COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – Sentenza 4 marzo 2013, n. 86

ACCERTAMENTO – DENTISTA – SPROPORZIONE TRA COSTI PORTATI IN DETRAZIONE E RICAVI DICHIARATI, LIMITATO NUMERO DI PRESTAZIONI DENUNCIATE – DETERMINAZIONE INDUTTIVA RICAVI NON CONTABILIZZATI – NUMERO EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI, PARTENDO DAI PRODOTTI MONOUSO UTILIZZATI, IN PARTICOLARE GLI ASPIRA SALIVA – ILLOGICITA’ ED ERRORI NEL APPLICAZIONE DEL METODO UTILIZZATO

In data 21.4.2009 lo studio medico dentistico del dott. G. e Dott.ssa P. depositava ricorso avverso l’avviso d’accertamento col quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti, rettificava l’imponibile dichiarato ai fini IRAP 2005, elevandolo da € 103.357,00 ad € 340.191,00. L’Agenzia delle Entrate, infatti, non ritenendo congruo quanto dichiarato – sulla base della sproporzione tra costi portati in detrazione e ricavi dichiarati, nonché del limitato numero di prestazioni denunciate per un totale di 933, pari cioè a circa 4 prestazioni giornaliere per 2 titolari e 3 collaboratori – determinava induttivamente ricavi non contabilizzati per € 236.834,00, desumendo il numero effettivo delle prestazioni, partendo dai prodotti monouso utilizzati, in particolare gli aspira saliva.

Col ricorso veniva chiesto l’annullamento dell’avviso impugnato, mancando nella fattispecie i presupposti per il ricorso al metodo induttivo e, nel merito, sottolineando diverse illogicità ed errori nel applicazione del metodo utilizzato.

In data 8.6.2009 si costituiva l’Ufficio ribadendo, con dovizia di particolari, la validità del metodo utilizzato e l’incongruenza degli importi dichiarati dal contribuente. Chiedeva, quindi, la conferma dell’avviso d’accertamento.

In data 8.1.2010 la CT Provinciale di Roma, con sentenza n. 6/01/10, pur riconoscendo e giustificando l’utilizzazione del metodo induttivo e legittima, nella fattispecie, la presunzione di maggiori ricavi, accoglieva il ricorso nel merito, condividendo le eccezioni del contribuente circa la correttezza del metodo utilizzato, fondato su presupposti errati. Veniva conseguentemente annullato l’avviso d’accertamento impugnato. Spese compensate.

In data 24.3.2011 l’Ufficio presentava appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Veniva illustrato, infatti, come la stessa fosse contraddittoria e fondata su presupposti errati dato che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente e fatto proprio dalla CT Provinciale, l’Ufficio aveva adottato in sede di ricostruzione dei ricavi uno scarto del 25% sia tra il numero dei prodotti monouso utilizzati ed il numero di sedute presunte, sia tra quest’ultime ed il numero delle prestazioni fatturabili. Si faceva notare, infine, come il contribuente non avesse fornito alcune concreta prova, atta a dimostrare l’infondatezza e l’erroneità del metodo seguito dall’Ufficio.

In data 9.5.2011 il contribuente presentava contro deduzioni ed appello incidentale. In particolare veniva contestata la riconosciuta applicabilità del metodo induttivo, data l’inesistenza dei presupposti, stante la validità ed il pieno equilibrio dei dati dichiarati. Veniva ribadita, poi, la correttezza della sentenza per quanto riguardava il merito, essendo l’Ufficio, nella ricostruzione dei ricavi, incorso in diverse presunzioni errate, che venivano di nuovo illustrate e contestate. Si chiedeva infine la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese.

In data 8.1.2013 il contribuente presentava memorie aggiuntive ribadendo ed ampliando le proprie tesi ed allegava voluminosa documentazione a sostegno, anche indiretto, delle stesse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata è ben formulata, analitica ed esauriente in tutti i punti della contestazione, questa Commissione la condivide e conseguentemente essa merita la conferma. D’altro canto l’Ufficio nell’appello non apporta elementi tali da mettere in dubbio le affermazioni del contribuente, recepite dalla sentenza stessa.

In particolare, ferma restando l’applicabilità nella fattispecie del metodo induttivo, stante l’esistenza di presupposti gravi, precisi e concordanti, ben individuati nell’avviso d’accertamento e ripresi dalla sentenza, ciò che non può essere condiviso è il calcolo materiale effettuato per la quantificazione della materia imponibile ripresa a tassazione, fondato su presupposti non condivisibili, come ampiamente illustrato e documentato dal contribuente ricorrente.

A parte il fatto che partire dal numero dei prodotti mono uso acquistati, senza prendere in considerazione, se non in modo forfettario, le rimanenze iniziali e finali, costituisce un importante limite alla credibilità della ricostruzione, ciò che fa ritenere del tutto errata la presunzione effettuata è la proporzione di uno a uno (anzi, come chiarito in appello 0.75 a 1) delle sedute con le prestazioni fatturate.

Come ha chiaramente dimostrato e documentato il contribuente, detta proporzione è del tutto arbitraria e non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti. Attraverso l’esibizione delle fatture, infatti, il contribuente ha dimostrato che ad una prestazione possono corrispondere e corrispondono non una, ma una pluralità di sedute. Una semplice otturazione, come chi è dovuto ricorrervi sa, non può risolversi in un’unica seduta, ma deve protrarsi in almeno tre sedute, per non parlare di altre più complicate cure. Lo scarto tra quanto presunto dall’Ufficio e quanto accade nella realtà è, anche secondo questa Commissione, tale da rendere non credibili i risultati a cui l’Ufficio giunge.

Va considerato, inoltre che, contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio, uno dei titolari non è sempre presente in studio, svolgendo altra attività regolarmente dichiarata.

L’appello dell’Ufficio va conseguentemente respinto.

La Commissione, infine, ritiene che vi siano le condizioni per compensare le spese di giudizio.

La Commissione

P.Q.M.

Rigetta appello Ufficio come da motivazione. Spese compensate.