COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO – Sentenza 02 novembre 2016, n. 2760
Tributi – Omesso pagamento del tributo automobilistico – Persona “disabile con indennità di accompagnamento”
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 19 marzo 2014 la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha respinto (colla compensazione delle spese) il ricorso della parte privata contribuente, in epigrafe indicata, avverso l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni per l’omesso pagamento del tributo automobilistico dovuto per l’anno 2008 in relazione al veicolo DR 248 KL.
2. – La contribuente ha proposto appello, mediante atto recante la data del 23 luglio 2014, notificato alla controparte vittoriosa, tramite il servizio postale, in data 25 luglio 2014.
3. Alla odierna, pubblica udienza, fissata per la trattazione del gravame, nessuna delle parti è intervenuta; e, in esito alla relazione del Presidente, la Commissione ha assegnato la causa a sentenza sulle conclusioni formulate con l’atto di gravame, in epigrafe riportate.
Ragioni della decisione
1. – L’appello non merita accoglimento.
2. – Col libello introduttivo la contribuente ha impugnato l’atto impositivo, postulando l’esenzione dal tributo litigioso, ai sensi degli artt. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto persona «disabile con indennità di accompagnamento».
A corredo del ricorso la contribuente ha prodotto copia del processo verbale della Commissione medica di prima istanza di Cosenza, 27 ottobre 2004, recante il riconoscimento della invalidità a cagione della riscontrata infermità ibidem accertata.
3. – La Commissione tributaria provinciale adita ha motivato il rigetto del ricorso, rilevando che il diritto alla esenzione dal tributo litigioso non poteva essere azionato, in via diretta e immediata, in sede giurisdizionale, e che, comunque, la pretesa era infondata.
3.1 – Sotto il primo profilo, il giudice di primo grado ha sostenuto che la contribuente avrebbe dovuto esperire presso l’Ente impositore il procedimento amministrativo per il riconoscimento della esenzione e, solo in caso di epilogo negativo, ella sarebbe stata abilitata a impugnare il diniego avanti al giudice tributario.
Secondo il giudice provinciale il diritto alla esenzione, in difetto del «formale riconoscimento (presa d’atto)» da parte dell’Ente impositore, è da reputarsi meramente «potenziale o affievolito»; sicché il relativo riconoscimento spetta, «per economia processuale», alla Autorità amministrativa e non a quella giurisdizionale, alla quale è, invece, riservata «la successiva funzione giurisdizionale» nel caso di rigetto della richiesta di esenzione.
3.2 – A tale rilievo (ritenuto assorbente) la Commissione tributaria provinciale ha, peraltro, aggiunto la ulteriore considerazione che, a ogni modo, la ricorrente – oltre la documentazione sanitaria, per vero meritevole di scrutinio in sede tecnica piuttosto che a opera dell’ «organo giudicante » – non aveva prodotto « alcuna altra certificazione/documentazione per provare gli elementi / dati richiesti per avere riconosciuta […] l’esenzione del bollo auto, così come […] previsti dall’art. 30 della legge n. 388/2000 e dall’art. 8 della legge n. 449/97, nonché dalle richiamate circolari esplicative e interpretative emanate », in precedenza indicate e, precisamente: «certificazione medica congruente, con contestuale dichiarazione della targa dell’auto, della proprietà della stessa e che trattasi dell’unica auto che usufruisce della agevolazione, nonché della sua cilindrata che deve essere non superiore a determinati c.c., ecc. […] (cfr art 8 L. 449/97 e circolari esplicative della Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso n. 21/E del 23 aprile 2011 ed ancor prima n. 46 dell’11 maggio 2001 e n. 186/E del 15 luglio 1998)».
Sicché, in carenza di produzione della «documentazione completa», non poteva riconoscersi il preteso diritto alla esenzione dal tributo litigioso.
4. – La appellante ha censurato la sentenza impugnata, sviluppando due motivi, che, per ragioni di ordine logico-giuridico, vengono scrutinati in ordine inverso a quello seguito dalla parte nella illustrazione delle censure.
4.1 – In punto di diritto la appellante ha confutato l’assunto del primo giudice secondo il quale il diritto alla esenzione dal tributo litigioso non potesse essere fatto valere in sede giurisdizionale in via immediata e diretta.
Al riguardo il difensore ha argomentato: la legge nel riconoscere il diritto alla esenzione dal tributo in parola, a favore delle particolari categorie indicate, non subordina la fruizione del beneficio fiscale alla condizione del «previo esperimento di alcuna procedura amministrativa»; si tratta di un diritto «soggettivo perfetto» il quale prescinde «dalla emanazione di un provvedimento amministrativo di concessione » e può essere fatto valere, senz’altro, dal titolare davanti al giudice tributario mediante la impugnazione dell’atto impositivo del tributo preteso in violazione della esenzione.
4.2 – Con ulteriore motivo la appellante censura « travisamento dei fatti » in ordine alla ritenuta carenza di prova del diritto alla esenzione.
In proposito il difensore obbietta che, mediante la produzione del processo verbale della Commissione medica di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile, la contribuente ha offerto la dimostrazione del diritto alla esenzione, in quanto l’atto documenta l’accertamento amministrativo, operato dal competente organo della Pubblica Amministrazione, dello « status soggettivo » della appellante.
5. – La denunzia di « violazione di legge », contenuta nel primo motivo di appello, sopra illustrato, è fondata.
Il dato normativo non conforta in alcun modo la tesi della Commissione tributaria provinciale che il riconoscimento del diritto all’esenzione dal tributo automobilistico sia subordinata all’adempimento dell’onere della preventiva richiesta del beneficio all’Ente impositore.
È ben vero che sono previsti procedimenti amministrativi per il conseguimento della esenzione.
Ma siffatta previsione assicura soltanto al contribuente l’opportunità di ottenere preventivamente la esenzione così da non essere esposto alla azione impositiva, senza che, in difetto, sia ovviamente pregiudicata la possibilità di far valere, sia in sede amministrativa (mediante istanza di autotutela), che in sede giurisdizionale (mediante ricorso avverso l’atto impositivo) il diritto alla esenzione.
La conclusione riceve conforto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di esenzione dalla imposta sul reddito della persone giuridiche e dalla (soppressa) imposta locale sui redditi.
La Corte suprema di cassazione ha, infatti, affermato il principio di diritto secondo il quale le esenzioni hanno la natura di veri e propri diritti soggettivi, operano ipso iure, in quanto « benefici direttamente accordati dalla legge, e competono [al contribuente] indipendentemente da […] iniziative in sede amministrativa e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell’Amministrazione Finanziaria » (Cass., Sez. 5, sentenza n. 1394 del 24/07/2011, Rv. 618532; cui adde: Cass., Sez. 5, sentenza n. 3925 del 18/03/2002, Rv. 533109; Cass., Sez. 5, sentenza n. 7943 del 26/04/2004, Rv. 572341; Cass., Sez. 5, sentenza n. 14691 del 04/06/2008, Rv. 603982; e Sez. 5, sentenza n. 15874 del 07/07/2009); sicché possono essere senz’altro « fatte valere con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto [impositivo] che, esplicitamente o implicitamente [dette esenzioni] escluda » (sentenze n.ri 13954 del 2011, 14691 del 2008 e 553109 del 2002, cit.).
6. – La fondatezza della censura testé scrutinata non comporta, tuttavia, l’accoglimento del gravame.
6.1 – La decisione appellata risulta, infatti, sorretta dall’ulteriore e assorbente considerazione della Commissione tributaria provinciale circa la carenza della prova « completa » dei fatti costituitivi del diritto alla esenzione.
Per vero la giurisprudenza di legittimità, nei citati arresti, ha, ancora, affermato che, nel caso in cui il contribuente intenda far valere il diritto alla esenzione direttamente davanti al giudice tributario in sede di impugnativa dell’atto impositivo del tributo dal quale è esentato, è gravato dall’ «onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la esenzione […] secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art 2967 cod. civ. » (sentenza n. 13954 del 2011).
6.2- Sotto tale profilo la appellante ha utilmente confutato il negativo scrutinio del primo giudice soltanto in parte e, precisamente, limitatamente al (mero) presupposto soggettivo della esenzione, avendo spiegato di aver prodotto il processo verbale della Commissione medica di prima istanza di Cosenza, 27 ottobre 2004, comprovante il riconoscimento della invalidità totale con diritto alla indennità di accompagnamento.
Ma la appellante ha omesso di offrire la prova della sussistenza dei presupposti oggettivi della esenzione dal tributo automobilistico, prescritti dalla legge e, peraltro, espressamente indicati dalla Commissione tributaria provinciale nella sentenza appellata (v. supra par. 3.2).
6.3 – La rilevata omissione del completo adempimento dell’onere probatorio, gravante sulla contribuente, comporta la reiezione del gravame.
E in tal senso la Commissione tributaria regionale conferma la sentenza appellata.
7.— Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine al regolamento delle spese del presente grado del giudizio in carenza della costituzione della parte vittoriosa appellata.
8. – Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parte appellante, per effetto della totale soccombenza, è tenuta al versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l’appello.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sull’appello proposto dalla contribuente D.M.M., mediante atto del 25 luglio 2014, nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica pro tempore, legale rappresentante, avverso la sentenza, deliberata inter partes addì 19 marzo 2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
– conferma la sentenza appellata.
Nulla per le spese.
Dichiara l’appellante tenuta al versamento di una somma ulteriore, pari al contributo unificato dovuto per l’appello.
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