COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bologna sentenza n. 1155  del 27 maggio 2015

RISCOSSIONE – NOTIFICA CARTELLE

Con atto in data 8.4.2014 XXXXXXX proponeva appello avverso la sentenza n. 70/2/14, pronunciata in data 26.11.2013, depositata il 26.2.20 14, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, Sez. 2 aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia su immobile di proprietà dello stesso XXXX, per asserita nullità, per inesistenza, della notifica delle cartelle di pagamento menzionate negli estratti di ruolo. L’appello si fonda sui seguenti motivi:

– erroneamente i primi giudici hanno omesso di dichiarare la prescrizione delle pretese di pagamento e l’illegittimità degli interessi di mora, ricorrendo le condizioni di applicabilità degli artt. 115 e 167 C.P.C.;

– illegittimità della notificazione delle cartelle di pagamento;

– illegittimità della produzione di meri estratti di ruolo in luogo delle cartelle di pagamento;

– omesso deposito dei ruoli formati dagli Enti creditori con conseguente impossibilità di rilevarne eventuali vizi;

– illegittimità della notifica postale dell’iscrizione di ipoteca legale a mani di persona diversa dal destinatario, per omesso deposito della raccomandata informativa.

Si concludeva per la riforma dell’appellata sentenza con conseguente declaratoria di nullità dell’iscrizione ipotecaria e della illegittimità delle cartelle di pagamento, con condanna dell’appellato alle spese del giudizio.

Con atto del 19.6.2014 Equitalia Centro S.P.A. svolgeva le seguenti controdeduzioni:

– infondatezza dell’eccezione di prescrizione;

– infondatezza delle eccezioni relative al difetto di notifica delle cartelle esattoriali;

– illegittimità di autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo;

– infondatezza dell’eccezione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ;

Si concludeva per il rigetto dell’appello, con vittoria di spese in entrambi i gradi del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Conviene prendere le mosse dal motivo d’appello con il quale si denuncia la invalidità della notifica delle cartelle di pagamento in quanto ove fondato potrebbe assorbire tutti gli altri motivi.

Sul punto l’appellante, nel riportarsi al ricorso proposto alla Commissione Provinciale (nel quale era stata espressamente richiesto il deposito degli originali e/o copie delle cartelle di pagamento, di cui agli impugnati estratti di ruolo formati dall’Agente della Riscossione, corredate degli avvisi di ricevimento delle notificazioni), contesta la decisione dei primi giudici laddove avrebbero irritualmente parificato gli estratti di ruolo formati e depositati da Equitalia alle cartelle di pagamento, ritenendo erroneamente che le sole relazioni di notifica depositate fossero sufficienti a provare le notificazioni delle cartelle. L’appellante invoca, al riguardo, una copiosa e recentissima giurisprudenza di merito e legittimità, a sostegno dell’assunto che (citazione testuale) ” ..gli estratti di ruoli formati dall’agente della riscossione non possono assolvere all’onere probatorio richiesto non essendo di legge disciplinati, per cui una tale depositata documentazione può contribuire soltanto all’individuazione delle pretese di pagamento, ma non è idonea a dimostrare la correlazione con le richieste cartelle di pagamento, poiché giuridicamente incapaci a sostituire le cartelle di pagamento, avente forza di titoli esecutivi, mancando per l’appunto i titoli, e cioè le cartelle (cfr. ex multis Cass. ord. N. 1775 1 del 19.7.20 13).

L’appellante richiama anche autorevole giurisprudenza del Supremo Giudice Amministrativo laddove ha statuito che: ” la cartella esattoriale è un atto di riscossione e deve sempre contenere l’imponibile, l’aliquota e i conteggi degli importi iscritti a ruolo, ed in quanto atto della riscossione, presuppone anche il titolo accertativo dell’obbligazione tributaria iscritta a ruolo, per cui deve contenere l’intimazione ad adempiere lo specifico obbligo risultante dal ruolo”, traendone la conseguenza che disconoscere al contribuente il diritto di riceverne copia integrale equivarrebbe ad introdurre una limitazione all’esercizio della difesa in giudizio e renderebbe estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale del contribuente che dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca della copia della cartella (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. del 26.9.2013).

Non può pertanto condividersi l’assunto dei primi giudici secondo cui (citazione testuale): “… la mancata impugnazione nei termini di legge di cartelle regolarmente notificate rende le stesse definitive e con esse i ruoli ivi contenuti con conseguente inammissibilità delle eccezioni opposte dal ricorrente … afferenti i provvedimenti riscossivi ed i ruoli stessi”.

Invero l’appellata sentenza, in parte qua, riposa sull’assunto che le (foto)copie delle notificazioni a mezzo posta delle cartelle opposte ne attesti il regolare recapito, senza peraltro risolvere la diversa questione della mancata produzione da parte di Equitalia delle cartelle di pagamento in originale.

In sostanza in atti mancano (nonostante la espressa richiesta del contribuente) proprio i documenti costituenti la fonte dell’obbligazione tributaria ed il fondamento dell’iscrizione ipotecaria.

La già citata sentenza della Suprema Corte 17751, Sezione Sesta Civile, ud. 27.6.2013, afferma testualmente che ” ..l’art. 26 del DPR 602/73 dispone che il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.. .” per concludere che: “….non sussiste violazione di legge nell’affermazione della CTR ( ndr.: CTR Lazio n. 195/22/11 depositata il 30.5.2011) secondo cui le ricevute di ritorno non sono ricollegabili alle cartelle.”

Il predetto insegnamento è stato, del resto, ribadito dalla stessa Suprema Corte la quale ha ulteriormente chiarito che “la previsione dell’art. 26, co. 5”, DPR 602/73 non legittima il concessionario a smarrire e/o distruggere e/o non detenere, le cartelle di pagamento, poiché la visione di tali atti non può essere negata al richiedente, laddove sollecitata, giacché solo sulla scorta delle stesse che può essere comprovata l’idoneità dei titoli esecutivi, nella cui mancanza la prova del debito tributario non può dirsi raggiunta (ex plurimis Cass. Ord. N. 18252 del 30.7.2013).

In conclusione, come di recente affermato anche dalla C.T.R. Roma, sez. l, sent. N. 306/01/13 del 26.2.2013, dep. il 23.5.2013) alla mancanza delle cartelle non si può supplire con l’esibizione degli estratti dei ruoli, in quanto “atti interni del concessionario”, ed, altresì, in quanto manca la fonte normativa dalla quale dedurre che l’esibizione di estratti di ruoli e di (copie) degli avvisi di ricevimento delle notificazioni non accompagnati dalle cartelle, costituiscano prova delle avvenute notificazioni delle cartelle medesime”.

Passando, ora, al quarto motivo con il quale si invoca la illegittimità della notifica dell’iscrizione ipotecaria, il contribuente ha eccepito e denunciato che l’atto di preavviso di ipoteca fu consegnato a mani di persona qualificatasi come madre del contribuente senza far seguire il deposito della raccomandata informativa.

Sul punto non possono condividersi le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici laddove affermano che il ricorrente sarebbe stato informato della notifica dell’iscrizione ipotecaria mediante raccomandata.

Invero l’orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato dall’appellante, ritiene insufficiente la semplice dichiarazione di aver spedito la raccomandata informativa, ritenendo, di contro, necessario il deposito della stessa. Ne consegue che (citazione testuale): …”nell’assenza lamentata consegue l’inesistenza della notificazione …(ex multis Cassazione sez. VIA T. sent. N.11993 del 31.5.2011).

Ad abundantiam si rileva che, a prescindere da vizi propri della notifica dell’atto di iscrizione ipotecaria, sarebbe stato assai arduo confermare la legittimità di una iscrizione a garanzia di un credito in ordine al cui titolo il contribuente non ha potuto dispiegare completamente la tutela del proprio diritto di difesa.

Per tutto quanto precede appare conforme a diritto , in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformare la sentenza impugnata e per l’effetto dichiarare la nullità dell’iscrizione ipotecaria relativa alle cartelle di pagamento n. 13720070003517220000 -13720070004307922000 – 13720080000367129000 – 13720080002689091000 – 13720080004806259000-13720090000173428000 – 13720090003198554000 – 13720090004506319000 – 13720100000346770000 – 137201 00001 985800000 – 137201 10004029957000 – 13720 12000296573000 e la nullità della notificazione delle cartelle medesime.

All’evidenza gli altri motivi di appello restano assorbiti dall’accoglimento dei due suesposti.

La complessità della questione giustifica ampiamente la compensazione delle spese del presente grado tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie l’appello del contribuente e per l’effetto dichiara la nullità dell’iscrizione di ipoteca legale relativa alle cartelle di pagamento n.

13720070003517220000-13720070004307922000-13720080000367129000-

13720080002689091000-13720080004806259000-13720090000173428000-

13720090003198554000-13720090004506319000- 13720100000346770000-

13720100001985800000 – 137201 10004029957000 – 1372012000296573000 e la nullità della notificazione delle cartelle medesime.