COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Bologna – Sentenza n. 2005 sez. 8 del 12 ottobre 2015
RISCOSSIONE – NOTIFICA DIRETTA CARTELLA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Svolgimento
Con ricorso ritualmente notificato, (omissis) proponeva appello avverso la sentenza n. 35 emessa in data 18.02.1011 dalla Commissione Provinciale di Rimini con cui in accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente (omissis) aveva annullato gli avvisi di intimazione notificati dall’Agente di riscossione. Assumeva in particolare che la notificazione degli atti del concessionario era stata effettuata nel rispetto delle norme previste per la notificazione degli atti tributari la cui disciplina, per quanto modellata sulla disciplina ordinaria del codice di rito, contiene deroghe che nel loro complesso, ne fanno un corpo unico ed omogeneo.
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva appello avverso la medesima sentenza, anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la parte gravata contestando in toto ogni assunto dell’Agenzia di Riscossione chiedendo il rigetto di ogni motivo di gravame, con integrale conferma della sentenza resa in primo grado dalla Commissione Provinciale.
Motivi
1. Preliminarmente si provvede alla riunione degli appelli distintamente proposti avverso la medesima sentenza.
2. L’appello è infondato e come tale va disatteso.
Assumono i ricorrenti in appello che quando la cartella sia stata notificata a mezzo posta raccomandata AR, secondo le previsioni di cui all’art. 26 DPR 602/73, tale notifica si perfezione con la sottoscrizione del tagliando di ricevimento, richiamandosi a quanto indicato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15948 del 26 maggio 2010 per la quale “secondo il disposto dell’art. 26, comma 1, e secondo e terzo alinea, del D.P.R. sopra citato, la notificazione può essere eseguita, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo; ritenuto che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto del penultimo comma dell’art. 26 citato, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione”.
L’assunto non può essere condiviso.
Oggetto della presente controversia è la dibattuta questione della notificazione della cartella da parte dell’agente della riscossione, come disciplinate dall’art. 26 del D.P.R. 602/1973. La norma in esame espressamente prevede al primo comma che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
In primo luogo, il richiamo operato dagli appellanti alla citata ordinanza appare fuorviarne in quanto, come si evince dal testo, la Suprema Corte esamina le conseguenze giuridiche della mancata redazione della relata di notifica, disciplinata dalla nullità di cui all’art. 160 c.p.c., ma giammai la problematica in esame quale quella connessa alla esatta attuazione della previsione di cui all’art. 26 L. 602/73. L’interpretazione letterale dell’art. 26 deve muovere dal valore assegnato alla cartella dall’ordinamento tributario, valore che motiva il Legislatore a prevedere momenti di più rigido formalismo garantista quanto ai soggetti abilitati alla loro valida effettuazione.
Ed invero, i motivi di impugnazione proposti da Equitalia s.p.a. e dall’Agenzia delle Entrate sono per intero incentrati sul secondo periodo del primo comma dell’art. 26 del citato D.P.R., interrompendo ogni legame di continuità interpretativa insita nell’articolazione sequenziale delle disposizioni che mirano a dare compiuta disciplina alle attività dei soggetti abilitati alla notificazione, con esclusione di ogni possibilità di diretta notifica da parte dell’Agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.
In altri termini, va qui rilevato come sia erronea ogni operazione interpretativa che interrompa ogni legame interpretativo tra le varie disposizioni, in quanto estranea sia alla costruzione letterale della norma stessa sia alla sua evoluzione registrata nel tempo.
L’originario testo dell’art. 26 D.P.R. 602/73, 1° comma, espressamente consentiva che la notificazione potesse essere eseguita “anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, oltreché dai messi notificatori dell’esattoria; dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei Comuni non sede di pretura dai messi comunali e dai messi di conciliazione.
L’art. 26 predetto era oggetto di intervento normativo da parte dell’art. 12, D.Lgs. 46/1999, che nella formulazione attuale assegna tale compito ai soli ufficiali della riscossione o agli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, senza che sia dato disperdere la valenza garantista del loro intervento laddove si opti per la notifica a mezzo posta.
Appare pertanto evidente che nella formulazione attuale, l’esattore non è contemplato tra i soggetti abilitati alla notifica diretta a mezzo posta, in ragione della valenza immediatamente patrimoniale per il contribuente della cartella esattoriale.
Ogni motivo ulteriore addotto dall’Agenzia delle Entrate relativo alla validità dell’accertamento resta per intero assorbito nei vizi indicati.
Deve pertanto provvedersi al rigetto delle impugnazioni proposte, con condanna delle parti ricorrenti in appello alla rifusione delle spese di lite, spese che si liquidano a loro solidale carico in 1.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (omissis) avverso la sentenza n. 166.07.10 del 10.12.2010, ogni diversa istanza e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l’appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. condanna gli appellanti in solido all’integrale rifusione delle spese di giudizio, spese che si liquidano in € 1.500,00 oltre ogni accessorio di legge a carico delle parti ricorrenti in appello.
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