COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 21 – Sentenza 15 aprile 2013, n. 104
REGISTRO – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – «ABITAZIONE DI LUSSO» – REVOCA – NON BASTA IL «PARERE» DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
massima
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Per la revoca dell’agevolazione prima casa non basta il «parere» dell’Agenzia del territorio. Per considerare un’abitazione «di lusso» e revocare, di conseguenza, le agevolazioni prima casa godute dal contribuente, non è sufficiente motivare la rettifica allegando un «parere» dell’Agenzia del territorio. L’atto impositivo, così motivato, deve ritenersi nullo. Non è sufficiente infatti allegare il «parere» di un ente senza produrre la documentazione dimostrativa delle asserzioni in esso contenute, che ha portato quell’organo ad esprimere tale giudizio; è onere dell’ufficio fiscale, invece, supportare la pretesa con elementi certi e documentati, da portare nella sfera di conoscibilità del contribuente, destinatario della rettifica, affinché egli possa esperire correttamente la propria difesa.
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IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia della Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 534/52/09 depositata il 25/11/2009 che ha accolto l’impugnazione di C.A. avverso l’avviso di liquidazione … per la revoca dell’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all’acquisto di immobile ad uso abitativo dovuta in relazione all’atto di mutuo relativo alla casa acquistata con rogito del 24/2/2006, con conseguente applicazione delle tassazione ordinaria. Le ragioni della revoca erano conseguenza della revoca delle agevolazioni di “prima casa”, disposta con separato avviso di liquidazione … trattandosi di immobile che superava i limiti di grandezza previsti dall’art. 6 D.M. 2/8/69 per potersi definire non di lusso.
Con l’atto di appello l’Agenzia assume che la Commissione Provinciale ha errato nel ritenere che non risultava che l’Ufficio avesse allegato l’atto propedeutico (ossia la stima UTE) all’avviso di liquidazione e che la P.A. non aveva depositato nessuna documentazione a riprova del fatto che si trattasse di immobile di lusso.
Sostiene l’appellante che, invece, la Commissione era in possesso tutti i documenti relativi alla legittimità della revoca delle agevolazioni fiscali “prima casa” in quanto i documenti erano stati prodotti unitamente al separato avviso di liquidazione, quello cioè relativo alle revocate agevolazioni per la “prima casa”.
Dalla stima UTE, assume l’appellante, risulta l’immobile ha una superficie di grandezza superiore a mq. 240 per cui non rientra nella categoria degli immobile non di lusso.
Si è costituito C.A. chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Osserva questa Commissione che, come risulta dagli atti di causa, l’Ufficio appellante ha prodotto soltanto una nota del 6/10/2008 dell’Agenzia del Territorio indirizzata alla Agenzia delle Entrate in cui si esprime il “parere” che l’immobile sia di lusso e che detto parere scaturisce “dai dati desunti dalla documentazione depositata in atti di questo Ufficio”.
Quale sia la asserita “documentazione depositata in atti” (presso l’Agenzia del Territorio) e sulla scorta della quale la stessa Agenzia del Territorio ha espresso il “parere” non è dato sapere atteso che detta documentazione non è stata mai depositata dall’appellante.
Nessuna documentazione ha pertanto mai depositato l’appellante a sostegno del suo assunto secondo cui, nella fattispecie, si tratterebbe di immobile non di lusso.
Per le considerazioni di cui sopra va rigettato l’appello e va condannato l’Ufficio al pagamento delle spese che liquida in € 500,00.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello e condanna l’Ufficio al pagamento delle spese che liquida in € 500.00.