COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 28 – Sentenza 25 marzo 2013, n.39
IRAP – MEDICO DI BASE – BENI STRUMENTALI – COMPENSI A TERZI – SPESE PER IMMOBILI – ASSOGGETTAMENTO AD IRAP
massima
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Il medico di base che utilizza beni strumentali, corrisponde compensi a terzi per prestazioni non occasionali e sostiene spese per immobili, è tenuto a versare l’Irap.
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FATTO
Il Dr. M.F., di professione medico di base, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata in data 31/12/01 ed avente ad oggetto il rimborso dell’IRAP dallo stesso versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, lamentando di non avvalersi, nell’esercizio della sua professione, di alcuna “autonoma organizzazione” che invece costituisce il legittimo presupposto dell’imposta, ex art. 2 del D.Lgs. n. 446/97.
Con proprie controdeduzioni l’Agenzia delle Entrate difendeva la legittimità e la fondatezza del diniego opposto.
La C.T.P. adita rigettava il ricorso
Avverso la sentenza propone rituale appello la parte contribuente insistendo sulla fondatezza delle proprie ragioni. Osserva infatti che dall’esame del Quadro RE delle Dichiarazioni rese per le annualità chieste a rimborso, appare come egli non si sia avvalso di collaborazione di dipendenti e come abbia utilizzato attrezzature e beni strumentali minimi per l’esercizio della sua professione; pertanto ribadisce di aver svolto, nelle annualità chieste a rimborso, la sua attività di medico di base in assenza del requisito dell’autonoma organizzazione e, conseguentemente, di non essere tenuto al versamento dell’IRAP.
L’Ufficio, ritualmente costituito in giudizio, chiede il rigetto del proposto appello atteso che la parte, cui incombe l’onere, non ha fornito, ab origine, adeguata prova sull’assenza delle condizioni individuate dalla giurisprudenza, quali indicatori della sussistenza del presupposto impositivo. Per completezza di trattazione osserva poi che non è verosimile la situazione prospettata dalla parte contribuente se si tiene conto dei compensi percepiti in quegli anni, dei compensi corrisposti a terzi, mediamente di circa lire 3.000.000 annui, delle spese per consumi e per immobili, con ciò evidenziando l’esistenza di uno studio destinato all’esercizio della professione e di altre spese mediamente sui 4.000.000 annui.
Durante la discussione pubblica le parti insistono sulla fondatezza delle rispettive ragioni.
DIRITTO
L’appello proposto dal contribuente è infondato e deve essere respinto.
Si osserva infatti, preliminarmente che l’assoggettamento all’IRAP costituisce la regola per ogni tipo di professionista che sia il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, mentre l’esenzione costituisce l’eccezione, invero valevole solo per quei professionisti che siano privi di qualunque apparato produttivo, anche di modesta entità (recente sentenza della Corte di Cassazione n. 19688 del 27/9/11).
Con riguardo specifico ai medici di base, la Corte di Cassazione, con Ordinanza 17598 del 23/8/11, ha di nuovo sottoposto ad IRAP il medico convenzionato (dopo averne ritenuto, per un certo periodo [cfr. Ord. n. 24953/2010] la non assoggettabilità in forza del principio che “la disponibilità di attrezzature rientra nell’ambito minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n. 270/00 che disciplina l’instaurazione e il mantenimento del rapporto convenzionale), ribadendo, anche per tale caso, che la sussistenza dell’autonoma organizzazione costituisce l’ipotesi ordinaria, riguardando, invece, ipotesi del tutto eccezionali quelle ove sia ravvisabile la mancanza del presupposto impositivo; pertanto, alla luce di questo principio, la S.C. torna a suggerire l’adeguata analisi delle spese sostenute dal professionista, con ciò riconducendo la valutazione all’analisi caso per caso, degli elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione.
Ciò posto, nel caso di specie, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza formatasi in materia (ex pluribus Cass. Civ. n. 5012/07, n. 8168/07, n. 8171/07, 8173/07, n. 2704/08), l’esercizio abituale della professione, in un ambito autonomo rispetto a quello domestico, l’utilizzo di beni strumentali, la corresponsione di compensi a terzi per prestazioni non occasionali afferenti l’attività, le spese per immobili, costituiscono indicatori certi della sussistenza del presupposto impositivo di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 446/97, in quanto fattori ultronei, secondo l’id quod plaerunque accidit, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di autonoma organizzazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l’appello del contribuente. Spese di lite liquidate in euro 500,00.
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