COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA – Sentenza 03 novembre 2017, n. 3002
Tributi – Riscossione – Iscrizione di ipoteca su immobili – Mancata comunicazione preventiva – Illegittimità dell’iscrizione – Cartella di pagamento – Notifica a figlio di età inferiore a 14 anni – Nullità della notifica
Svolgimento del processo
C.A. proponeva ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca eseguita da Equitalia E.T.R. Spa su beni immobili di sua proprietà e su altri in comproprietà con la moglie e avverso n. 10 cartelle di pagamento delle quali esso ricorrente sarebbe venuto a conoscenza solo al momento della comunicazione della iscrizione di ipoteca.
Il ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 in quanto la notifica era stata effettuata a mezzo posta raccomandata, la mancanza di motivazione dell’atto di iscrizione ipotecaria, la omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente decadenza dalla pretesa tributaria, la prescrizione del credito di cui alla cartella n. 1392007000405136800000 e la violazione dell’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472; chiedeva pertanto che venissero annullate (o dichiarate nulle) l’iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento, con ogni conseguenziale statuizione.
Il Concessionario della riscossione, ritualmente costituitosi, deduceva che tutte le cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria erano state regolarmente notificate e produceva all’uopo documentazione; eccepiva, quindi, il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle portanti crediti non tributari e concludeva per il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, con sentenza in data 14.05.2013/17.02.2014, dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento portanti crediti di natura non tributaria e la illegittimità della iscrizione ipotecaria.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto del 09.09.2014, notificato all’Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 12.09.2014 e al contribuente in data 24.09.2014, Equitalia Sud Spa, la quale lamentava l’erroneità della decisione, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto sussistere, nel caso di specie, la violazione dell’art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973.
Si costituivano in giudizio B.L., C.R., C.A., C.N. e C.E.F., in qualità di eredi di C.A., i quali resistevano all’appello e spiegavano appello incidentale deducendo che erroneamente era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, che la somma richiesta al contribuente per “importo residuo accessori” non era dovuta e che anche la pretesa tributaria di cui alle cartelle impugnate non era dovuta essendo ormai intervenuta la decadenza dal potere impositivo.
L’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vibo Valentia restava contumace.
All’odierna udienza la causa era decisa.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminato il motivo dell’appello incidentale, con il quale è stata eccepita l’erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione.
Il motivo è fondato, avendo C.A. impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia esclusivamente cartelle di pagamento portanti crediti aventi natura tributaria; ne consegue che la statuizione adottata in sentenza deve essere annullata.
Quanto al merito, osserva anzitutto la Commissione che, come esattamente evidenziato dall’appellante, non sussiste la violazione della norma di cui all’art. 50, comma 2, del DPR 602/73, atteso che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo DPR, prescritta per il caso che l’esecuzione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato, il quale, al comma 2, prevede che “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non anche il comma 2 dell’art. 50 del DPR n. 602 del 1973 (così Cass. civile, sez VI, 20.06.2012 n. 10234).
Fondato è però il rilievo degli appellati relativo alla violazione dell’art. 77 del DPR 602/1973.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 13 maggio 2011 n. 70, conv. con modif. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità» (Cassazione civile, sez. un., 18/09/2014, n. 19667 e n. 19668).
L’appello principale, proposto da Equitalia Sud Spa, cui è succeduta ex lege l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve essere pertanto rigettato.
Gli appellati hanno, a loro volta, lamentato il mancato accoglimento del motivo di ricorso con il quale era stata denunciata la violazione degli artt. 47 e 47 bis del DPR n. 602/1973.
La doglianza è inammissibile, in quanto la relativa eccezione non è stata proposta nel giudizio di primo grado.
Anche l’eccezione di intervenuta decadenza dal potere impositivo (quanto a nove delle dieci cartelle impugnate) è infondata.
Ed infatti il concessionario della riscossione ha documentato, già avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, la notifica delle cartelle costituenti gli atti presupposti alla iscrizione ipotecaria.
Dalle copia degli atti prodotti è possibile evincere che la notifica di nove cartelle è stata effettuata per alcune di esse direttamente al contribuente e per altre a familiari conviventi (la moglie e i figli capaci e conviventi).
In ordine a tali ultime notifiche (non avvenute a mani del contribuente), gli appellati hanno lamentato la violazione dell’art. 139 c.p.c..
La doglianza è priva di pregio.
L’art. 139 del codice di procedura civile stabilisce, ai primi tre commi che « Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario [43, 2 c.c.], ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla».
Ciò ricordato, il richiamo operato a foglio 11 dell’atto di appello incidentale alle decisioni della Suprema Corte n. 17915 del 2008 e n. 7667 del 2009 è inconferente, in quanto dette pronunce attengono alla diversa ipotesi di consegna dell’atto a mani del portiere mentre nel caso in esame la notifica è stata effettuata a persona di famiglia (figli e moglie del contribuente), sicché le notificazioni di dette cartelle devono ritenersi regolari.
Fondato è invece il rilievo relativo alla cartella di pagamento n. 13920080002616424000 (indicata nel ricorso introduttivo del giudizio al n. 4), che risulta notificata al figlio C.E., minore all’epoca della notifica degli anni 14; consegue da ciò che – in mancanza di altra valida prova della notificazione dell’atto – va dichiarata la nullità di detta notifica e, atteso il tempo trascorso, la decadenza dal potere impositivo quanto al credito portato nella stessa.
Nessuna prescrizione si è, infine, verificata quanto alla cartella di pagamento portante il numero 1392007000405136800000, atteso che la stessa è stata notificata al contribuente.
Alla stregua di quanto si è argomentato: 1) va confermata la statuizione con la quale la Commissione provinciale ha dichiarato la illegittimità della iscrizione ipotecaria (sia pure per ragione diversa da quella indicata in sentenza); 2) va annullata la statuizione con la quale è stata dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento portanti crediti non aventi natura tributaria; 3) va, infine, dichiarata la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 13920080002616424000 e la decadenza dal potere impositivo quanto al credito portato dalla stessa. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo a tutte le questioni trattate e all’esito finale del giudizio, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese e competenze di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione Agente della Riscossione, succeduta ex lege ad Equitalia Sud Spa, con atto del 09.09.2014 nei confronti di C.A. e dell’Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia nonché sull’appello incidentale spiegato da B.L., C.R., C.A., C.N. e C.E.F., in qualità di eredi di C.A., avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia in data 14.05.2013/17.02.2014 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) conferma la declaratoria di illegittimità della iscrizione di ipoteca e annulla la statuizione con la quale il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle di pagamento portanti crediti non aventi natura tributaria;
2) dichiara la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 13920080002616424000 e la decadenza dal potere impositivo quanto al credito portato dalla stessa;
3) compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 settembre 2021, n. 25161 - In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria -che prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 giugno 2019, n. 15487 - In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 deve procedere…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15941 - L'accertamento della non contesta legittimità della iscrizione di ipoteca preclude ogni valutazione in ordine alla regolarità o meno della notifica della cartella di pagamento, atto prodromico…
- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23723 depositata il 3 agosto 2023 - L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, co. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…