COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio sezione 39 sentenza n. 14 del 21 gennaio 2013
ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO PRECEDUTO DALL’INVITO DELL’UFFICIO – PROCEDURA SENZA ALCUN ACCORDO – L’ISTANZA DI ADESIONE NON SOSPENDE IL TERMINE PER IL RICORSO – AVVISO DI ACCERTAMENTO PRECEDUTO DALL’INVITO DELL’UFFICIO
massima
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Se la notifica dell’atto impositivo è stata preceduta da invito a comparire, l’istanza di accertamento per adesione presentata dal contribuente non produce la sospensione automatica di novanta giorni del termine per impugnare. L’accertamento con adesione può essere avviato su invito della parte pubblica oppure su istanza del contribuente. Ma come l’Ufficio non è obbligato a inviare l’invito così il contribuente non è tenuto a rispondere alla convocazione. Se però il contribuente non si presenta, oppure si presenta senza raggiungere l’accordo con l’Amministrazione, pur non essendo sanzionabile, perde l’opportunità di proporre l’adesione, una volta che gli sia stato notificato l’atto di accertamento. Nel caso di specie, l’istanza prodotta dal contribuente successivamente alla notifica dell’atto impositivo “non poteva produrre alcun effetto né tantomeno la sospensione dei termini, poiché impedita dal precedente contraddittorio attivato dall’Ufficio”. Sussiste, pertanto, l’intempestività del ricorso e la declaratoria di inammissibilità dello stesso, perché il termine per proporlo scadeva il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell’atto di accertamento.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. I.F. srl si opponeva all’avviso di accertamento n. … con cui l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2004, aveva accertato ricavi non dichiarati, rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile IRES-IRAP ed IVA, con conseguenti irrogazioni di sanzioni.
L’accertamento scaturiva da un p.v.c. redatto dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina a seguito di una verifica fiscale. La contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell’atto, recepito “per relationem”, non avendo svolto l’Ufficio alcuna attività a supporto di un p.v.c. vistosamente precario, e di essere ricorso al metodo induttivo, senza aver proceduto alla ricostruzione effettiva della contabilità tenuta dalla contribuente nell’esercizio della propria attività di ristorazione.
L’Ufficio, costituitosi, chiedeva pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso perché proposto dopo la scadenza dei termini, ossia dopo i 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, in violazione degli artt. 21 e 22 D.Lgs. n. 546/92.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
Con l’appello odierno l’Ufficio ribadisce l’inammissibilità del ricorso, e nel merito, chiede la conferma del proprio operato.
La contribuente resiste con rituale memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente appare necessario rammentare come si avvia il concordato.
L’accertamento con adesione può essere avviato dagli Uffici Finanziari o dal contribuente.
Nella prima ipotesi l’Ufficio invia al contribuente un “invito a comparire” nel quale sono indicati i periodi di imposta assoggettabili ad accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. In tal caso, il contribuente può:
– aderire all’invito e partecipare al contraddittorio con l’Ufficio;
– non presentarsi, ed attendere l’eventuale avviso di accertamento, riservandosi di impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
Va ricordato che l’Ufficio non è obbligato ad inviare l’invito a comparire prima dell’accertamento, così come il contribuente non è tenuto a rispondere alla convocazione: se non si presenta, oppure se si presenta senza raggiungere con l’Amministrazione accordo alcuno, non è soggetto ad alcuna sanzione, ma non potrà più proporre l’adesione quando riceverà l’atto di accertamento.
Il contribuente può, dunque, attivare la procedura di adesione quando ha ricevuto la notifica di un atto di accertamento, presentando all’Ufficio una domanda in carta libera, sempre a condizione che non sia stato preceduto da un invito a comparire.
Tale istanza provoca la sospensione dei termini per impugnare l’atto di accertamento davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
Fatta tale doverosa premessa, nella fattispecie si rileva che l’avviso di accertamento, notificato in data 04.05.2009, era stato preceduto dall’invito al contraddittorio predisposto dall’Ufficio e notificato alla contribuente in data 07.04.2008 (tale procedura si concludeva senza raggiungere alcun accordo).
A mente, quindi, degli artt. nn. 5 comma 1 bis e 6, D.Lgs. 218/1997, l’istanza di adesione presentata in data 03.07.2009, non poteva produrre alcun effetto, né tanto meno la sospensione dei termini perché impedita dal precedente contraddittorio attivato dall’Ufficio; ne consegue che il termine per proporre ricorso scadeva il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell’atto (04.05.2009). Risultando il ricorso prodotto il 12.11.2009, esso deve ritenersi intempestivo e pertanto va dichiarato inammissibile.
Le altre domande, come la trattazione nel merito, s’intendono assorbite.
L’appello dell’Ufficio è, dunque, fondato e va accolto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Ufficio e condanna la parte soccombente al pagamento di € 1.000,00 (mille) per spese di giudizio.
Così deciso in Latina il 27 settembre 2012.
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