COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Campobasso sentenza n. 640 sez. 1 del 7 dicembre 2016

RISCOSSIONE – IPOTECA – FONDO PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia,come in atti rappresentata e difesa, ha proposto appello (3-12) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia (CTP) n. 83/2/2011 con la quale si accoglieva parzialmente il ricorso di C.B.G. in relazione ad iscrizione ipotecaria per Euro 447.767,37.

Nell’appello l’appellante si duole che:

1) La sentenza è ingiusta perché l’iscrizione ipotecaria ha funzione cautelare e non espropriativa;

2) La sentenza è erronea laddove riconosce la connessione dei debiti tributari con le esigenze di tipo familiare

Chiede pertanto in riforma della sentenza impugnata,l’accoglimento dell’appello con vittoria delle spese.

Si è costituito tardivamente alle ore 11,25 il C.B.G. quando la controversia era stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va confermata la sentenza di primo grado.

In via preliminare si rileva che la doglianza secondo cui la sentenza è ingiusta perché l’iscrizione ipotecaria ha funzione cautelare e non espropriativa è infondata giacchè trattasi di atto propedeutico alla espropriazione che svuota il bene di gran parte del suo valore sin dal momento della sua iscrizione.

Quanto alla doglianza secondo cui la sentenza è erronea laddove riconosce la connessione dei debiti tributari con le esigenze di tipo familiare si osserva quanto segue.

L’art. 170 codice civile stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In giurisprudenza per la Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016 (Rv. 638353) l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.

Per Cass. sez. 6-5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015 (Rv. 637586) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.

Nella fattispecie concreta manca la prova della natura del credito se si riferisca o meno a bisogni familiari sicchè in mancanza di prove l’appello va rigettato.

Ne deriva che la sentenza di primo grado va confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l’appello. Condanna l’appellante alle spese processuali che liquida in Euro 700,00 oltre accessori di legge.