COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bologna sentenza n. 1844 sez. 12 del 4 luglio 2016

ICI – GIARDINO EDIFICABILE – ACCATASTAMENTO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Il (omissis) ricorreva avanti la CTP di Modena avverso l’avviso di accertamento n. …/2010 relativo all’ICI per gli anni 2004 e 2005. Il contribuente riteneva che l’area non dichiarata ai fini ICI non fosse autonomamente soggetta ad imposta in quanto pertinenziale.

Il Comune di Mirandola, invece, non riteneva pertinenza detta area, in quanto accatastata in modo autonomo e in quanto l’utilizzazione da parte dello stesso soggetto che utilizzava la finitima abitazione, non comportava il riconoscimento del vincolo pertinenziale.

Il ricorrente ribadiva il merito del ricorso, sostenendo pregiudizialmente il difetto di legittimazione passiva del Comune di Mirandola, poiché lo stesso aveva delegato sia il servizio tributi che la gestione del contenzioso all’unione dei comuni modenesi dell’area nord, unica legittimata a contraddire e a costituirsi in giudizio, determinando quindi l’inefficacia della procura rilasciata dal sindaco del Comune di Mirandola, in luogo del Presidente dell’ente delegato.

La CTP accoglieva il ricorso con condanna alle spese di giudizio. Nel merito ha ritenuto che, sulla base della documentazione allegata, l’area di cui è causa è da considerarsi pertinenza e quindi soggetta ad esenzione ICI, ai sensi dell’art. 817 c.c.

La destinazione del bene giardino, a servizio ed ornamento della finitima dimora, fa emergere la volontà del contribuente, per tale destinazione.

Contro la sentenza n. 109 depositata il 21/03/2012 presentava appello il Comune di Mirandola eccependo vari motivi che qui si intendono integralmente riportati ma omessi per ragioni di brevità. Presenta inoltre proprie controdeduzioni il contribuente ed una successiva memoria il Comune di Mirandola.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Commissione esaminati gli atti ed i documenti di causa osserva quanto segue:

Aldilà dell’eccezione preliminare sull’inammissibilità del ricorso, si ritiene nel merito che l’appello vada accolto.

Come noto, l’appellato è proprietario dell’abitazione fin da 1993 e nell’anno 2001 acquistava un terreno antistante alla predetta abitazione, qualificato come edificabile ai fini urbanistici e catastalmente individuato come tale. Detta area non può considerarsi “pertinenza” ai fini ICI e quindi non può godere di alcuna esenzione.

Inoltre l’area non è stata dichiarata dal contribuente quale pertinenza ed è accatastata in modo autonomo, la circostanza poi che sia utilizzata dai medesimi soggetti che utilizzano l’abitazione non rileva ai fini di un riconoscimento del vincolo pertinenziale.

Infine sul punto, il Comune ha prodotto una perizia tecnica che ha escluso il predetto vincolo.

Anche sulla mancata dichiarazione ai fini ICI, omessa dal contribuente, la Cassazione si è espressa chiaramente, ovvero ha ritenuto che la “natura pertinenziale sia espressamente portata a conoscenza del Comune mediante la dichiarazione ICI” (Cass. n. 6501/2005). La circostanza che l’area sia recintata non è rilevante per dimostrare il vincolo pertinenziale (Cass. n. 25127/2009).

Infine si rileva l’accatastamento autonomo dell’area in cat. FI.

Come noto le aree pertinenziali ai fabbricati sono accatastate in modo unitario e non in diversa categoria, come nel caso che ci occupa (Cass. n. 22129/2010).

Per tutti questi elementi si esclude la pertinenzialità ai fini ICI dell’area. Peraltro la proprietà dell’area e dei fabbricati non coincide con i soggetti, sebbene il lotto venga utilizzato dai proprietari dei fabbricati, determinando un mero collegamento materiale non rilevante ai fini fiscali.

P.Q.M.

Accoglie l’appello in riforma dell’impugnata sentenza. Condanna la parte appellata al ristoro delle spese del presente giudizio che liquida in € 300,00, oltre agli oneri di legge.