COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAGLIARI – Sentenza 10 luglio 2013, n. 20

Tributi – IVA – Credito – Omessa dichiarazione – Detraibilità nell’anno in cui è stata omessa la dichiarazione – Esclusione

Svolgimento del processo

Con ricorso alla C.T.P. di Cagliari M.C. impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. Iva 2006, per il periodo 2005, effettuato ai sensi dell’art. 54 bis DPR 633/1972, nella quale figurava un credito compensato, relativo ad una annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione annuale Iva.

Da tale controllo, infatti, emergeva che il credito di € 17.586.00, indicato nel modello di dichiarazione per l’anno 2004, non trovava riscontro, per assenza di Dichiarazione per l’anno d’imposta in questione.

L’Ufficio resisteva in giudizio con proprie controdeduzioni, sostenendo la legittimità e correttezza del suo operato.

La C.T.P. di Cagliari con sentenza n. 180/01/10, pronunciata in data 11/05/2010 depositata il 18/05/2010, rigettava il ricorso, confermando la posizione dell’Ufficio.

Avverso la sentenza di cui sopra, la parte, tramite difensore tecnico, propone ricorso in appello, richiamando i medesimi motivi rappresentati nel corso del primo grado di giudizio e adducendo motivi di censura, indicati come segue.

1) Illegittimità della cartella impugnata in assenza di previo avviso di rettifica ex art. 54, 5° comma, DPR 633/1972. Sul punto i primi giudici hanno disatteso le norme procedurali in materia di accertamento e riscossione Iva che non consentono all’Ufficio impositore di procedere in via automatica all’iscrizione a ruolo del tributo, senza adottare preventivamente apposito avviso di rettifica ai sensi dell’art. 54 DPR 633/1973.

2) Con l’iscrizione a ruolo la parte é stata privata delle garanzie del proprio diritto alla difesa a cui è seguita, da parte della Commissione, l’omissione di rilevare che, a seguito dell’istanza con la quale il contribuente aveva invitato l’Ufficio a procedere all’accertamento, ai sensi dell’art. 55 del su citato Decreto, l’Ufficio non abbia dato corso a quanto sopra al fine di verificare l’esattezza del credito Iva in questione.

3) Poiché il recupero dell’Iva si fonda sul disconoscimento, da parte dell’Ufficio, del credito Iva risultante dalla Dichiarazione per il 2004, esposto nell’apposito rigo della Dichiarazione Iva (Mod. Unico 2005 per il 2004 indicato in € 15.562,00), l’omessa presentazione della Dichiarazione Iva annuale non è idonea, secondo la parte, ad escludere la spettanza del credito d’imposta, utilizzato in compensazione, avendo il contribuente regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisce un credito e operato tutte le detrazioni di detto credito nelle liquidazioni periodiche e potendo, quindi, computare l’imposta detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo.

Conclude quindi per la riforma della sentenza impugnata, in considerazione che l’accertamento preliminare all’iscrizione a ruolo andava compiuto dall’Ufficio a seguito della segnalazione della stessa Contribuente che , fatto presente di aver omesso la presentazione della dichiarazione, richiedeva la verifica delle liquidazioni Iva riportate regolarmente sui Registri all’uopo istituiti.

Con atto di controdeduzioni, l’Ufficio Finanziario, nel ribadire la legittimità e correttezza del proprio operato, conclude per il rigetto dell’appello e la conferma della Decisione impugnata.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

Per quanto riguarda il primo motivo di censura con il quale la parte deduce l’illegittimità della cartella impugnata, la Commissione, come opportunamente rilevato dall’Ufficio nelle sue controdeduzioni e in sede di udienza pubblica, ritiene che la procedura adottata per l’iscrizione a ruolo , sia immune da vizi procedurali.

In fatti l’art. 36 bis del DPR 600/1973 e l’art. 54 bis del DPR 633/1972, relativi all’adozione di procedure automatizzate, danno la facoltà all’Amministrazione Finanziaria, sulla base degli elementi rilevabili dalle Dichiarazioni presentate di iscrivere a ruolo, come nel caso di specie, di correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Tale posizione è confortata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato, ritiene che non sia necessario il previo avviso di accertamento, trattandosi non di rettifica della Dichiarazione del contribuente, ma di liquidazione della dichiarazione stessa sulla base dei dati forniti dal contribuente.

Per quanto riguarda le restanti censure alla sentenza, in tema di detrazione o compensazione del credito Iva, generato nel precedente periodo d’imposta, in cui è stata omessa la Dichiarazione annuale, si osserva.

La Corte di Cassazione, con sentenza 4 maggio 2010 n. 10674 afferma, sulla base della previsione normativa di cui all’art. 30 secondo comma del DPR 633/1972, che “l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo successivo.

Negli stessi termini anche le sentenza 12 gennaio 2012 n. 268 e 11 gennaio 2008 n. 433.

Ne consegue che il credito, non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato.

Da tali principi, confortati da una costante giurisprudenza della Cassazione, ne consegue altresì la legittimità dell’operato dell’Ufficio nell’ambito della procedura di cui all’art. 54 bis del DPR 633/72 che è volta, tra l’altro, a correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Sulla base perciò di tali principi, ai quali questa Commissione intende uniformarsi, il credito maturato in una annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione, se effettivamente spettante e anche se erroneamente utilizzato in detrazione o in compensazione, potrà essere riconosciuto al contribuente, il quale potrà esclusivamente, presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgl n. 546/1992, nel rispetto dei termini di legge.

Per le suesposte considerazioni, l’appello del contribuente non può essere accolto.

Al rigetto dell’appello segue la soccombenza delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta l’appello di M.C. e, per l’effetto, conferma la Sentenza impugnata.

Condanna il contribuente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’Ufficio, che liquida complessivamente in € 1.200,00.