COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Campobasso sentenza n. 619 sez. 2 del 6 dicembre 2016
REGISTRO -APPLICABILITà DELLA SANZIONE ALL’ACQUIRENTE PER MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DA PARTE DEL NOTAIO
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ………., in persona del Direttore pro tempore, ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di ………. n. ….. che ha accolto il ricorso proposto dalla Società ………………………., in persona dell’Amministratore p.t. …………, avverso l’avviso di liquidazione imposta di registro e sanzioni n. ………. Nel ricorso, l’appellante Agenzia lamenta il mancato riconoscimento da parte di giudici di primo grado del vincolo di solidarietà passiva tra il notaio e gli acquirenti del cespite atteso che, nonostante la qualità pubblicistica del professionista, i contribuenti erano comunque tenuti a controllare che la somma versata a titolo di imposta al notaio fosse da questi correttamente ed effettivamente versata all’Erario. Nel presente giudizio di appello, non si è costituita l’appellata Società …………. La Commissione trattiene la causa in decisione.
DIRITTO
L’appellante Agenzia lamenta il mancato riconoscimento da parte di giudici di primo grado del vincolo di solidarietà passiva tra il notaio e gli acquirenti del cespite atteso che, nonostante la qualità pubblicistica del professionista, i contribuenti erano comunque tenuti a controllare che la somma versata a titolo di imposta al notaio fosse da questi correttamente ed effettivamente versata all’Erario. Il motivo è fondato. In sede di rogito di compravendita immobiliare, infatti, il notaio è responsabile d’imposta ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto. La Suprema Corte di Cassazione si è già espressa in tal senso con la sentenza 12 giugno 2009 n. 13653 affermando il principio per cui, in caso di omesso versamento da parte del notaio delle somme destinate al pagamento dell’imposta, soggetto obbligato resta comunque il privato. Tale principio è stato ribadito anche nel caso di procedura di registrazione telematica: con Ordinanza n. 5016 del 12 marzo 2015, infatti, la Suprema Corte ha statuito che “in tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, è responsabile d’imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione”. Nello stesso senso, si è espresso il Giudice di Legittimità con la sentenze n. 9952 del 15 maggio 2015 n. 12755 del 21 giugno 2016. Di conseguenza, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis e dei precedenti giurisprudenziali va affermata la correttezza della condotta posta in essere dall’Agenzia delle Entrate. Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso. Nella concreta fattispecie, in dipendenza della mancata costituzione dell’appellata Società ……………., non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello. Nulla per le spese.
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