COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bologna sentenza n. 693 del 26 marzo 2015
ACCERTAMENTO – RICLASSAMENTO CATASTALE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara depositato in data 17-02-2010, (…) impugnava l’Avviso di Accertamento N, 176677/2009, emesso dall’Agenzia del Territorio di Ferrara, e relativo al riclassamento catastale delle unità immobiliari appartenenti alla medesima ricorrente, situate in Ferrara Microzona I, come compiutamente descritte in ricorso, e ne chiedeva l’annullamento per i motivi indicati in ricorso.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia del Territorio di Ferrara, affermando la legittimità e fondatezza dell’avviso di accertamento impugnato, per le ragioni dedotte in comparsa di costituzione e risposta.
Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara, posto che il riclassamento era stato effettuato su richiesta del Comune di Ferrara ex art. 1 comma 335 della legge 311/2004, disponeva l’integrazione del contraddittorio, ordinando la chiamata in giudizio del Comune di Ferrara, quale parte necessaria del processo.
II Comune di Ferrara si costituiva in giudizio, affermando la fondatezza e legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, e chiedeva la reiezione delle domande della contribuente.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Con sentenza N. 230/02/2011 del 30-05-2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara annullava l’Avviso di accertamento impugnato, e condannava l’Agenzia del Territorio di Ferrara ed il Comune di Ferrara, alla rifusione delle spese processuali.
Con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, depositato in data 10-04-2012, l’Agenzia del territorio di Ferrara, appellava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara N°230/02/20 II del 30-05-2011, e ne chiedeva la riforma per i motivi indicati in atto di appello.
Si costituiva in giudizio II Comune di Ferrara, aderendo alle conclusioni dell’Agenzia del territorio di Ferrara, e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, per i motivi indicati nell’atto di costituzione nel giudizio di appello.
(…) non si costituiva nel giudizio di appello.
Il processo si svolgeva all’udienza del 26-02-2015.
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
Motivi della decisione
Osserva la Commissione Tributaria Regionale di Bologna che secondo l’ormai univoco insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ” In tema di estimo catastale, quando si procede all’attribuzione di Ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del rilassamento, da parte del contribuente.
La motivazione del provvedimento di rilassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato ex comma 336 dell’art. 1 della Legge n. 311 del 2004, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall1 unità immobiliare, recando in tali casi l’indicazione analitica di tali trasformazioni, oppure se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma 335 dell’art 1 della stessa Legge n. 311 del 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, recando in tal caso la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.
Nell’ipotesi in cui il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 58 e dell’art. 3 della Legge n. 662/1996, in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare ed il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento, e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di rilassamento”.(Cass. Ordinanza N. 10489/2013 del 06-05-2013, Sentenza 9629/2012, Sentenza N. 28799/2013, Sentenza N.17329/2014, Sentenza N.3156/2015).
Nel caso in esame, come emerge dall’Avviso di Accertamento N. 176677/2009, emesso dall’Agenzia del Territorio di Ferrara nei confronti di (…) l’Avviso di nuovo classamento è motivato con indicazioni generiche e vaghe, che non consentono di comprendere le ragioni specifiche del nuovo classamento, con riferimento all’unità abitativa della contribuente.
Infatti, dalla lettura dell’Avviso di Accertamento in epigrafe, si legge che il nuovo classamento ha trovato fondamento e ragione in non meglio precisati ’’interventi pubblici effettuati per la qualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano, nonché in interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”, espressioni generiche che non sono idonee a porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni poste a base della pretesa impositiva, al fine di consentirgli di contestare validamente sia l’an che il quantum della medesima pretesa impositiva.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti, stante la novità e complessità della materia, e l’esistenza di pronunce di segno contrapposto, nella Giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Respinge l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio di Ferrara e dal Comune dì Ferrara, contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara n. 230/02/2011 del 30-05-2011.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.