COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Catanzaro sentenza n. 2760 del 2 novembre 2016 – Nel caso in cui il contribuente intenda far valere il diritto alla esenzione direttamente davanti al giudice tributario in sede di impugnativa dell’atto impositivo del tributo dal quale è esentato, è gravato dall’ «onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la esenzione […] secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art 2967 cod. civ.