COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA – Sentenza 05 febbraio 2018, n. 118

Riscossione – Iscrizione ipotecaria – Beni facenti parte di un fondo patrimoniale – Condizioni art. 170 c.c. – Legittimità – Obbligazione tributaria strumentale ai bisogni della famiglia – Collegamento tra i debiti tributari ed i bisogni famigliari

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello depositato il 22/10/2015, Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. V.G., impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro n.629/05/15 del 25/2/2015, la quale aveva accolto, sul presupposto della estraneità dei tributi ai bisogni familiari, il ricorso presentato dal sig. F.V. avverso e per l’annullamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria n.2833/30, notificatogli dall’agente della riscossione. Lamenta l’appellante l’erronea motivazione della impugnata sentenza poiché l’onere della prova di dimostrare la estraneità del carico tributario rispetto ai bisogni familiari, sarebbe stato a carico del contribuente e sarebbe da questi affatto assolto in corso di causa. Non si è costituito il contribuente. All’udienza del 22/1/20 18 la causa è stata decisa.

Motivi della decisione

Oggetto del gravame è una sentenza della CTP di Catanzaro la quale ha accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria su alcuni beni immobili facenti parte di un fondo patrimoniale.

La S.C. ha enucleato (Cass. civ., Sez. VI, 9 agosto 2017, ord. 19884; Sez. V, 6 maggio 2016, n.9188), tra gli altri, il principio per il quale <<ln tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore» (Sez. 5, Sentenza n. 2587/15, 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645-01 ricordando, ancora, come i principi di diritto espressi nei citati arresti giurisprudenziali sono stati di recente ribaditi da Sez. 6-5, n. 10975/2017).

Con una argomentazione affatto sommaria la C.T.P. non ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, particolarmente sotto il profilo, rimarcato nell’ultimo citato, dell’onere probatorio correlativo alla sussistenza o meno del nesso di collegamento tra i debiti tributari ed i “bisogni famigliari”.

In altri termini il giudice tributario di primo grado non ha effettuato alcun accertamento in fatto circa le condizioni legittimanti l’iscrizione ipotecaria de qua, né ne era stato richiesto, così “falsamente applicando” le disposizioni legislative evocate con la censura.

Non emergono dalle allegazioni del contribuente al fascicolo di primo o grado e durante l’intero iter processuale elementi di prova da esso forniti in ordine alla estraneità del debito tributario alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Nel corpo del ricorso di primo grado il contribuente non pone un problema di riferibilità del carico tributario e la relativa eccezione non è rilevabile d’ufficio, attendendo al merito dell’impugnazione, sicché rientra nella piena disponibilità della parte sollevarla o meno.

Vi è quindi che nel caso di specie il contribuente, impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria solo per vizi formali e senza nulla eccepire in ordine alla estraneità del debito tributario alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore, non ha assolto all’onere della prova incombente, per come inteso dalla giurisprudenza. In conseguenza il giudice di primo grado ha errato nel ritenere d’ufficio che il carico tributario in questione fosse estraneo ai bisogni familiari, nulla essendo stato in tal senso provato dal contribuente ed, anzi, essendo tale questione estranea al ricorso introduttivo del giudizio.

In conclusione l’appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittima l’iscrizione ipotecaria.

Condanna il contribuente appellato alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, liquidate in favore dell’appellante, in euro 6.000,00, per il primo grado, oltre spese generali 15% per euro 900,00 ed euro 8.000,00 per l’appello, oltre spese generali 15% per euro 1.200,00, oltre IVA e CPA.