COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 1 – Sentenza 3 aprile 2013, n.186

ACCERTAMENTO – MODELLO UNICO 2004 – DICHIARAZIONE SCARTATA E NON RIPRESENTATA NEL PREVISTO TERMINE DI CINQUE GIORNI – RICOSTRUZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO EX ART. 41 D.P.R. 600/1973 E 55 D.P.R. N. 633/1972

massima

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Dall’art. 3, comma 8 della legge n. 222/1998, si deduce che in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, tramite un soggetto incaricato (come nel caso di specie), la stessa si considera presentata nel giorno di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il comma 10 dello stesso articolo, stabilisce che la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate; ossia la dichiarazione è considerata valida solo dal momento in cui viene ricevuta dall’Ufficio. Tali modalità, peraltro, sono esplicitamente indicate nelle istruzioni (sezione che indica le modalità d’invio telematico). Nel caso in esame la dichiarazione è stata “scartata” e, non avendola il contribuente ripresentata successivamente, la dichiarazione stessa deve considerarsi omessa a tutti gli effetti. Ciò ha determinato l’Ufficio a procedere (legittimamente) all’accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 D.P.R. n. 633/1972. Nel caso specifico, poi, l’Ufficio ha effettuato la ricostruzione dei redditi non dichiarati e del volume di affari in maniera analitica, tenendo conto delle fatture di acquisti; delle giacenze iniziali e finali, per ciascun tipo di carne trattata dal contribuente, per cui il suo operato va esente da critiche e/o censure.

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SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti del sig. T.P. (attività: commercio al dettaglio di carne), per II.DD. e Iva, relativamente all’anno d’imposta 2003. L’Ufficio, nell’ambito della propria attività istituzionale, accertava che la dichiarazione Modello Unico 2004 era stata scartata e non ripresentata nel previsto termine di cinque giorni. L’Ufficio, pertanto, procedeva all’emissione dell’avviso operando una ricostruzione induttiva del reddito, ex art. 41 D.P.R. n. 600/1973 e 55 D.P.R. n. 633/1972, per il recupero delle maggiori imposte non versate.

Nel ricorso introduttivo il contribuente sosteneva la decadenza dell’azione accertativa dell’Ufficio ex art. 43 D.P.R. n. 600/1973; contestava, inoltre, la legittimità dello “scarto” della sua dichiarazione.

L’Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni ex adverso sollevate, deducendo l’infondatezza del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, con sentenza n. 126/03/2011, accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione Finanziaria fosse in possesso della documentazione fiscale e contabile, per cui avrebbe potuto accertare il reddito del contribuente senza ulteriori verifiche.

Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle Entrate di Rieti, per chiederne la riforma, sulla base dei motivi che verranno meglio esposti nel prosieguo.

Si costituisce in giudizio il contribuente, per chiedere, con le proprie controdeduzioni, il rigetto del gravame.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All’udienza odierna sono presenti il rappresentante dell’Ufficio e il difensore del contribuente.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Ufficio sia del pienamente fondato e vada, pertanto, accolto.

La controversia, infatti, deve essere risolta nella corretta lettura e interpretazione delle norme che regolano la materia.

In particolare dall’art. 3, comma 8 della L. 222/1998, si deduce che in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, tramite un soggetto incaricato (come nel caso di specie), la stessa si considera presentata nel giorno di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il comma 10 dello stesso articolo, stabilisce che la prova della presentazione è data dalla comunicazione di avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate; ossia la dichiarazione è considerata valida solo dal momento in cui viene ricevuta dall’Ufficio.

Tali modalità, peraltro, sono esplicitamente indicate nelle istruzioni (sezione che indica le modalità d’invio telematico).

Nel caso in esame la dichiarazione è stata “scartata” e, non avendola il contribuente ripresentata successivamente, la dichiarazione stessa deveconsiderarsi omessa a tutti gli effetti.

Ciò ha determinato l’Ufficio a procedere (legittimamente) all’accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso specifico, poi, l’Ufficio ha effettuato la ricostruzione dei redditi non dichiarati e del volume di affari in maniera analitica, tenendo conto delle fatture di acquisti; delle giacenze iniziali e finali, per ciascun tipo di carne trattata dal contribuente, per cui il suo operato va esente da critiche e/o censure.

Infine, va respinta l’eccezione di decadenza dell’azione accertativa dell’Ufficio, avendo questo rispettato i termini fissati dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973: “… entro il 31 dicembre successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

Al riguardo, deve osservarsi che l’anno di accertamento era il 2003 e l’avviso è stato notificato il 19.11.2009, con la conseguenza che questo, deve considerarsi pienamente tempestivo.

In conclusione, la sentenza del primo giudice va riformata, con conseguente accoglimento dell’appello dell’Ufficio e riconoscimento della legittimità dell’avviso impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della sua particolare peculiarità.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione 1ª, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: “Accoglie l’appello Spese compensate”.