COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Catanzaro sentenza n. 3411 sez. 1 del 1 dicembre 2016
ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – RICHIAMO AL PROCEDIMENTO PENALE PER IL RADDOPPIO DEI TERMINI DI DECADENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.T. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento n. TD —–, con il quale l’Agenzia delle Entrate — aveva provveduto al recupero di Irpef, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2002 sulla base delle risultanze di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza di — ed eccepiva la violazione dei termini ordinari di decadenza del potere di accertamento, la illegittimità dell’atto per difetto di motivazione e perché emesso prima del decorso del termine di giorni sessanta successivi alla data di consegna, nonchè la sussistenza di vizi di merito e chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato.
L’Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, eccepiva anzitutto la inammissibilità del ricorso, perché tardivo, e nel merito la infondatezza dello stesso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, con sentenza in data 20.11.2014/12.03.2015, accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto dell’1.10.2015, l’Agenzia delle Entrate, la quale lamentava che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso tardivamente proposto, non potendo trovare applicazione nel caso in specie l’art. 184 bis cpc, il cui ambito di applicazione è limitato alle sole attività difensive in corso di causa e non anche alle attività di costituzione; deduceva, inoltre, l’Ufficio la erronea interpretazione ed applicazione -da parte del primo giudice dell’art. 37, commi 24 e 25 del D.L. n. 223/2006 nonché la violazione degli artt. 42 del DPR n. 600/1973 e 7, comma l, della legge 212/2000.
M.T. resisteva al gravame, del quale chiedeva il rigetto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.
All’odierna udienza di discussione la causa era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che il ricorso proposto dalla contribuente fosse dichiarato inammissibile, per violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, deducendo al riguardo che la norma di cui all’art. 184 bis cpc non avrebbe potuto trovare applicazione trattandosi di attività di costituzione della parte (e non di attività difensive da espletare nel corso del processo).
La doglianza va disattesa.
Premesso, al riguardo, che l’Agenzia non contesta la sussistenza del dedotto “caso fortuito”, l’art. 153, comma 2, del codice di procedura civile (inserito dall’art. 45, comma 19, della l. 18 giugno 2009, n. 69, con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009 per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore) consente l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini anche nel caso di specie.
La Suprema Corte ha infatti ritenuto che nel giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie detto istituto può operare in relazione allo specifico atto impositivo riguardo al quale si è verificata la decadenza del contribuente dal diritto d’impugnazione, e quindi in sede di impugnazione – sia pur tardiva – dell’atto stesso (così Cassazione civile, sez. trib., 02/03/2012, n. 3277).
Peraltro i giudici di legittimità hanno affermato l ‘ulteriore principio in base al quale l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.p.c. (nella formulazione anteriore all’abrogazione disposta dall’art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69) deve essere letto alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive, sicchè tale istituto, avrebbe potuto trovare applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall’impugnazione per incolpevole decorso del termine (vedi Cassazione civile, sez. VI, 29/07/2010, n. 17704).
Con il secondo motivo di gravame l’Ufficio ha lamentato la erronea interpretazione, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, dell’art. 37, commi 24 e 25, del D.L. n. 223/2006.
Va qui ricordato che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accertare le disponibilità finanziarie e patrimoniali della M. in quanto coniuge separata ma convivente presso il medesimo domicilio di F.V.G. (persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza); essendosi la convivenza protratta per un periodo rientrante nell’ultimo quinquennio, senz’altro legittime sono state le operazioni di verifica nei confronti della contribuente.
Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria assume di non essere incorsa in alcuna decadenza dal potere di accertamento, in quanto nel caso in esame sussistevano le condizioni di legge per il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento; ha sul punto dedotto che “la denuncia all’A.G. contenuta nella nota num. 5443/23460 del 15.06.2006 dei reati fiscali ipotizzati a carico di entrambi i coniugi (F.V.G. e M.T.) rappresenta il presupposto per il raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento, introdotto dall’art. 37 comma 24-25 D.L. 233/2006, in presenza di violazioni penalmente rilevanti al D.Lgs. 74/2000” (v. fol. 5 atto di appello).
Di tale denuncia non vi è però traccia alcuna nel presente giudizio, non avendo l’Ufficio finanziario provveduto alla relativa produzione avanti la Commissione provinciale e a questa Commissione regionale.
Ed invero l’Agenzia delle Entrate ha prodotto soltanto copia del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di R.E. datato 13 novembre 2012 in cui si fa riferimento al procedimento n. — Registro Misure di Prevenzione pendente presso la Procura di R.E., nel quale la M. è stata denunciata unitamente al coniuge per reati tributari, ai sensi del D.Lgs. 74/2000.
Tale generico richiamo non consente di valutare la “notitia criminis” ai fini della possibilità di ritenere operante il raddoppio dei termini.
E’ bene evidenziare che in subiecta materia la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 15/05/2015, n. 9974, ha anzitutto ritenuto che può concedersi il raddoppio dei termini, ex art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, in presenza di una notitia criminis di natura fiscale anche nella ipotesi di archiviazione del procedimento penale sulla vicenda (conf Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2016, n. 11171 secondo cui “in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 663 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011″); quindi, i giudici di legittimità hanno richiamato la decisione della Corte Costituzionale (sent. 247/2011), secondo la quale: 1) “il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro dei fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale”; 2) l’obbligo di denuncia “sorge anche ove sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali ed il cui accertamento resti riservato all”autorità giudiziaria penale”; 3) “la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato”; 4) il giudice tributario “dovra’ controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”.
Nel caso in esame la M. ha eccepito che nessuna notizia di reato, ex art. 331, a suo carico era stata inoltrata alla Procura delle Repubblica e che, comunque, mancava -per l’azione accertatrice- il presupposto fondamentale della violazione penalmente rilevante (v. fol. 5 ricorso introduttivo); pertanto (secondo quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale) “… a) in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l’onere di provare detti presupposti è a carico dell’amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il più ampio potere accertativo attribuitole dal censurato terzo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972; b) il correlativo tema di prova – e, quindi, l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario – è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato; c) gli eventuali limiti probatori propri del processo tributario hanno, pertanto, una ridotta incidenza nella specie e, comunque, non costituiscono oggetto delle sollevate questioni”.
Ora, non avendo l’Agenzia appellante prodotto “la denuncia all’A.G. contenuta nella nota num. 5443/23460 del 15.06.2006 dei reati fiscali ipotizzati a carico di entrambi i coniugi (F.V.G. e M.T.)” nessun controllo può essere effettuato sulla sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia (onere, questo, gravante sull’Ufficio finanziario ai fini dell’illegittimità dell’emanazione dell’atto fruendo del raddoppio del termine, giusta statuizione della Corte Costituzionale).
Ne consegue che il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
La infondatezza di tale motivo di gravame preclude l’esame di tutte le altre questioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate.
L’appello deve essere, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione di tutte le questioni, anche di diritto, trattate, per compensare integralmente tra le parti anche le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P. Q. M.
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione prima, definitivamente decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate — con atto dell’1.10.2015 nei confronti di M.T. avverso la sentenza resa in causa tra le stesse parti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone in data 20.11.2014/12.03.2015, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
l ) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
2) compensa le spese e competenze del presente grado del giudizio.
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