COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 1 – Sentenza 6 marzo 2013, n. 150
REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – SOLO UN’ACQUIRENTE IN COMUNIONE DI BENI DICHIARA DI DESTINARE L’IMMOBILE A “PRIMA CASA”- ALTRO ACQUIRENTE IN COMUNIONE DI BENI RIMANE ASSENTE AL MOMENTO DELLA STIPULA DELL’ATTO
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La presente controversia ha come oggetto un avviso di rettifica e liquidazione emesso nei confronti della sig.ra S.B. (acquirente) e la sig.ra P.L. (venditrice), con il quale l’Ufficio elevava il valore dichiarato in euro 17.985,00, nell’atto registrato il 02.02.2006, determinandolo in euro 85.050,00.
L’Ufficio basava il suo operato sul fatto che l’acquirente in comunione di beni con il marito aveva dichiarato di destinare l’immobile a “prima casa”, mentre, in particolare, il marito non aveva effettuato tale dichiarazione, essendo rimasto assente al momento della stipula dell’atto.
Ciò avrebbe determinato, sostiene l’Ufficio, un necessario ricalcolo dei conteggi con applicazione del moltiplicatore 110 per la sig.ra S.B. e del moltiplicatore 120 per il marito che non aveva effettuato la dichiarazione ai fini della agevolazione “prima casa”.
Tale circostanza avrebbe determinato uno scostamento in aumento di circa euro 1.000,00, superando così i limiti previsti dall’art. 51 D.Lgs. n. 131/1986 e consentendo all’Ufficio un accertamento di valore dell’Immobile in base ai dati O.M.I.
La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, con sentenza n. 06/02/2010, accoglieva i ricorsi dei contribuenti, dichiarando infondate le pretese dell’Ufficio. In particolare la Commissione Provinciale riteneva legittimo il comportamento degli acquirenti, che, essendo in comunione dei beni avevano intenzione di destinare l’immobile a prima casa per entrambi.
Avverso detta sentenza propone appello l’Agenzia delle Entrate di Viterbo, per chiederne la riforma, sostenendo la validità del proprio operato.
Presentano controdeduzioni sia la parte venditrice sia la parte acquirente, quest’ultima propone anche appello incidentale, per resistere alle argomentazioni dell’Ufficio.
La causa, non essendo stata presentata istanza di trattazione in pubblica udienza, viene decisa con procedimento camerale.
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Questa Commissione ritiene che l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Viterbo sia infondato e vada, pertanto, respinto.
La contribuente, sig.ra S.B., coniugata in regime di comunione legale, acquistava una abitazione non di lusso, rendendo le dichiarazioni necessarie per l’applicazione dei benefici “prima casa”.
L’immobile, caduto in comunione legale diventa ope legis di proprietà dell’altro coniuge, il quale, però, non ha requisiti di legge per fruire del regime agevolato, in quanto, non ha partecipato all’atto di compravendita e di conseguenza non ha reso le dichiarazioni di rito.
Secondo l’Ufficio i benefici fiscali sono applicabili pro quota solo al coniuge che ha reso la dichiarazione.
Questo Collegio, pur consapevole che sulla questione si sono formati, sia in dottrina sia in giurisprudenza, varie tesi, ritiene che la tesi sostenuta dall’Ufficio sia troppo restrittiva e punitiva e non vada, pertanto, condivisa.
Questo Collegio, ritiene, preferibile la tesi che interpreta la norma tributaria in maniera estensiva, in base alla quale le agevolazioni spettano per l’intero anche nell’ipotesi in cui solo il coniuge in comunione legale che acquista abbia i requisiti soggettivi (Cass. n. 14337 del 28.10.2000). Essa si basa sulla considerazione che l’acquisto della proprietà a favore dell’altro coniuge, non dotato dei requisiti previsti dalla legge, avviene automaticamente ex lege e non ex contracto.
Deve osservarsi che la norma tributaria riconosce i benefici non distinguendo tra acquirente-contraente e acquirente-non contraente, nel senso che il regime agevolativo segue l’effetto dell’acquisto del bene e non è legato alla stipulazione.
Il beneficio fiscale avvantaggia chi acquista e non chi stipula seguendo i criteri del codice civile; contraente e acquirente sono posizioni contrattuali non necessariamente coincidenti e non sempre sovrapponibili art. 1411 c.c. L’orientamento della Corte di legittimità esclude qualsivoglia diversificazione di trattamento fiscale sulla base dell’essere contraente-acquirente o acquirente-non contraente, rilevando, piuttosto l’acquisto della “prima casa”; privilegiando così lo scopo prefissato dalla norma che è quello della destinazione o utilizzo dell’immobile sul diritto di proprietà, superando, altresì, il concetto storico di residenza anagrafica a beneficio dell’effettiva destinazione dell’immobile acquistato a residenza del nucleo familiare.
Relazionando i benefici fiscali al nucleo familiare (e non più al soggetto persona fisica), la giurisprudenza ha precisato ormai in modo consolidato che detti benefici spettano anche nel caso in cui i requisiti “prima casa” sono posseduti dal coniuge contraente e dei quali è invece sfornito il non contraente: in tali ipotesi i benefici fiscali sono concessi per l’intero ammontare (Cass. ord. n. 15426 del 01.07.2009; ord. n. 2109 del 28.01.2009; circ. n. 44/E del 07.05.2001).
Sulla base delle dedotte considerazioni, l’appello dell’ufficio deve essere respinto, e per l’effetto, l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato deve essere dichiarato a sua volta illegittimo e inefficace.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la complessità dei temi giuridici esaminati a livello d’interpretazione della norma agevolativa.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione 1ª, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: “Rigetta l’appello. Spese compensate”.