COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 1 – Sentenza 6 marzo 2013, n. 145
ACCERTAMENTO – ATTI DI CONTESTAZIONE – IRROGAZIONE DI SANZIONI – MANCATA ISTITUZIONE DEI REGISTRI ACQUISTI, VENDITE E CORRISPETTIVI – OMESSA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La presente controversia ha come oggetto tre atti di contestazione e irrogazione di sanzioni emesse nei confronti della I.M. 81 S.r.l.
Detto atti si originavano da un PVC della G.d.F., in data 06.03.2007, con il quale veniva accertata, per gli anni 2005, 2006 e 2007, la mancata istituzione dei Registri acquisti, vendite e corrispettivi, oltre all’omessa conservazione delle fatture di acquisto (per il 2005).
Nel ricorso introduttivo la società affermava di aver tenuto regolarmente il Libro Giornale con indicati gli elementi richiesti dalla normativa Iva.
L’Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni ex adverso sollevate, deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, con sentenza n. 269/10/2009, accoglieva il ricorso, tenuto anche conto dell’incertezza della norma.
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle Entrate di Rieti per chiederne la riforma, sostenendo che si tratta di violazione degli obblighi relativi alla contabilità, che comportano l’irrogazione di sanzioni di cui all’art. 9 del D.lgs. 471/1997.
La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.
All’udienza odierna è presente solo il rappresentante dell’Ufficio.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle Entrate sia del tutto fondato e vada, pertanto, accolto.
Non possono, infatti, condividersi le argomentazioni del primo giudice che ha sorprendentemente ritenuto sussistente un’obiettiva incertezza della norma.
Nel caso in esame, trova piena applicazione la norma di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, in base alla quale il soggetto passivo Iva è tenuto a conservare e aggiornare i registri ordinari previsti dalla relativa normativa (registro degli acquisti, registro delle fatture emesse e registro dei corrispettivi).
A fronte di tali obbligatori adempimenti, i verificatori avevano potuto riscontrare: 1) per l’anno 2005, l’omessa conservazione delle fatture di acquisti e l’omessa istituzione del Registro Vendite; 2) per l’anno 2006, l’omessa istituzione del Registro delle vendite, l’omessa registrazione di corrispettivi e l’irregolare documentazione di operazioni imponibili; 3) per l’anno 2007, l’omessa istituzione del registro vendite.
È da considerare che un’irregolare tenuta delle scritture contabili può ostacolare la normale attività istituzionale di verifica da parte degli Uffici a ciò preposti, lasciando, tra l’altro, presumere che siano stati omessi e/o iscritti dati non attendibili nella documentazione contabile obbligatoria.
Consegue che nessuna critica e/o censura può essere mossa all’operato dell’Ufficio i cui atti fiscali devono essere dichiarati legittimi e devono essere confermati.
In particolare deve riconoscersi che correttamente l’Ufficio ha irrogato le sanzioni, oggetto della presente controversia, ciò in applicazione della precisa normativa prevista dall’art. 9 del D.Lgs. n. 471/1997.
Giova, in proposito, ricordare che le sanzioni sono immediatamente conseguenza di un danno per l’erario: danno derivante dal fatto stesso della commissione delle violazioni di norme tributarie che impongono determinati comportamenti e regolano la forma e i tempi di tali adempimenti: violazioni, dunque, che vanno sanzionate anche se non si sono risolte in un danno economico.
In conclusione sulla base delle dedotte considerazioni, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti deve essere accolto l’appello dell’Ufficio e, per l’effetto, deve essere dichiarata la legittimità degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della circostanza che in primo grado la parte contribuente era risultata “vittoriosa”.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione la, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: “Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate”.
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