COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – Sentenza 14 febbraio 2013, n. 75
RISCOSSIONE – DISCONOSCIMENTO CON ATTO DI RISCOSSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA – INCREMENTI OCCUPAZIONALI NELLE AREE SVANTAGGIATE – ILLEGITTIMITÀ
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La presente controversia ha come oggetto una cartella di pagamento notificata in data 13.04.2011, alla Cooperativa T.S. a.r.l., emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, sulla dichiarazione Modello Unico 2008 per il periodo d’imposta 2007. Con tale atto veniva richiesto un versamento di un importo complessivo di euro 9.398.391,00, per imposta, sanzione e interessi a seguito di presunta, indebita utilizzazione di un credito di imposta per un importo di euro 6.395.320,00.
Con il ricorso introduttivo la società sosteneva l’illegittimità del recupero, affermando di aver superato legittimamente il limite quantitativo del cd. “de minimis”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 233/08/12 accoglieva il ricorso, ritenendo che, nel caso in esame, non fosse possibile emettere cartella di pagamento ex art. 36 bis DPR 600/73.
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, per chiederne la riforma, sostenendo, in particolare, la piena regolarità motivazionale della cartella di pagamento impugnata e la legittimità della ripresa a tassazione operata.
La Cooperativa, regolarmente costituitasi, chiede, con le proprie controdeduzioni il rigetto del gravame.
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
All’udienza odierna sono presenti il rappresentante dell’Ufficio e il difensore del contribuente.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle Entrate non sia fondato e non possa, pertanto, essere accolto, per le considerazioni che verranno esposte nel prosieguo.
Il Collegio ritiene, in primis, che il disconoscimento di un credito d’imposta (nella specie, il credito d’imposta sugli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate) non può avvenire con un mero atto di iscrizione a ruolo ed è nullo l’avviso di mora emesso senza preventiva notifica di un atto di accertamento. Inoltre, non è possibile utilizzare la procedura ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 per rettificare l’ammontare del predetto credito d’imposta in quanto tale norma è utilizzabile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e, quindi, non di fronte a disposizioni di legge suscettibili «di interpretazioni diverse, le quali esigono un motivato avviso di accertamento Né può considerarsi la circostanza che la cartella sia stata emessa, non sussistendo quei motivi di incertezza indicati nell’art. 6, comma 5, L. 212/2000. Detta “incertezza”, infatti, può emergere anche dal dato obiettivo, quale, ad es. in presenza di un debito di rilevante importo che richieda chiarezza sull’operato del contribuente laddove, invece, un debito o credito insignificante appare inidoneo a far sorgere dubbi.
Per quanto riguarda le altre questioni, il Collegio osserva:
1) In riferimento alla mancata esposizione del credito nel Quadro RU dell’Unico 2008 relativo al periodo di imposta del 2007, si fa notare che nel campo RU 13 poteva essere indicato solo il credito di imposta residuo della precedente dichiarazione, e tale importo, per la parte del credito automatico, non poteva che essere pari a zero perché nell’anno precedente, il 2006, il valore era stato sempre pari a zero. Inoltre come precisato nella Risoluzione n. 127/E del 4/10/2004: «.” salva l’ipotesi di decorso del termine di prescrizione, il bonus maturato nei precedenti periodi d’imposta può ancora essere legittimamente fruito, anche se lo stesso non risulta evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative a ciascun periodo d’imposta di maturazione del bonus stesso. Si ricorda al riguardo, che l’indicazione del credito d’imposta maturato nella dichiarazione dei redditi, non essendo prevista la pena di decadenza, non comporta la perdita del diritto a fruirne, nonostante l’omessa o incompleta indicazione.»
2) In riferimento alla tempistica adottata per l’utilizzo mediante compensazione del credito maturato, la Cooperativa prima di procedere aveva presentato in data 10 aprile 2006 una “istanza intesa ad ottenere l’Ulteriore Credito di imposta ex art. 7, comma 10, L. 388/2000”. A fronte del silenzio dell’Agenzia la Cooperativa provvedeva solo a partire dal 16 ottobre del 2006 a compensare il credito vantato.
3) le assunzioni dei lavoratori da cui scaturiscono i crediti d’imposta maturati, discendono da una convenzione quadro sottoscritta con il Ministero dell’Istruzione. Tale convenzione prevedeva la stabilizzazione di lavoratori appartenenti al bacino (una banca dati nominativa) di soggetti svantaggiati a carico del fondo dell’occupazione dell’epoca definiti “Lavoratori Socialmente Utili”. La convenzione aveva come presupposto il D.lgs. n. 468/1997. Le agevolazioni stabilite da questo decreto così come modificato dal successivo D.lgs. n. 81/2000 erano riservate ad un bacino di soggetti ben delimitato e prevedevano nei casi di stabilizzazioni di tali lavoratori precari ex LSU una serie di misure agevolative tra cui l’incentivo di cui al punto 2) dell’art. 3. Per espressa previsione della convenzione le imprese chiamate a stabilizzare questi soggetti LSU, rinunciavano espressamente all’incentivo di cui all’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000, stabilito nel D.lgs. n. 468/1997, poiché la successiva L. 388/2000 aveva previsto un credito automatico appunto in credito d’imposta all’occupazione e, quindi, una nuova misura che avrebbe consentito di godere di un più ampio e favorevole incentivo.
Va sottolineato che la stabilizzazione di un così rilevante numero di ex precari attraverso l’offerta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sarebbe stata possibile senza la previsione di un tale ventaglio di benefici e incentivi chiari e ben qualificabili.
Infine, a conferma di quanto sia stata storicamente riuscita quella operazione di stabilizzazione, ne è testimonianza il fatto che quegli stessi lavoratori sono ancora in forza e in maniera continuativa da oltre dieci anni, mentre gli incentivi si sono ormai da tempo esauriti.
Ai fini della risoluzione della presente vertenza, giova, altresì, ricordare la sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 08.09.2011, in tema di esenzioni fiscali concesse alle società cooperative di produzione lavoro, con riferimento agli “aiuti di stato”. Secondo la Corte U.E., per escludere il carattere di “aiuto” a una agevolazione o ad una esenzione fiscali alla società cooperative è sufficiente che la cooperativa beneficiaria si trovi in una situazione di fatto diversa rispetto agli altri operatori e dunque persegua realmente una finalità mutualistica.
Ne deriva che, in presenza di una cooperativa con effettivo scopo mutualistico (come nel caso di cui si discute), risulta inutile ogni verifica circa la “giustificazione” dell’agevolazione alla luce del sistema tributario nazionale.
In definitiva il credito d’imposta in esame non può considerarsi in ragione “de minimis” in quanto si tratta di aiuto a lavoratori svantaggiati (scopo mutualistico) e non alle imprese, ossia l’agevolazione in discorso costituisce una misura volta a favorire la creazione di posti di lavoro in specifiche aree territoriali e, pertanto, la sua natura è quella di aiuto all’occupazione e non di aiuto alle imprese, come, peraltro, è dimostrato dal rilevante numero di lavoratori disabili che hanno potuto avvantaggiarsene.
Sulla base delle dedotte considerazioni, confermando, anche se con diversa motivazione, la sentenza della Commissione Provinciale, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello dell’Ufficio, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Tenuto conto della particolare peculiarità della controversia e dell’importanza e delicatezza delle questioni trattate, il Collegio ritiene di compensare le spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione 14a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
“Respinge l’appello dell’Ufficio. Spese compensate”.
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