusione, l’Agenzia chiede la riforma dell’impugnata sentenza con riconoscimento della legittimità dell’opposto avviso di liquidazione e condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Il contribuente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito A. Martielli e Angelo Bertini come da mandato in atti, in data 31 dicembre 2015 si è costituito nel presente grado per contrastare, con richiamo a giurisprudenza di merito, ogni ex adverso dedotto, ribadire la violazione dell’articolo 6 della,L. n. 212 del 2000 riguardo all’acquisizione da parte dell’Ufficio della documentazione in possesso di altre pubbliche amministrazioni ed insistere sulla eccepita carenza di motivazione dell’opposto provvedimento ritenuta assorbita dal Giudice di prime cure.
In definitiva il contribuente chiede il rigetto dell’appello o, in via subordinata, di accertare la carenza di motivazione dell’opposto avviso con conseguente annullamento e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
All’odierna udienza pubblica, ritualmente chiesta, il rappresentante dell’Agenzia, dott. Michele Quarto, insiste per l’accoglimento dell’appello, mentre l’avv. Angelo Bertini, per il contribuente, si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del gravame.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Il Collegio non ritiene sussistano valide motivazioni per discostarsi dai principi, reiteratamente affermati dalla Corte Suprema di Cassazione (da ultimo sent. n. 21980/14), per i quali l’intempestiva presentazione del certificato definitivo, di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 604 del 1954, determina la decadenza dal relativo beneficio fiscale, salvo che il contribuente non dimostri che il ritardo sia riconducibile alla esclusiva responsabilità dell’amministrazione tenuta al rilascio dell’atto, fermo restando, altresì, la necessità di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza per ottenere in tempo utile detto certificato.
Nel caso in esame, il contribuente ha sì dimostrato di aver agito con tempestività, ma, pur essendo in possesso del richiesto certificato definitivo ben prima dello spirare del termine triennale decadenziale, ha negligentemente omesso di produrlo all’Agenzia come espressamente richiesto dalla legge di riferimento, non risultando, peraltro, tale termine abrogato dalla L. n. 25 del 2010.
Né, in proposito, può tornare utile invocare il disposto di cui al comma 4 dell’art. 6 della L. n. 212 del 2000 perché nel caso di che trattasi non si verte nella fattispecie di accertamento d’ufficio, bensì nella richiesta di fruizione di un beneficio ottenibile su istanza di parte previa produzione della prova di essere in possesso dei richiesti requisiti.
Per questo l’Ufficio ha correttamente agito pervenendo all’emissione del contestato avviso di liquidazione, peraltro adeguatamente motivato come riscontrato a pag. 2 del medesimo avviso, nel rispetto il termine prescrizionale, fissato dal comma 3 dell’art. 4 della legge in questione, entro il quale era tenuto a porre in essere l’azione di riscossione dell’imposta ordinaria.
Assorbita dall’accoglimento del motivo principale ogni altra questione, l’appello va accolto.
Le spese del presente grado di giudizio, ex art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come novellato dall’art. 9 – comma 1, lett. f) – del D.Lgs. n. 156 del 2015,seguono la soccombenza e vanno determinate, in assenza di nota spesa, in relazione al valore del contenzioso e alla lieve complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate attesa la consolidata giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione 7^ – di Bari, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello proposto dall’Agenzia e, per l’effetto, riforma l’impugnata sentenza. Spese secondo soccombenza da liquidarsi in favore dell’Agenzia in Euro 300,00(trecento/00).
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