COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Catanzaro sentenza n. 377 del 12 marzo 2015
TRIBUTI – REGISTRO – ACQUISTO MEDIANTE USUCAPIONE – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Crotone il sig. (…) ha impugnato l’avviso di liquidazione n. 2009/003/SC/000 notificato il 2.4.2010, avente ad oggetto imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, oltre accessori, per un totale di €. 8.116,74, relative all’acquisto mediante usucapione di tre unità immobiliari site nel Comune di (…) via (…) (n. 61 A, piano terra, foglio di mappa n. 11, part. 266, sub 2, Cat C/3, classe 2 di mq 19, rendita € 23,55; n. 61 B, piano terra, foglio di mappa n. 11, part. 266, sub. 3, cat. A/3, classe 2, vani 7, rendita € 258,23; n. 61 B, piano primo, foglio di mappa n. 11, part. 266, sub. 4, cat. A/3, classe 2, vani 7, rendita € 361,52).
L’acquisto per usucapione è stato dichiarato con sentenza n. (…) del (…) del Tribunale di Crotone, Sezione Distaccata di Strangoli.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’avviso di liquidazione per violazione dell’art. 52, n. 2 e n. 2 bis del DPR n. 131/1986 e per difetto assoluto di motivazione, non contenendo le indicazioni prescritte.
Ha, inoltre, dedotto la mancata applicazione dell’aliquota relativi ai benefici previsti per la prima casa di abitazione, giacché l’acquisito mediante usucapione è da equiparare a trasferimento negoziale.
A tal fine il ricorrente ha espressamente dichiarato: a) che il bene è ubicato nello stesso comune di residenza ed è utilizzato dal proprio nucleo familiare; b) che non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile usucapito; c) di non essere titolare, neppure per quote, nonché in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali.
Il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e di merito che si è espressa nel senso dell’applicabilità dei benefici previsti per l’acquisto della prima casa di abitazione anche nel caso di acquisto per usucapione.
Egli ha, infine, rilevato che la rendita attribuita, pari ad € 56.739,00 è superiore a è di € 41.755,56.
Il ricorrente ha concluso richiedendo l’annullamento dell’atto impugnato per difetto di motivazione o, in subordine, che sia riconosciuto il proprio diritto di usufruire dei benefici fiscali per la prima casa di abitazione, con riduzione della relativa aliquota .
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.
Con successivo ricorso lo (…) ha impugnato la cartella di pagamento n. 133 2010 per la somma di € 11.238,73, emessa a causa del mancato pagamento di quanto indicato nell’avviso oggetto di impugnazione.
Il ricorrente ha ribadito le argomentazioni relative all’applicabilità dei benefici fiscali previsti per la prima casa e ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato per difetto di motivazione o, in subordine, che le sanzioni siano ridotte al minimo edittale. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si sono costituite l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone ed Equitalia ETR S.p.a., le quali, dedotta l’infondatezza delle censure, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di causa.
Con sentenza n. 136 depositata il 10 settembre 2012 la Commissione tributaria provinciale di Crotone ha riunito i due ricorsi e li ha accolti, compensando le spese del giudizio.
La sentenza, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione, ha ritenuto applicabili anche agli acquisiti per usucapione le agevolazioni previste per gli acquisti a titolo oneroso della prima casa.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo, innanzi tutto, il mancato rispetto della giurisprudenza in materia, che, pur equiparando gli acquisti per usucapione agli acquisiti a titolo oneroso, ai fini delle agevolazioni fiscali, ha limitato l’applicabilità di tali agevolazioni alla sola imposta di registro, con esclusione delle imposte ipotecarie e catastali. Erroneamente, pertanto, la sentenza di primo grado avrebbe genericamente riconosciuto i benefici per la prima casa, senza operare alcuna distinzione tra imposte.
Con il secondo motivo l’Agenzia ha rilevato che l’applicabilità delle agevolazioni resta subordinata alla presenza delle condizioni stabilite, fra le quali le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, nota II bis, della tariffa. Nel caso di acquisto per usucapione tali dichiarazioni andrebbero rese nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio volto all’usucapione. Nel caso di specie tali dichiarazioni non risultano rese.
Con il terzo motivo l’Agenzia appellante si duole del fatto che, in esito al giudizio in cui la stessa è risultata soccombente, il giudice abbia disposto la compensazione delle spese, invece di pronunciare condanna. Ha dedotto che l’art. 92, 2° comma, c.p.c., quale risultante dalla modifica apportata dall’art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69, prevede che il giudice possa compensare in tutto o in parte le spese del giudizio solo laddove via sia soccombenza reciproca o concorrano altre eccezionali ragioni, da esplicitare in motivazione.
L appellato non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2015 la dr.ssa (..) l’Ufficio ha ribadito l’inapplicabilità delle agevolazioni richieste ed ha insistito per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza appellata. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.
Diritto
La controversia ha ad oggetto gli atti con i quali l’amministrazione finanziaria tende ad ottenere il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastali oltre accessori, in seguito all’acquisto per usucapione da parte del sig. (…) delle unità immobiliari indicate nell’esposizione in fatto.
L’Agenzia delle Entrate deduce l’erroneità della sentenza di primo grado della Commissione tributaria di Crotone che, riconosciuto che il ricorrente ha titolo ad ottenere le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione ha annullato l’avviso di liquidazione emesso dalla stessa Agenzia e la cartella di pagamento.
Ragioni di ordine logico inducono all’esame prioritario del secondo motivo di appello, con il quale l’appellante rileva il difetto di una delle condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici, vale a dire le dichiarazioni dell’acquirente, a inserire nell’atto di acquisto, di cui alla nota II bis all’art. 1 della tariffa allegata a DPR 26 aprile 1986 n. 131. Tali dichiarazioni, nel caso di acquisto per usucapione andrebbero inserite nell’atto introduttivo del giudizio per usucapione ovvero nel corso del giudizio stesso.
Il motivo è fondato.
È noto che la nota II bis all’art. 1 della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131, nel testo modificato dal D.L. 22 maggio 1993 n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 243, subordina i benefici relativi all’acquisto della prima casa, tra l’altro, alle seguenti condizioni: a) che l’acquirente dichiari di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato; b) che l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che l’acquirente dichiari nell’atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa previste dalla stessa legge oppure da leggi precedenti.
La giurisprudenza ha precisato che il legislatore, con ciò, ha posto un preciso onere a carico dell’acquirente, che costituisce una condizione essenziale per fruire delle agevolazioni previste e che ha quale finalità quella di consentire all’Ufficio tributario di promuovere tempestivamente gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti in parola. Ha specificato, al riguardo, che il regime agevolato può trovare applicazione solo se vi sia la richiesta e se essa sia formulata dal compratore nell’atto di acquisto, non essendo contemplata alcuna modalità alternativa. La richiesta, quindi, può essere contenuta solo nell’atto di acquisto (in questi termini, Cass., sez. V, 12 febbraio 2009 n. 3449).
Il riconoscimento che l’applicazione dell’aliquota agevolata può aversi anche in relazione agli acquisti per esecuzione, in cui non esiste un atto negoziale di acquisto, ha condotto alla necessità di ammettere che le dichiarazioni di cui sopra possano essere inserite anche in altro atto, quale quello introduttivo del giudizio per usucapione ovvero in altro atto intervenuto nel corso del giudizio stesso. In mancanza di tale dichiarazione mancano le condizioni poste dalla norma, da interpretare rigorosamente, per la fruizione del beneficio (Cass. sez. V, 11 giugno 2010 n. 14120).
Nel caso di specie non risulta che tale dichiarazione sia stata resa.
Essa risulta resa unicamente nei ricorsi proposti avverso l’avviso di liquidazione e avverso la cartella di pagamento. Ma tale dichiarazione non assolve alle finalità individuate dalla giurisprudenza, che ha posto in rilievo l’esigenza che l’Ufficio sia posto in condizione di promuovere tempestivamente gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti. In questo caso la dichiarazione è successiva addirittura all’atto impositivo e all’atto di riscossione. L’ammissione della possibilità di una tale manifestazione appare in netto contrasto con gli orientamenti sopra richiamati, che escludono categoricamente modalità alternative a quelle previste, successive all’atto che importa ovvero dichiara l’acquisto del bene.
Per completezza è da rilevare anche la fondatezza del primo motivo di appello, giacché, in effetti, e come riconosciuto nella parte motiva dagli stessi giudici di primo grado, le agevolazioni riguardo all’aliquote concernono solo l’imposta di registro e non anche le imposte ipotecarie e catastali (Cass., sez. V, 16 dicembre 2008 n.29371). Nonostante ciò, la sentenza di primo grado ha disposto il totale accoglimento dei ricorsi.
E’ inammissibile, infine, il terzo motivo di appello, con il quale l’appellante deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c., che, nel testo vigente all’epoca di emissione della sentenza, ammetteva la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione. L’appellante, infatti, risultato soccombente in primo grado, non ha alcun interesse a dolersi di una statuizione quale la compensazione delle spese, tenuto conto che la contraria statuizione avrebbe importato la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata, vanno rigettati i ricorsi proposti dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione e la cartella di pagamento.
Le particolarità della fattispecie, nella quale il disconoscimento del diritto alle agevolazioni è legato alla sola circostanza della mancata dichiarazione in sede di giudizio relativo all’usucapione, fa apparire equa la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sull’appello, proposto da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Crotone mediante atto del 4 marzo 2013 nei confronti di (…) avverso la sentenza deliberata inter partes addì 21 maggio 2012 dalla Commissione provinciale di Crotone disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in riforma della sentenza appellata, rigetta i ricorsi proposti dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione e la cartella di pagamento. Compensa le spese del doppio grado del giudizio.