COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – Sentenza 27 febbraio 2013, n. 128
RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE – SOTTOSCRIZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE – OMESSA INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La presente controversia ha come oggetto una cartella di pagamento (con richiesta di versamento per euro 1.235,26) emessa nei confronti della sig.ra S.M.C., per Irpef, a seguito di liquidazione ex art. 36 ter DPR 600/1973 della dichiarazione Modello Unico 2003 – redditi 2002.
Nel ricorso introduttivo la contribuente sosteneva l’illegittimità della cartella per violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente.
L’Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni ex adverso sollevate, deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 369/47/2009, accoglieva il ricorso per tardività della notificazione della cartella di pagamento.
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle Entrate DP 3 per chiederne la riforma.
In particolare l’Ufficio segala che la sentenza n. 369/47/2009 tratta argomenti che esulano dalla presente controversia sia per quanto riguarda il fatto sia per quanto riguarda la motivazione in diritto.
Inoltre l’Ufficio argomenta anche sulla sottoscrizione della cartella esattoriale e sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituisce in giudizio la contribuente per chiedere, con le proprie controdeduzioni il rigetto del gravame.
La causa, non essendo stata presentata istanza di trattazione in pubblica udienza, viene decisa con procedimento camerale.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle Entrate sia pienamente fondato e vada, pertanto, accolto.
E, invero, per quanto riguarda la sottoscrizione dell’atto, giova ricordare ex multis la sentenza n. 8613/2011, con la quale la Cassazione ha confermato il principio di diritto secondo il quale “in via generale la cartella esattoriale quale elemento di riscossione degli importi dovuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto Ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite l’apposito numero di codice”.
La regolarità della cartella dunque non dipende tanto dall’apposizione di un sigillo o di un timbro o di una sottoscrizione illeggibile, quanto dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo tributario del potere di emetterla.
Per quanto riguarda il responsabile del procedimento deve ritenersi presente che l’indicazione del responsabile del procedimento non era prevista a pena di nullità prima dell’entrata in vigore della legge 28.02.2008 n. 31 di conversione del D.L. n. 248 del 2007 (art. 36 comma 4 ter), con il quale è previsto, in ordine alla cartella di pagamento, “a pena di nullità, indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quelli di emissione e di notificazione della stessa cartella”. Tale decreto fissa la decorrenza di tale disciplina dal giugno 2008, e giunge a precisare, con evidente portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”, in tal senso la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 27.02.2009 e la sentenza della Cassazione n. 10805/2010.
In conclusione sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello dell’Ufficio deve essere accolto, con conseguente conferma del ruolo impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della circostanza che la contribuente, in primo grado era risultata “vittoriosa”.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione 1ª, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: “Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate”.
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