COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Campobasso sentenza n. 270 del 23 maggio 2016
REGISTRO – STIME DEGLI IMMOBILI OPERATE DALL’AMMINISTRAZIONE – DEVONO CONSIDERARSI SEMPLICI PERIZIE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso R.N. impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione in materia di successioni relativo all’anno d’imposta 2007 con il quale l’Agenzia del Territorio di Campobasso aveva rettificato il valore di alcuni immobili dichiarati dal contribuente nella denuncia di successione del defunto padre.
L’adita Commissione accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato e la liquidazione della maggiore imposta.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate di Campobasso ha proposto appello a questa Commissione Tributaria Regionale lamentando un superficiale e non corretto esame dei primi giudici delle ragioni sottese all’avviso di rettifica impugnato dal R. evidenziando che il medesimo era fondato su una stima tecnica dell’UTE che, previo sopralluogo aveva valutato lo stato degli immobili e era fondata sui prezzi di mercato effettivamente praticati nella zona per immobili aventi caratteristiche analoghe a quelli del R. e che quindi tale stima, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di prime cure, soddisfaceva ampiamente l’obbligo motivazionale richiesto dalla legge.
Evidenziava inoltre che la correttezza della stima era altresì avvalorata dalla circostanza che il R., nel compilare la denuncia di successione non aveva indicato il reddito dominicale riferito ai terreni per cui non si poteva ritenere che il reddito di tali terreni fosse comprensivo anche della redditività degli immobili rurali che sugli stessi insistevano e a cui erano asserviti.
L’appellato, nel costituirsi in giudizio, si riportava sostanzialmente a quanto già dedotto nella precedente fase processuale, insistendo per la conferma della sentenza della Commissione Provinciale evidenziando che la stima degli immobili operata dall’Ufficio era da ritenersi del tutto inattendibile in quanto la valutazione effettuata dall’UTE si fondava esclusivamente sui dati raccolti dall’osservatorio del mercato immobiliare e non già sui criteri stabiliti dalla legge.
Aggiungeva inoltre che, in ogni caso, i dati presi come riferimento non erano utilizzabili in quanto si riferivano ad una tipologia diversa di fabbricati.
A mezzo di proposizione di appello incidentale chiedeva altresì che, in riforma dell’impugnata decisione, l’Ufficio venisse condannato alle spese del primo grado di giudizio oltre che a quelle relative a questa fase processuale.
All’udienza odierna l’appello veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito questa Commissione non può far altro che confermare la sentenza di I grado: va infatti evidenziato che le stime su cui si fondano gli accertamenti dell’Amministrazione finanziaria devono considerarsi semplici perizie di parte in quanto l’Ufficio che le ha redatte è un’articolazione tecnica dell’Amministrazione ed è ontologicamente legata all’ente impositore.
Peraltro l’appellato ha contestato il valore stimato dall’Ufficio, e ciò in funzione delle caratteristiche specifiche degli immobili compravenduti, che si presentavano, come risultante anche dal sopralluogo effettuato dall’UTE, fatiscenti, pericolanti e privi di impianti sicché il loro valore venale appare del tutto coerente con quello indicato nella dichiarazione di successione.
Peraltro non può assumere valenza decisiva ai fini della attribuzione di valore degli immobili la circostanza che il R., nel compilare la dichiarazione di successione, abbia omesso di compilare alcuni quadri in quanto tale omissione costituisce solo un aspetto meramente formale che non può di certo superare l’obiettiva situazione di degrado degli immobili caduti in successione che peraltro non sono minimamente paragonabili a quelli presi in considerazione dall’Ufficio nel procedere alla rettifica.
In proposito la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E, di recente emanata, nel dettare le linee cui gli Uffici periferici avrebbero dovuto informare il loro operato, ha evidenziato come sia necessario evitare che l’attività di accertamento sia ispirata alla mera caccia agli errori dei contribuenti e sia invece informato alla trasparenza e al dialogo, evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare che, oltre a creare inefficienze, determinano una percezione errata dell’operato dell’Agenzia.
L’appello va pertanto respinto e, per l’effetto confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
Sussistono fondati motivi, tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento della decisione e delle omissioni in cui è incorso il contribuente nella compilazione della dichiarazione impugnata, per operare la totale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con ciò rigettando l’appello incidentale.
P.Q.M.
La Commissione, definitivamente pronunciando
rigetta
gli appelli e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione.
Spese compensate
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19665 depositata l' 11 luglio 2023 - In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto - con la rituale allegazione di perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o di dichiarazione sostitutiva…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 15030 depositata il 29 maggio 2023 - Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo non è l'atto…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 3085 depositata il 24 marzo 2023 - La formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sez. VII sentenza n. 4284 depositata il 1° luglio 2019 - Ai fini dell'imposta di registro le stime dell’Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate, quali meri valori presuntivi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30118 - L'accertamento redditometrico si distingue, tuttavia, dalle altre metodologie di accertamento sintetico perché, a differenza di queste - che si fondano su presunzioni semplici in ragione delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2022, n. 28095 - In materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…