Giurisdizione del giudice ordinario e tributario – Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e ove prevista
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato il 12/11/2015, l’Agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. M.P., ha proposto appello avverso la sentenza n. 3892/04/15 del 3/7/2015, resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, la quale ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Associato O.S. e R., avverso gli atti di pignoramento presso terzi intrapresi da Equitalia Sud s.p.a.
Lamenta l’appellante l’errore della C.T.P. nella individuazione della giurisdizione.
Si è costituito in giudizio il contribuente, con il patrocinio dell’avv. A.S., depositando controdeduzioni in data 2/12/2015, insistendo per la correttezza della sentenza di primo grado stante la giurisdizione dell’A.G.O. in luogo di quella tributaria; sempre nel merito rileva che Equitalia non avrebbe dimostrato la rituale notificazione degli atti prodromi all’esecuzione. Chiede quindi il rigetto dell’appello con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 25/1/2017 le parti si sono riportate alle rispettive difese e conclusioni
Motivi della decisione
L’appello va accolto in conformità al principio di diritto in materia di giurisdizione sulle procedure espropriative affermato dalle SS.UU. della S.C. nella sentenza n. 8618 del 29/4/2015.
In particolare a norma dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo risultante dopo le modifiche recate dall’art. 2, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dal d.l. 20 settembre 2005, n. 203, come convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative (aventi natura tributaria) irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio: “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prevista”, dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di tale decreto.
Nella specie è incontroverso che il giudizio abbia ad oggetto l’opposizione al pignoramento, nelle forme dell’art. 72 bis del detto d.P.R. n. 602 del 1973, di un credito del debitore verso terzi, pignoramento avente alla base un credito dell’erario. Esso è quindi relativo ad atti dell’esecuzione forzata “successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, ed è come tale estraneo alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., SS.UU., 31 marzo 2008, n. 8279).
Né è idoneo ad incidere sul carattere della controversia il rilievo secondo cui con l’opposizione al pignoramento si era inteso impugnare anche la cartella di pagamento per nullità della sua notificazione, atteso anche che nel corso del giudizio di primo grado il contribuente non ha disconosciuto, né opposto la validità della documentazione che dimostrava l’avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali.
Ed infatti l’eventuale disconoscimento delle firme apposte sulle cartelle di pagamento, stante la loro natura di atto avente particolare fede pubblica, andava espresso con formale querela di falso da prodursi, a cura del soggetto che intende disconoscere la firma, entro novanta giorni dal giorno nel quale egli era venuto a conoscenza dell’esistenza delle cartelle stesse, quindi, nella fattispecie, dalla data nella quale Equitalia aveva prodotto le relative copie nel giudizio di primo grado.
Con la definitività della cartella di pagamento viene infatti meno la possibilità di formulare contestazioni che concernano il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi, assegnate alla cognizione delle commissioni tributarie (si veda, da ultimo, Cass., SS.UU., 18 febbraio 2014, n. 3773), appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario “gli atti posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell’esecuzione” (Cass., SS.UU., 5 maggio 2005 n. 10958).
In conclusione l’appello va accolto, con dichiarazione del difetto di giurisdizione del Giudice tributario in favore di quello civile.
Le spese e competenze del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo, come in dispositivo, in favore dell’appellante Equitalia Sud s.p.a., sulla base del valore dichiarato e giusta i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, accoglie l’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell’A.G.O.
Assegna alle parti ai fini della riassunzione innanzi il competente giudice civile il termine di tre mesi dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Condanna parte appellata, alle spese e competenze di giudizio, liquidate in favore di Equitalia Sud s.p.a., per il primo grado, in euro 4.718,00, oltre IVA e CAP, oltre spese generali (15% sul compenso totale) per euro 707,70 e, per il secondo grado, in euro 5.047,00, oltre IVA e CAP, oltre spese generali (15% sul compenso totale) per euro 757,05.