COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio sezione 39 sentenza n. 6 del 7 gennaio 2013
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – RICORSO IN APPELLO – MOTIVI SPECIFICI DI IMPUGNAZIONE – MANCANZA – INAMMISSIBILITA’ GRAVAME
FATTO e DIRITTO
Premesso:
– che in data 7.10.08 l’Agenzia delle Entrate ufficio di Cassino notificava alla società T. 2000 di D.M. e C. s.n.c. l’avviso di accertamento n. …, relativo all’anno di imposta 2003 ed all’attività svolta di installazione di impianti elettrici, con il quale veniva accertato un reddito di impresa di euro 38.965,00, il valore della produzione netta imponibile di euro 168.504,00 con connessa qualificazione del volume di affari, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/72, in euro 180.188,00 su cui calcolare l’Iva dovuta e non versata; e ciò, poiché la società aveva omesso la dichiarazione dei redditi e qualsivoglia versamento di natura fiscale oltre a quelli in qualità di sostituto di imposta, tenendo conto della redditività degli anni pregressi con particolare riferimento ai dati annotati nella dichiarazione Modello Unico 2003 presentata per il 2002; quanto poi alle imposte dirette, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/86 e dell’art. 41 bis D.P.R. n. 600/73, il maggior reddito accertato veniva recuperato a tassazione in capo alle socie F.C. e D.M. in ragione della loro quota di partecipazione detenuta nel capitale della società di persone, rispettivamente, con gli avvisi di accertamento nn. … e …;
– che sia l’accertamento emesso nei confronti della società che quelli relativi ai redditi personali delle socie venivano impugnati con separati ricorsi innanzi alla C.T.R. di Frosinone; i ricorrenti sostanzialmente contestavano le modalità di accertamento, ovvero in quanto eseguito senza tener conto della realtà economica e produttiva desumibile dai dati rilevati contabilmente in riferimento all’impiego di lavoratori dipendenti per l’annualità sottoposta a controllo;
– che l’adita C.T., riuniti tutti i ricorsi, li rigettava con sentenza n. 241/02/09 depositata il 18.11.2009;
– che avverso tale decisione proponevano separati appelli la società e le socie lamentando ancora l’erroneità della metodologia di accertamento adottato per mancata valutazione analitica della contabilità, ed, in particolare, che l’ufficio avrebbe dovuto far riferimento all’amministratore in carica e non ai soci, che l’esame della documentazione e delle scritture contabili avrebbe quantomeno dovuto obbligare l’ufficio a ricostruire la capacità contributiva della società sulla base di elementi certi e reali;
– che l’ufficio resisteva; gli appelli, argomentava, erano innanzitutto inammissibili per mancanza dei motivi specifici di impugnazione; quanto poi al fatto che il reddito imponibile era stato calcolato sulla base dell’anno precedente in cui erano stati impiegati 22 lavoratori a fronte dei 7 utilizzati nel successivo periodo, che nella fattispecie si trattava di accertamento di natura puramente induttiva il cui esito avrebbe dovuto essere smentito dalla parte su cui gravava l’onere della prova per esplicita volontà del legislatore, e che tale onere non era stato assolto dalla generica asserzione che, ove l’ufficio avesse considerato 7 lavoratori, i ricavi sarebbero stati minori; con successivo atto comunicava che le socie avevano definito le loro controversie aderendo alla definizione delle liti minori ex D.L. n. 98/2011; chiedeva pertanto la trattazione della causa limitatamente all’accertamento riferito alla società;
– che, poiché gli anzidetti avvisi di accertamento nn. … e … sono stati definiti ai sensi dell’art. 39 c. 12 D.L. n. 98/2011, rispettivamente, da F.C. e da D.M. – come da separate sentenze emesse pure nell’odierna udienza -, rimane da trattare quello riguardante la società (…) confermato dalla C.T. Provinciale con sentenza n. 241/02/09 impugnata con tre distinti appelli da: 1) D.M. quale amministratore pro-tempore della soc. T. 2000 di D.M. e C. s.n.c. (R.G.A. 9756/10), 2) D.M. quale socia della soc. T. 2000 di D.M. e C. s.n.c. (R.G.A. 9761/10), 3) F.C. quale socia della soc. T. 2000 di D.M. e C. s.n.c. (R.G.A. 9762/10), che, poiché identici, la commissione riunisce preliminarmente sotto al n. R.G.A. 9756/10; tanto premesso, considerato che, come correttamente evidenziato ed eccepito dall’ufficio, gli appelli sono in effetti privi di specifici motivi di impugnazione essendo essi un riadattamento meramente formale di quelli svolti nei ricorsi introduttivi, peraltro, non supportati da idonea e concreta documentazione, la Commissione deve confermare l’accertamento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli riuniti dei ricorrenti e li condanna alle spese liquidate in complessivi euro 1.500,00.
Latina 21.11.2012
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