COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 20 – Sentenza 23 aprile 2013, n. 67
REGISTRO – DEFINIZIONE DEL FISCO TRAMITE RATEIZZAZIONE CON L’ACQUIRENTE – EFFETTI – DIVIETO PER IL FISCO DI AGIRE EX NOVO PER IL RECUPERO DELLO STESSO CREDITO NEI CONFRONTI DELL’ALTRO OBBLIGATO SOLIDALE
massima
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Allorquando il creditore definisca la posizione debitoria con uno dei debitori solidali anche mediante accordi comportante una dilazione di pagamento non può contestualmente agire ex novo per il recupero dello stesso credito nei confronti dell’altro obbligato solidale chiedendo l’intero importo.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.1.2010 la IMMOBILIARE E. di G.V. e C. in liquid., ha impugnato l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio comunicava la decadenza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (considerandola abitazione di lusso) e procedeva al recupero della differenza di imposta dovuta.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma – dopo aver osservato che il contribuente non aveva dimostrato di avere diritto al beneficio – respingeva il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente.
L’appello è fondato.
L’impugnata sentenza ha errato nel ritenere che la perdita del beneficio per la prima casa comporti automaticamente conseguenze solidali anche nei confronti del venditore.
Invero, la Suprema Corte al riguardo ha statuito che: “La dichiarazione dell’acquirente di voler fruire del beneficio fiscale, per l’acquisto della cd. prima casa comporta un rapporto giuridico diretto ed esclusivo tra l’acquirente stesso e l’amministrazione finanziaria in ordine al quale non assume nessun rilievo il regime giuridico proprio dell’imposta di registro …” (cfr. al riguardo Cass. sent. n. 26259 del 29.12.2010).
Peraltro, nel caso in esame, risulta anche che la parte acquirente, dopo avere ricevuto la notifica del suddetto avviso di liquidazione, non provvedeva alla sua impugnazione, ma chiedeva la rateazione, rendendo così definitivo il rapporto tributario. Infatti, l’acquirente, obbligato principale ed esclusivo in quanto unico fruitore dei benefici richiesti, ha prodotto istanza di rateazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, ivi compresa la cartella di pagamento emessa per la riscossione delle imposte derivanti dal suddetto atto presupposto, ottenendone l’accoglimento con un pagamento rateizzato in n. 72 rate mensili, che ha già iniziato a pagare.
Ne consegue che, allorquando il creditore definisca la posizione debitoria con uno dei debitori solidali anche mediante accordi comportanti una dilazione di pagamento non può contestualmente agire ex novo per il recupero dello stesso credito nei confronti dell’altro coobbligato solidale chiedendo, per giunta, l’intero importo.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto e l’impugnata sentenza riformata. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese stante la novità della vicenda.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie l’appello. Spese compensate.